Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16883 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15656/2012 proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA CRISTINA 86 SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL

PRESIDENTE DEL C.d.A. E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA PATOLEGI DI P.P. E C SAS P.I.(OMISSIS) IN PERSONA

DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PROCACCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PROCACCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1581/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato Di Pietropaolo Claudio difensore della ricorrente

che ha chiesto l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Cooperativa Ediliza s.r.l. Cristina ‘86 ha proposto ricorso contro la società La Patolegi di P.P. & C. s.a.s. per la cassazione della sentenza n. 1581/2012 della corte d’appello di Roma che, riformando la sentenza del tribunale di Latina, ha dichiarato risolto il contratto di appalto concluso tra le parti il 28.7.93 e, operata la compensazione tra i reciproci crediti, ha condannato la Cooperativa Ediliza a pagare la somma di Euro 419.120,65, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento, a titolo di saldo dei lavori.

La società La Patolegi ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2017.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato nella cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, “con compensazione delle spese del giudizio”, firmato dal sig. Pe.En., legale rappresentate della società ricorrente, e dal difensore della stessa, avvocato Claudio di Pietropoaolo, e notificato alla Patolegi; nonchè un atto di adesione alla rinuncia, sottoscritto dal legale rappresentate della società La Patolegi di P.P. & C. s.a.s., sig. P.P. e dal procuratore della stessa, avvocato Massimo Procaccini.

Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale; poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione dei contro ricorrenti alla rinuncia.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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