Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16886 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19918/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, CLEMENTINA PULLI, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

A.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 341/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 27.5.09, depositata l’8/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A seguito di visita di revisione del 25.6.2004 veniva revocato ad A.M.C. l’assegno di invalidità civile. Il Tribunale di Caltanissetta, disposta una CTU, rigettava la domanda proposta dalla Sig.ra A. nei confronti del Ministero dell’Economia e dell’Inps intesa ad ottenere il ripristino dell’assegno di invalidità. La Corte di Appello di Caltanissetta, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata l’8 giugno 2009, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Ministero dell’Economia e Finanze alla corresponsione dell’assegno a decorrere dal 1 luglio 2008.

Avverso detta sentenza il Ministero ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione del D.Lgs. 311.3.1998, n. 112, art. 130 e della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, sostiene che legittimato passivo, e quindi obbligato al pagamento della prestazione, è esclusivamente l’Inps.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di assistenza pubblica, nel regime processuale della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 5, l’accertamento del diritto alla prestazione assistenziale, o al ripristino della prestazione, va domandato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che è l’unico contraddite re ove la domanda abbia ad oggetto soltanto la verifica dello stato di invalidità ovvero la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione e quindi miri ad una pronuncia di mero accertamento del diritto alla prestazione); ove però sia proposta anche una domanda di condanna alla prestazione, contraddittore in giudizio è l’INPS, in quanto a norma del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, comma 12, applicabile nella controversia in esame ratione temporis, l’obbligo della prestazione permane comunque soltanto a carico dell’Istituto previdenziale, che resta unico legittimato passivo per le domande aventi ad oggetto l’accertamento del diritto alla prestazione assistenziale e la condanna alla erogazione della stessa (vedi Cass. n. 3010/2009, n. 7062/2007, n. 3595/2006, n. 14770/2005 ed altre conformi).

Il Ministero dell’Economia Finanze non poteva, dunque, essere condannato alla corresponsione della prestazione. La stessa appellante, del resto, nelle conclusioni prese nel ricorso in appello aveva chiesto la condanna del solo INPS alla corresponsione della prestazione.

Il ricorso del Ministero, di conseguenza, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

La particolarità della controversia e le contrastanti decisioni dei giudici di merito costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero processo tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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