Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16883 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14089-2013 proposto da:

FINZETA SPA, (OMISSIS), in persona del suo rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO

PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO FIORI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona dell’Avv. P.V.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO, 108, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAVASTO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato SERGIO FIORI;

udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un contratto di locazione stipulato dalla Finzeta S.p.A. e la Banca Intesa San Paolo.

Nel dicembre 2009 la Finzeta s.p.a. convenne in giudizio intesa San Paolo S.p.A. per sentirla condannare al pagamento dei danni conseguenti il ritardato rilascio dell’immobile dopo la scadenza contrattuale. Espose l’attrice di essere stata costretta a risolvere un diverso contratto di locazione, stipulato nelle more, e di averne concluso uno successivo con altro istituto bancario ad un canone inferiore.

Si costituì la convenuta assumendo quantomeno il concorso di colpa da parte del locatore nella causazione dei danni rivendicati e svolgendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’indennità L. n. 392 del 1978, ex art. 34.

Il Tribunale di Brescia – sezione distaccata di Treviglio – con la sentenza numero 136/2012 valutate le opposte ragioni di credito debito ed eseguita la relativa compensazione accolse la domanda dell’attrice e condannò la Banca intesa San Paolo al pagamento di Euro 165.000,00 oltre interessi legali.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 158 del 4 febbraio 2013. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, la natura simulata del contratto stipulato tra la Finzeta ed il Centro Benessere sulla base di una serie di indici quali l’esiguità dei tempi previsti dalla locatrice per il subentro, l’abnormità del canone asseritamente pattuito col nuovo conduttore, minore valore delle garanzie di solvibilità del centro benessere rispetto ad un istituto di credito, a fronte del maggiore importo del canone previsto, insostenibilità da parte del centro benessere del canone di locazione stipulato, omesso versamento della cauzione e mancata stipula dell’assicurazione. Tutti indici che avrebbero dimostrato la pretesmosità dei danni richiesti da controparte. Accoglieva, invece, la richiesta formulata dalla Banca Intesa in merito all’indennità L. n. 392 del 1978, ex art. 34 e condannava la locatrice al pagamento della somma di Euro 97.071,44.

3. Avverso tale decisione, Finzeta s.p.a. propone ricorso in Cassazione sulla base di 7 motivi.

3.1 Resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione degli artt. 1415 e 2773 c.c. – art. 116 e 232 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia ” l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., commma 1, n. 5″.

4.3. Con il terzo motivo, lamenta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”.

4.4. Con il quarto motivo, la società Finzeta deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente sostiene con i suesposti motivi che la Corte d’Appello ha errato perchè ha ritenuto che il contratto di locazione posto in essere dalla Finzeta con il centro benessere fosse simulato senza esaminare plurimi fatti ed elementi decisivi, quali le risultanze istruttorie e prove documentali emersi nel corso del giudizio, in contrasto con l’istituto della simulazione assoluta.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Inoltre, per quanto riguarda le censure sollevate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il suddetto articolo introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso, le critiche relative alla sussistenza del fatto storico relativo ad alcune clausole del contratto di locazione investono l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie e si collocano, quindi, al di fuori del perimetro del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.5. Con il quinto motivo, denuncia la “violazione dell’art. 418 c.p.c., – art. 156 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si duole la società ricorrente che il giudice del merito si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale formulata dalla banca intesa di condanna al pagamento dell’indennizzo L. n. 392 del 1978, ex art. 34 malgrado l’illegittima instaurazione del contraddittorio per omesso differimento della prima udienza avanti al giudice di prime cure.

Tale motivo è inammissibile perchè trattasi di censura nuova introdotta per la prima volta con il ricorso in cassazione.

4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la “violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – L. n. 392 del 1978, ex art. 34, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c. – artt. 115 e 116 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con gli ultimi due motivi lamenta che il giudice dell’appello ha errato perchè ha ritenuto sussistere i termini temporali per riconoscere alla banca l’indennità di avviamento con conseguente sproporzione dei valori in gioco che non è giustificata dalla ratio sottesa alla disciplina L. n. 392 del 1978, ex art. 34.

Anche tali motivi sono infondati.

Infatti, nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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