Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16884 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14177-2013 proposto da:

F.E.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO

CASTALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO FILIPPO F

CATAPANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TRAVAGLINO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3747/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato LUIGI TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da uno sfratto di morosità intimato da parte dei locatori R.S. e A.A. nei confronti di F.E. per canoni di locazione non pagati relativi a locali terranei condotti in locazione, in virtù di contratto di affitto, da quest’ultimo.

Si costituì F. opponendosi alla convalida di sfratto ed all’eventuale richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio e contestando l’assefita morosità nonchè disconoscendo il contratto di locazione, indicato dalla controparte, negando l’autenticità della sottoscrizione.

Il Tribunale di Avellino con la sentenza numero 930/2010 rigettò la domanda di risoluzione del contratto di locazione promossa dall’attore nonchè quella di risarcimento dei danni, estromise dal giudizio l’ A. per difetto di legittimazione attiva, rigettò la domanda di riconoscimento del contratto verbale di locazione del 29 aprile 1998 avanzata dal F..

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3747 del 26 novembre 2012. La Corte ha ritenuto alla stregua delle risultanze istruttorie che il contratto di locazione, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta da parte del F., fosse autentico e quindi idoneo a regolamentare il rapporto di locazione intercorsa tra le parti. In accoglimento dell’appello incidentale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento attesa la pacifica morosità nel pagamento del canone da parte del F. e lo ha condannato al rilascio dell’immobile.

3. Avverso tale decisione, F.E. propone ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivi, illustrato da memoria.

3.1 Resiste con controricorso R.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta dal controricorrente.

Essa è infondata. Infatti, la sentenza è stata pubblicata il 26 novembre 2012 pertanto i sei mesi iniziavano a decorrere dal giorno dopo e il termine quindi scadeva il 27 maggio 2013 ai sensi dell’art 327 c.p.c..

4.1. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 24 e 111 Cost. nonchè dell’art. 359 c.p.p. e dell’art. 2927 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Lamenta il F. che la Corte d’Appello abbia erroneamente accolto l’appello incidentale dei resistenti basando il proprio convincimento sulla sola consulenza tecnica esperita dalla dottoressa F.M. di (OMISSIS) durante la fase delle indagini preliminari. Tale motivazione è meritevole di censura in quanto non solo non vi è stato alcun contraddittorio tra le parti nella formazione della consulenza ma nessun valore probatorio può essere attribuita alla stessa perchè ha efficacia solo indiziaria.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile laddove prospetta, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Ma in ogni caso è anche infondato perchè il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell’ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. 15714/2010; Cass. n. 9843/2014). Pertanto correttamente il giudice del merito ha valutato la consulenza tecnica grafologica disposta nell’ambito del procedimento penale tra le stesse parti.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA