Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16887 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 14/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5099/2013 proposto da:

STELE DI C.L. & C SAS (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO

LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31 INT

11, presso lo studio dell’avvocato FABIO SEVERINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO TOGNON,

MASSIMO PERON;

– ricorrente –

nonchè da:

A.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MAGNA GRECIA 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

SCARFOGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO

POLICICCHIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

STELE DI CRISTINA LOCATIN & C SAS (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO

LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31 INT

11, presso lo studio dell’avvocato FABIO SEVERINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO PERON, SERGIO

TOGNON;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1592/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso principale, e l’inammissibilità del ricorso incidentale,

spese compensate;

udito l’Avvocato Tognon Sergio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Policicchio Adriano difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.I. conveniva in giudizio nel 1998 innanzi al Tribunale di Padova la Stele di C.L. & C. s.a.s.. L’attore esponeva che, unitamente alla società convenuta aveva, con atto notarile del 29 novembre 1996, acquistato in misura rispettivamente delle quote di 17 e 31/48 – dalla Compagnia di assicurazione di Milano l’intero fabbricato sito in (OMISSIS).

L’attore affermava, quindi, che al momento dell’atto di divisione intervenuto fra le due parti acquirenti in pari data all’atto di acquisto, non veniva inserito nel lotto assegnatogli il locale al piano seminterrato, già adibito a centrale termica, in quanto era necessario procedere ad un frazionamento e che la società Stele, con preliminare del 29 novembre 1996 cui era allegata apposita planimetria, gli aveva quindi promesso in vendita il medesimo locale, conferendogli finanche procura a vendere anche a sè medesimo il locale stesso, ma poi rifiutandosi successivamente di procedere al detto frazionamento.

L’attore chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta a presentare la denuncia di variazione catastale del succitato locale, con autorizzazione, in caso di inadempimento, alla diretta esecuzione di tale attività e pronunziare sentenza costitutiva degli effetti del contratto di vendita non concluso in conformità del preliminare del 29 novembre 1996, con condanna al risarcimento danni della società convenuta.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, contestava l’avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, ed – in via riconvenzionale – domandava la risoluzione del detto preliminare del 1996 nella parte relativa la porzione del locale indicata con campitura in colore rosso in planimetria. L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1030/2006, dichiarava che oggetto del contratto preliminare del 1996 era l’intero locale nel piano interrato e, con successiva sentenza definitiva n. 2771/2008, trasferiva il medesimo immobile dalla società Stele al A., condannato a corrispondere il saldo del prezzo di Euro 258,23, oltre che a chiudere là porta di comunicazione del locale interrato con l’adiacente corridoio, dichiarando cessata la materia del contendere quanto allo spostamento delle utenze, rigettado la domanda di risarcimento danni e condannando la società convenuta alla refusione delle spese del giudizio.

La società stessa interponeva appello avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza.

Il gravame era resistito dell’appellato, che formulava appello incidentale in relazione alla domanda di risarcimento danni. L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1592/2012, rigettava gli appelli reciprocamente proposti, confermata gravata decisione e compensava integralmente le spese di lite.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre la Società Stele con atto affidato a due ordini di motivi e resistito dalla parte intimata che propone ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La Corte, in primo luogo, deve rilevare che – come da apposita certificazione, in atti, della Cancelleria – nel fascicolo della parte ricorrente risulta depositata una copia autentica della sentenza impugnata priva di notifica.

Tuttavia, rilevato che la data della notifica – alla cui stregua il ricorso principale può ritenersi procedibile – è comunque evincibile dalla copia della sentenza di cui al fascicolo delta parte contro ricorrente, va esaminato il ricorso medesimo.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, innanzitutto, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e comunque, da ultimo, per violazione dei “principi della riforma della norma in questione di cui alla L. 7 agosto 2012, n. 134, con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Orbene, premesso che la sentenza gravata risulta depositata in data 5.luglio 2012 (con conseguente carattere ultroneo del riferimento in ultimo svolto dalla parte ricorrente), va immediatamente evidenziato che – in punto – non è accoglibile il motivo.

Con lo stesso parte ricorrente riassume l’iter istruttorio e di valutazione delle prove acquisite svolto dalla Corte di merito proponendo una propria personale rivalutazione del compendio istruttorio acquisito in corso di causa.

In particolare la pretesa carenza motivazionale – secondo l’esposizione di cui al motivo qui in esame – atterrebbe alla valutazione della planimetria allegata al contratto del 29 novembre 1996 con camminatura in rosso e conseguente individuazione della superficie dell’immobile contesto ed, ancora, alla valutazione dell’interpello delle parti e ad aspetti relativi a misurazioni.

Senonchè tutto il motivo, corredato da allegazione di fotocopie di planimetrie e documenti, finisce per attingere a questioni di sola rivalutazione delle prove al cospetto di una decisione, come quella gravata, che ha provveduto a dare conto del proprio decisum con congrue argomentazioni immuni da vizi logici censurabili.

Al riguardo non può che richiamarsi il noto principio che questa Corte ha già avuto modo di enunciare e secondo cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608).

Le svolte doglianze in punto di carenza motivazionale non possono, pertanto, ritenersi ammissibili.

Quanto al preteso vizio di violazione di legge, pure denunciato promiscuamente col motivo in esame, deve osservarsi quanto segue.

Parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata “altresì per violazione di legge ex art. 360, n. 3, quali via via si indicheranno nell’elencazione degli errori in fatto ed in diritto che si vanno a specificare”.

Senonchè la censura in punto svolta col motivo in esame, prevalentemente riferito ad aspetti valutativi, non esplicita quale sia il principio normativo o l’orientamento giurisprudenziale violato dalla gravata decisione, che viceversa – risulta adottata nel rispetto dei canoni ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Il motivo esaminato, dunque, va – nel suo complesso – respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame e pronuncia di varie domande.

Più specificamente parte ricorrente si duole che “l’oggetto del contratto quale delineato dalle parti era indeterminato ed indeterminabile: per cui quel contratto diveniva nullo ex art. 1346 e comunque annullabile per vizio del consenso ex artt. 1427 c.c. e segg.” e, quindi, lamenta la consgeunte omessa pronuncia in punto.

Il motivo è inammissibile in quanto il vizio lamentato (ove ricorrente) andava censurato ai sensi del n. 4 e non dell’invocato n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

3.- Il proposto ricorso incidentale, che la parte sembra riferire alla “tre domande avanzate dal promittente acquirente….e cioè alla richiesta di risarcimento danni per non avere potuto usufruire del locale compravenduto” è del tutto inammissibile.

In esso mancaaaa del tutto ogni indicazione delle norme violate.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello principale e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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