Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16884 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 19/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16884
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18215/2009 proposto da:
N.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO
2, presso lo studio dell’avvocato LUCCI Mario, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1075/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’8.2.08, depositata il 23/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nella causa promossa da N.A.M. contro l’Inps ed il Ministero dell’Economia per il ripristino della pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, revocatale il 20.2.2002, la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 23.7.2008, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto dell’interessata al ripristino della pensione di inabilità dal 1 gennaio 2003, avendo rilevato che nell’anno 2002 la ricorrente aveva superato il limite di reddito previsto dalla legge cumulando al proprio il reddito del coniuge.
Avverso detta sentenza la Sig.ra N. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies e della L. n. 614 del 1994, art. 3, sostiene che ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, deve essere considerato esclusivamente il reddito dell’invalido assoggettabile ad Irpef senza tener conto del reddito degli altri componenti del nucleo familiare.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, infatti, modificando il precedente orientamento espresso da Cass. n. 16363/2002 e n. 16311/2002, ha affermato che ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, deve tenersi conto soltanto della posizione reddituale dell’invalido. Ha rilevato la Corte che il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, nell’aumentare i limiti di reddito per le pensioni di invalidità, ha preso a parametro i redditi dell’assistibile calcolati agli effetti dell’IRPEF, in tal modo manifestando la volontà di dare rilievo ai fini della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, con esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente (in questo senso vedi Cass. n. 7259/2009, n. 18825/2008, n. 17664/2002).
A quest’ultimo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende dare continuità, condividendone le motivazioni.
Di conseguenza la sentenza impugnata, che a tale orientamento non si è attenuta, deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010