Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16885 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20457-2013 proposto da:

R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA PIRAMIDE CESTIA 1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ZAPPULLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO D’AMICO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, in persona del Commissario

Straordinario pro-tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO LUMINOSO giusta procura a margine del

controricorso;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 997/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MAURIZIO LUMINOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania depositata in data 19 giugno 2012 con cui è stato rigettato l’appello dallo stesso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Lentini – di rigetto della domanda avanzata dal predetto R. nei confronti della Provincia Regionale di Siracusa e volta alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni riportati dall’attuale ricorrente nel sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorchè il R., mentre era alla guida della sua autovettura e percorreva la SP n. (OMISSIS), a causa del precario stato di manutenzione del fondo stradale, aveva perso il controllo del suo veicolo, che era andato a finire in una scarpata.

Ha resistito con controricorso la Provincia Regionale di Siracusa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., risultando il ricorso notificato in data 9 settembre 2013 e il controricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 28 gennaio 2014 (v. controricorso p. 1) e quindi spedito a mezzo posta raccomandata in data 31 gennaio 2014 e ricevuto dal destinatario il 6 febbraio 2014; tale inammissibilità comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che ben può partecipare, in base alla stessa, alla discussione orale (Cass. 13/05/2010, n. 11619; Cass. 11/02/2011, n. 3325), come peraltro avvenuto nel caso all’esame.

2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., DEL D.M. Lavori Pubblici 4 maggio 1990, art. 1, art. 9 nonchè degli artt. 40 e 41 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la Corte di merito ritenuto l’applicabilità nella specie dell’art. 2051 c.c. sulla base di una aprioristica ed apodittica valutazione senza le debite verifiche del caso, omettendo in particolare di considerare lo stato dei luoghi quale descritto nel rapporto dei Carabinieri di (OMISSIS) – allegato al fascicolo di parte attrice in primo grado e che in questa sede si produce come documento n. 1”.

Assume il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe vagliato i presupposti della domanda alla stregua della responsabilità da cosa in custodia e si sarebbe arrestata alla considerazione che l’incidente sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità mantenuta tenuta dal conducente dell’auto, senza valutare se la situazione in concreto richiedesse, in corrispondenza del tratto in cui si verificò il sinistro, l’apprezzamento di soluzioni idonee ad evitare la fuoriuscita di un veicolo, pur se determinata da colpa o malore del conducente; avrebbe “trascurato di considerare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dall’insidia e dal trabocchetto” ed è connessa alla potenzialità dannosa della cosa”; avrebbe in tal modo “erroneamente utilizzato i canoni della prevedibilità dell’insidia e dell’incontrollabilità della cosa, per escludere la speciale responsabilità ex art. 2051 c.c. così finendo per violare la portata stessa della suddetta disposizione normativa”; avrebbe dovuto rilevare che la potenzialità dannosa della cosa può derivare non solo dalle sue caratteristiche intrinseche, ma anche da fattori esterni (nella specie fitta foschia riscontrata dai C.C.) che producano in essa l’insorgere di tale potenzialità; non avrebbe valutato il dato di fatto, indicato nel rapporto redatto dai C.C., della fuoriuscita dell’auto del (OMISSIS) dalla carreggiata sita su un ponte da cui era caduta in una scarpata profonda circa 15-20 metri e neppure la circostanza che, al momento del sinistro, il muro di recinzione, a protezione del margine della strada, risultava abbattuto per una lunghezza di circa m. 3, a causa di un analogo incidente verificatosi giorni prima e tale fatto era stato segnalato dall’Amministrazione Comunale al cantoniere provinciale, che aveva provveduto solo ad installare alcune transenne in ferro con del nastro rifrangente ed un cartello direzionale.

