Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16885 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/07/2017), n. 16885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24201/2012 proposto da:
IMMOBILIARE MIMOSE SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
FRATELLI F.C. & G.P. SNC IN PERSONA DEL
LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 185/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di
OLBIA, depositata il 17/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza depositata il 17 maggio 2012, ha rigettato l’appello proposto da Immobiliare delle Mimose s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace di Olbia n. 372 del 2009, e nei confronti di Fratelli F.C. e G.P. s.n.c., così confermando la condanna dell’appellante al pagamento dell’importo di Euro 1.900,00 a saldo dei lavori commissionati.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza Immobiliare delle Mimose s.r.l. sulla base di quattro motivi, anche illustrati da memoria. Non ha svolto difese in questa sede Fratelli F.C. e G.P. s.n.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta depositato l’avviso di ricevimento della notificazione (come da certificazione della cancelleria di questa Corte) e la parte intimata non ha svolto difese, sicchè manca la prova della regolare instaurazione del contraddittorio.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (ex plurimis, Cass. Sez. U 14/01/2008, n. 627).
3. Nel caso in esame, non risulta avanzata richiesta, dalla parte ricorrente, di rimessione in termini.
4. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017