Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16886 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. II, 15/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26979/2019 proposto da:

T.E., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

T.E., nato in Gambia il 15/07/1982, ha impugnato il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. Il tribunale di Bologna con ordinanza del 24 maggio 2017, ha rigettato il ricorso volto alla concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria e la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 961 del 20/3/2019 ha rigettato l’impugnazione del T..

T.E., con ricorso notificato in data 3/9/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso

Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse sufficientemente dettagliato e credibile.

Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la storia personale narrata risulta credibile, plausibile e verosimile, oltre che coerente, sia dal punto di vista interno che esterno, avendo dettagliatamente riportato i fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

L’esistenza di incoerenze e/o lacune deve essere, quindi, ritenuta quale possibile conseguenza di fattori tra cui l’istruzione, le esperienze personali nel Paese d’origine o nel Paese di transito, gli eventi traumatici subiti, la memoria e la psicologia del richiedente. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, il racconto del richiedente è adeguatamente articolato e preciso, avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi personali in suo possesso.

Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente, che ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto, sulla scorta degli esposti principi, che il racconto svolto dal richiedente non fosse credibile: ed è noto che la relativa valutazione di inattendibilità costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatti decisivi, nella specie neppure dedotti.

A tal fine sono state evidenziate le palesi incoerenze tra quanto riferito dinanzi alla commissione e quanto invece narrato in sede giudiziale.

E’ stata altresì rimarcata la intrinseca contraddittorietà della ricostruzione della vicenda che lo avrebbe portato ad allontanarsi dal paese in cui viveva.

In tal senso, mentre dinanzi alla Commissione aveva riferito di essere scappato dalla città del Gambia nella quale era nato, dinanzi al giudice ha invece riferito di essersi trasferito in Senegal.

Ancora contraddizioni tra le due versioni dei fatti si rinvengono quanto alla descrizione del nucleo familiare, così come in relazione alla vicenda della morte della prima moglie di religione cristiana.

La Corte d’Appello ha rilevato come non potesse addursi come giustificazione una generica difficoltà di comprensione con l’interprete, atteso che con questi aveva mostrato in più occasioni di essere in grado di comprendere e farsi comprendere.

Inoltre, del tutto implausibili erano le giustificazioni circa le ragioni dell’allontanamento, non essendo stato chiarito per quali ragioni sarebbe stato incolpato dai componenti della sua comunità in ordine alla mancata costruzione della moschea, come in merito all’aggressione subita dai parenti della prima moglie.

Il ricorso dev’essere, quindi, essere dichiarato inammissibile. Attesa l’estrema sinteticità ed esiguità delle difese spese nel controricorso, si ritiene di non dover provvedere in merito alle spese di lite.

La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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