Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16883 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.07/07/2017), n. 16883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15656/2012 proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA CRISTINA 86 SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL
PRESIDENTE DEL C.d.A. E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LA PATOLEGI DI P.P. E C SAS P.I.(OMISSIS) IN PERSONA
DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
PROCACCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PROCACCINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1581/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato Di Pietropaolo Claudio difensore della ricorrente
che ha chiesto l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Cooperativa Ediliza s.r.l. Cristina ‘86 ha proposto ricorso contro la società La Patolegi di P.P. & C. s.a.s. per la cassazione della sentenza n. 1581/2012 della corte d’appello di Roma che, riformando la sentenza del tribunale di Latina, ha dichiarato risolto il contratto di appalto concluso tra le parti il 28.7.93 e, operata la compensazione tra i reciproci crediti, ha condannato la Cooperativa Ediliza a pagare la somma di Euro 419.120,65, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento, a titolo di saldo dei lavori.
La società La Patolegi ha resistito con controricorso.
La causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2017.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato nella cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, “con compensazione delle spese del giudizio”, firmato dal sig. Pe.En., legale rappresentate della società ricorrente, e dal difensore della stessa, avvocato Claudio di Pietropoaolo, e notificato alla Patolegi; nonchè un atto di adesione alla rinuncia, sottoscritto dal legale rappresentate della società La Patolegi di P.P. & C. s.a.s., sig. P.P. e dal procuratore della stessa, avvocato Massimo Procaccini.
Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale; poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);
Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione dei contro ricorrenti alla rinuncia.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017