Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16885 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 11/08/2020), n.16885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12477-201 R.G. proposto da:

Impresa M., rappresentata e difesa dall’avv.ti Alessandro

Masciocchi e Andrea Bertore elettivamente domiciliata in Roma presso

lo studio del primo in viale Parioli n. 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale sez. di

Bologna n. 721 depositata il 8 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

L’Impresa f.lli M. spa ha proposto ricorso per cassazione della decisione della Commissione Tributaria Centrale sezione di Bologna n. 721, depositata l’8/04/2011, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

La vicenda trae origine dalla notifica alla società, nel novembre 1986, della cartella esattoriale n. (OMISSIS), che liquidava la somma di lire 54.474.000 per effetto della dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente ai sensi del D.L. n. 429 del 1982.

Va ricordato che tale decreto, art. 16, era stato dichiarato incostituzionale, con la sentenza del giudice della L. n. 175 del 1986, nella parte in cui consentiva accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino alla data di entrata in vigore del suindicato decreto L. n. 429 del 1982.

Alla luce di tale pronuncia, la società aveva proposto ricorso alla CTP di Parma deducendo che l’avviso di accertamento, a cui era riferita la dichiarazione integrativa, era stato notificato nel periodo tra luglio 1982 e 15.03.1983. Periodo che rendeva illegittimi gli avvisi di accertamento in quel lasso di tempo notificati.

Da tale circostanza la ricorrente faceva discendere la nullità anche delle dichiarazioni integrative, correlate agli avvisi nulli per effetto della suddetta pronuncia di incostituzionalità e quindi anche della dichiarazione integrativa presentata dalla società nel marzo 1983.

La Commissione Tributaria di I grado di Parma aderiva a tale tesi. L’Ufficio proponeva appello che la Commissione di II grado respingeva interamente. L’Amministrazione proponeva, pertanto, ricorso alla Commissione Tributaria Centrale che in accoglimento del gravame decideva con la pronuncia impugnata dalla società innanzi a questa Corte.

Il ricorso è basato su due motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Ha presentato memoria la società ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

La ricorrente ha, con il primo motivo, lamentato la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, riteneva che la controversia insorta con l’Ufficio dovesse ritenersi automaticamente definita, essendo la lite pendente da oltre dieci anni e risultando l’Amministrazione soccombente nei primi due gradi di giudizio.

La Commissione Centrale aveva respinto tale richiesta, sul presupposto che in esito al giudizio di primo grado l’Amministrazione era risultata soccombente solo parzialmente e non totalmente, per cui non riteneva integrato il requisito estintivo previsto dalla disposizione suindicata.

Anche l’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha sostenuto che il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione territoriale di Parma si era concluso con un accoglimento solo parziale del ricorso della contribuente e che, quindi, non sussistesse la condizione per l’automatica estinzione della controversia, invocabile solo in presenza di due giudizi di merito definiti con la soccombenza totale dell’Amministrazione Finanziaria.

La tesi che la soccombenza dell’Amministrazione, nei primi due gradi di merito dovesse essere necessariamente totale, non trova però riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo cui “in tema di condono fiscale, ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), conv. in L. n. 73 del 2010, (nel testo applicabile “ratione temporis”) le controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto (26 maggio 2010), da oltre dieci anni, sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla Commissione tributaria centrale, nell’ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell’Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21806 del 07/09/2018).

Va, per completezza, ricordato che l’applicazione in tal senso della disposizione testè richiamata è stata confermata dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 bis, di interpretazione autentica (conv. dalla L. n. 14 del 2012).

Ne discende che il primo motivo è da considerare fondato.

Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, la parte deduceva violazione e falsa applicazione del D.L., art. 16, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 175/1986. In particolare, riteneva erronea la decisione della Commissione centrale, secondo cui la dichiarazione integrativa, presentata dalla società, conservasse la sua autonomia anche in presenza di un avviso di accertamento divenuto illegittimo per effetto della suindicata declaratoria di incostituzionalità.

L’esame di tale motivo, attesa la sua natura subordinata e la ritenuta fondatezza del primo, diviene superfluo.

Ricorrono le condizioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione del D.L. n. 40 del 2010, ex art. 3, comma 2 bis, lett. a), convertito dalla L. n. 73 del 2010.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

 

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