Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16885 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19719/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 922/2 008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23.9.08, depositata il 25/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 25 settembre 2008, rigettava l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza del Tribunale di Ragusa che, decidendo sul ricorso proposto da M.B. per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per gli anni 1998 e 1999, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla prima prestazione e condannato l’Istituto alla corresponsione della seconda. La Corte Territoriale ha respinto l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS sul rilievo che essa si fondava su documentazione prodotta solo in appello e quindi contro il divieto posto dall’art. 437 c.p.c..

Avverso questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito dalla L. n. 438 del 1992, sostiene che la decadenza era accertabile a prescindere dalla documentazione prodotta in appello (relativa alla comunicazione al patronato dell’assicurato del provvedimento di rigetto della domanda di prestazione) in quanto la domanda amministrativa per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione riferita all’anno 1998 doveva essere presentata al più tardi il 31 marzo 1999 (termine ultimo previsto a pena di inammissibilità dal D.L. n. 338 del 1989, art. 7, comma 4, convertito in L. n. 389 del 1989), sicchè il ricorso presentato il 13 giugno 2001 era tardivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Osserva la Corte che l’Istituto ricorrente assume, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, che il Tribunale avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all’anno 1999 ed avrebbe accolto la domanda relativamente all’anno 1998. In mancanza di una specifica impugnazione su punto, il giudice di legittimità non può che prendere per buoni i fatti come dichiarati dal giudice di appello con la conseguenza che, ritenuta cessata la materia del contendere per l’anno 1998, relativamente all’indennità di disoccupazione per l’anno 1999 il ricorso giudiziario presentato il 13 giugno 2001 deve ritenersi tempestivo, in quanto proposto nel termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa presentata entro il 31 marzo 2000.

Il ricorso pertanto è manifestamente infondato e deve essere respinto. Nulla per le spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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