Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16885 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 02/08/2011), n.16885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5834/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1983/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/03/08, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da C. S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 4.6.1999 al 30.9.1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex accordo art. 8 c.c.n.l. e successivi accordi integrativi.

A seguito di appello del lavoratore, la Corte d’Appello di Roma, accoglieva parzialmente l’impugnazione, dichiarando la nullità del termine finale apposto e tuttora in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti. Escludeva invece il diritto al risarcimento del danno (in relazione al fatto che la costituzione in mora del datore di lavoro era intervenuta dopo più di tre anni dalla cessata attuazione del rapporto).

L’illegittimità dell’assunzione del lavoratore con un contratto a termine era affermata dalla Corte di merito sulla base dell’assunto che, pur nel riferimento a alla causale aggiuntiva prevista dal c.c.n.l., indicata nella specie come giustificazione del contratto in questione, quest’ultimo, ai fini del rispetto dei principi di cui alla legge n. 230/1962, avrebbe dovuto indicare circostanze concrete, riguardanti la specifica assunzione, e non circostanze generiche.

La società ha proposto ricorso con tre motivi. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile.

Infatti tutti i motivi di ricorso mirano a censurare una ratio decidendi non corrispondente a quella effettivamente alla base della sentenza impugnata. Si lamenta, infatti, sotto il profilo della violazione di norme di legge, anche sull’interpretazione dei contratti, e di contratto collettivo, nonchè del vizio di motivazione, che il giudice di merito abbia erroneamente affermato l’esistenza di un limite temporale alla operatività della causale di assunzione a termine, introdotta dalla contrattazione collettiva, a cui le parti avevano fatto riferimento. Pertanto, per un evidente equivoco, si è sollevata una questione che, seppure frequentemente decisiva in controversie similari, non era rilevante al fine di censurare la sentenza in questa sede impugnata.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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