Il ricorrente sostiene inoltre che, nel caso all’esame, sarebbe stato disatteso il D.M. Lavori Pubblici 4 maggio 1990, n. 5, art. 9 che disciplina la gestione dei ponti stradali e prescrive un periodico accertamento delle condizioni di stabilità dell’opera, dei suoi elementi strutturali e dello stato di conservazione anche delle parti accessorie; deduce che, dalle circostanze del caso concreto, emergeva il nesso di causalità tra la cosa e l’evento richiesto dall’art. 2051 c.c., avendo il parapetto del ponte precipuamente la funzione di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, contenendo gli stessi che tendono alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale; evidenzia che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche con riferimento agli elementi accessori e alle pertinenze inerti di una strada quale un ponte, a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose; assume che l’omessa valutazione della fattispecie alla luce dell’art. 2051 c.c. avrebbe comportato l’omesso accertamento della mancata prova del fortuito da parte della Provincia Regionale di Siracusa; asserisce che la Corte di merito avrebbe, in particolare, “omesso di valutare se la condotta del danneggiato avesse assunto, per l’efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità” nè avrebbe “stimato se l’infortunato avesse fatto un uso anormale della cosa, così singolare da non poter essere prevedibile nell’ordinarietà delle cose e tale da potersi riscontrare; nel comportamento del danneggiato, l’efficacia causale esclusiva dell’evento”, avendo la medesima Corte evidenziato che si era provveduto ad apporre una segnalazione mobile, in sostituzione del muretto abbattuto, il che sarebbe indicativo della percezione, da parte del custode, della pericolosità dei luoghi e dell’elevata probabilità che l’assenza di barriera di protezione potesse assumere potenzialità dannosa per gli utenti della strada, sicchè avrebbe dovuto escludersi che, nel caso di specie, la fuoriuscita di un veicolo da un ponte privo di protezione potesse considerarsi imprevedibile ed inevitabile, secondo quanto richiesto dall’art. 2051 c.c. per la configurabilità del caso fortuito. Assume il ricorrente che per effetto della intrinseca pericolosità assunta, in ragione della mancanza del muro di protezione – abbattuto in seguito ad analogo incidente -, di cui la Provincia Regionale aveva avuto tempestiva conoscenza, e della mancata adozione degli accorgimenti necessari al fine di mantenere l’opera nella sua piena efficienza, la situazione dei luoghi avesse assunto incidenza causale di per sè sola sufficiente a determinare la produzione dell’evento dannoso; deduce che la collocazione lungo la parete di muro abbattuto di una transenna in legno e metallica “accomodata” per l’urgenza, peraltro non evidenziata da alcun segnale luminoso o catarifrangente (come riferito dai testi escussi), non potesse apprezzarsi come misura preventiva idonea ad evitare il danno.

3. Con il secondo motivo si deduce “Violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non aver la Corte di merito riconosciuto la responsabilità civile della Provincia Regionale di Siracusa sotto il dedotto profilo della violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.”.

Sostiene il ricorrente che, quale soggetto proprietario della barriera di protezione a tutela dell’affidamento dell’utente, la Provincia Regionale di Siracusa avrebbe dovuto essere considerata responsabile ai sensi dell’art 2043 c.c. in quanto l’esistente barriera di protezione non era integra e, proprio per questo, aveva insiti i caratteri dell’insidia e del pericolo occulto, facendo l’utente della strada legittimo affidamento sulla relativa idoneità. Evidenzia che sulle strutture erette ai lati della sede stradale deve essere esercitata una adeguata attività di vigilanza e di controllo e fa, a tal riguardo, riferimento all’art. 14 C.d.S.. Assume che, nel caso di specie, le caratteristiche e la natura della strada sarebbero state già valutate dalla PA., nel senso che il ponte dovesse essere dotato di una protezione che era stata, infatti, apposta, evidentemente per la positiva valutazione della pericolosità del contesto (ponte su un burrone con manto stradale viscido per usura dell’asfalto), sicchè il non aver poi la medesima P.A. mantenuto in efficienza l’opera realizzata in funzione cautelare inequivocabilmente attesterebbe uno stato soggettivo di colpa.

Il R. sostiene che sarebbe affetta da vizio logico l’affermazione della Corte di merito secondo cui un’opera accessoria protettiva ai margini di un ponte non possa essere volta a trattenere un veicolo sulla sede stradale, avendo la medesima Corte ritenuto indifferente la presenza o meno di un muro o di adeguata barriera di protezione, in quanto si tratterebbe di affermazione non solo incompatibile con la stessa funzione protettiva dell’opera accessoria, ma anche perchè il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti dovrebbe essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente normali.

Assume il ricorrente che “un ponte privo di barriera di protezione, sito dopo una curva, costituisce un contesto tale da integrare, per gli utenti, un rischio di pregiudizio marcatamente superiore rispetto a quello del tratto di strada che lo precede” e sostiene che la più recente giurisprudenza si sarebbe consolidata sul principio secondo cui, in materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche, l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo aquiliano ex art. 2043 c.c., sicchè della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio, cui risulta ispirato l’ordinamento, di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a causa della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l’insidia o trabocchetto potrebbe assumere rilievo semmai nell’ambito della prova da parte della P.A. di avere, con sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, pur avendo accertato la condizione di oggettiva lesività della strada, avrebbe tuttavia concentrato l’indagine esclusivamente sulla possibilità per l’utente di prevedere la situazione di pericolo, senza esaminare la condotta omissiva della P.A., rispetto al suo dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare che il bene demaniale presentasse per l’utente una situazione di pericolo e gli arrecasse il danno.

4. I primi due motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati, nei termini di seguito indicati, nella parte in cui individuano, nella sentenza impugnata, evidenti profili di violazione di norme di diritto e di omesso esame di elementi di fatto decisivi.

4.1. La Corte di merito ha ritenuto non censurabile l’iter argomentativo seguito dal Tribunale che, “pur riconoscendo in linea astratta la titolarità in capo all’ente convenuto, soggetto proprietario della strada, dell’obbligo di custodia del bene demaniale dotato di potenziale idoneità lesiva, ha tuttavia escluso la possibilità di configurare nel caso di specie una situazione insidiosa, caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità dello stesso e quindi esonerando da ogni responsabilità in ordine al sinistro occorso al R. la convenuta”. La Corte territoriale ha, sulla base del quadro probatorio di riferimento, escluso l’esistenza di una insidia e/o di un trabocchetto al fine di suffragare la pretesa risarcitoria del (OMISSIS) e ha ritenuto che l’ente proprietario avesse assolto il proprio obbligo di predisporre le misure atte ad evitare il verificarsi di sinistri analoghi a quello in esame, avendo provveduto all’apposizione di adeguati segnali di pericolo “fissi” (segnale di curva pericolosa) nonchè di “emergenza” come indicato dai testi.

4.2. Si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione orale dal difensore della controricorrente, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non costituisce questione nuova, in quanto trattasi di questione già comprese. nel tema del decidere del giudizio di appello, come si evince dalla sentenza impugnata in questa sede.

In estrema sintesi, richiedendo un’analisi puntuale della tematica ben altro spazio e tempo di quelli consentiti in questa sede, si osserva che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai beni del demanio stradale, solo ove l’oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile l’art. 2051 c.c., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c. (v., ex multis, Cass. 22/04/2010, n. 9546).

Nella specie non è stata affermata l’oggettiva impossibilità di custodia della strada in questione e, comunque, la stessa va esclusa nel caso in cui l’evento dannoso si è verificato su una parte del bene demaniale che sia, all’epoca del sinistro, concretamente oggetto di attività di custodia (e nella specie risulta dalla sentenza impugnata, p. 4, che la Provincia Regionale di Siracusa aveva apposto, in sostituzione del muretto abbattuto pochi giorni prima a causa di un incidente analogo a quello di cui si discute in causa, una “segnalazione mobile”).

L’effettiva estrinsecazione dell’attività della P.A. su tale parte del bene demaniale determina l’ipotizzabilità della responsabilità del custode a norma dell’art. 2051 c.c. (valutandosi anche, se del caso, l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.) e non va quindi applicato l’art. 2043 c.c., che, peraltro, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto (Cass. 14/03/2006, n. 5445; Cass. 20/02/2009, n. 4234).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.

Inoltre, va rilevato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione (v. Cass. 20/02/2006, n. 3651; Cass. 20/11/2009, n. 24529; Cass. 13/03/2013 n. 6306) In particolare, è stato pure statuito da questa Corte che, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con finzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicchè, ove si lamenti un danno – nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare di per sè il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo (Cass. 12/05/2015, n. 9547).

Va peraltro evidenziato che la sentenza 18/07/2011, n. 15723, pur affermando che “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore… l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti”, ribadisce – implicitamente – la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista) e sul punto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada quale un ponte (ai sensi del D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, art. 1 “barriera stradale di sicurezzà…), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose…, in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni” (v. Cass. n. 3651/2006, già sopra richiamata).

Ne consegue (v. Cass. n. 9547/2015, pure sopra citata) che, ove il sinistro sia riconducibile – anche in parte – all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).

4.3. Risulta che la Corte di merito non si sia attenuta ai principi sopra richiamati, abbia del tutto trascurato gli obblighi imposti al custode della strada dalle norme, anche di rango secondario, richiamate dal ricorrente nè abbia sufficientemente valutato la circostanza decisiva dello stato dei luoghi risultante dal rapporto dei C.C. e testualmente riportato, per la parte che qui rileva, a p. 8 del ricorso.

5. L’esame del terzo motivo – con cui il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che la Corte di merito non abbia compensato totalmente le spese dei due gradi di merito, ricorrendo a suo avviso giusti motivi – resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

6. Alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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