Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16882 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. II, 15/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21600/2019 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONELLO PEROGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.M. – cittadino del Pakistan – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Reggio di Calabria avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Reggio di Calabria sez. Crotone, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè aveva bisogno di lavorare per mantenere la famiglia, che lo pressava con continue richieste di denaro, fatto questo che minava la sua serenità psicologica.

Il Tribunale reggino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non prospettasse esistenza di persecuzione o pericolo specifico; che non sussisteva attualmente nella zona del Pakistan di provenienza del richiedente asilo una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e che non concorrevano ragioni fattuali lumeggianti condizione specifica di vulnerabilità od inserimento sociale ai fini della protezione umanitaria.

Avverso detta ordinanza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da I.M. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e art. 35 bis, poichè il Tribunale reggino ebbe a valutare la sua domanda di protezione sussidiaria in forza di generiche informazioni senza considerare le altre prove disponibili, nè attivare la facoltà officiosa istruttoria al fine di appurare la reale situazione socio-politica del Pakistan, in effetti, connotata da violenza diffusa.

Il ricorrente sottolineava come il suo narrato, avanti la Commissione, era stato reso senza ben comprendere le domande fattegli, mentre solo nel ricorso in opposizione aveva espresso la sua effettiva situazione personale alla base dell’espatrio; tuttavia il Tribunale non ha valutato detta emergenza, nonchè le prove da lui allegate a sostegno, e nemmeno ha disposto la traduzione degli articoli di giornale allegati, che lumeggiano la reale situazione del Pakistan.

In realtà la situazione interna del Pakistan – compreso il Punjab – è caratterizzata da conflitti armati e violenza indiscriminata come desumibile da rapporti redatti da organizzazioni internazionali e riconosciuto da altre Autorità giudiziarie italiane.

La censura mossa appare generica poichè si compendia nella contestazione della statuizione assunta dal primo Giudice sulla scorta della prospettazione di tesi alternativa a quella esposta nel decreto impugnato, così sollecitando questa Corte di legittimità ad un inammissibile esame circa il merito della questione. Difatti il Collegio calabrese ha puntualmente riportato le ragioni dell’espatrio rese dal ricorrente e rilevato come non risultava prospettata alcuna azione persecutoria o sussistenza di pericolo specifico per i diritti fondamentali, siccome richiesto dalla normativa in tema di protezione internazionale.

Al riguardo il ricorrente si limita a postulare che le dichiarazioni rese avanti la Commissione non lumeggiavano pienamente la sua condizione personale a causa della difficoltà di traduzione delle sue parole, ma non specifica i particolari rilevanti non considerati dal Collegio calabrese, se non in relazione alla situazione socio-politica del Pakistan.

Ma al riguardo il Tribunale ha puntualmente operato riferimento alle informazioni desunte da rapporti, redatti da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte, che specificatamente indica nel decreto, afferenti alla situazione del 2017 e 2018, dai quali si ricava che la stessa non appare connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

La contestazione mossa invece si limita ad enfatizzare i momenti di criticità della citata situazione, già ricordati dalle medesime fonti utilizzate al Tribunale, ossia la presenza di gruppi terroristici dediti ad attentati e la diversa valutazione elaborata da altri Giudici italiani al riguardo.

Quindi l’argomentazione critica a fronte della puntuale motivazione resa dal Collegio reggino si limita a proporre una opzione valutativa alternativa, così sollecitando questa Corte di legittimità ad esprimere – inammissibile – apprezzamento di fatto sull’argomento dibattuto.

Con la seconda ragione di doglianza l’ I. lamenta violazione della regola D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 5, comma 6, poichè il Collegio reggino non ebbe a considerare che il Pakistan è Paese pericoloso dove, inoltre, sono violati i diritti umani ed ancora non ha valutato la sua condizione di indigenza economica in Patria, la cui economia appare, come da rapporto della Banca mondiale, non in grado di assicurare il minimo vitale a molta parte della sua popolazione.

La censura proposta appare generica eppertanto inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con l’effettiva e specifica motivazione illustrata dalla Collegio reggino sia con riguardo alla non concorrenza di sue condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva, sia con relazione all’assenza di elementi utili a valutarne l’integrazione sociale in Italia.

Inoltre il Tribunale ha proceduto all’apposita comparazione sulla scorta di tali dati fattuali circa le condizioni di vita del richiedente asilo in Italia ed in Patria, sottolineando come lo stesso non versava in condizioni di assoluta indigenza potendo anche contare sulla presenza dei suoi famigliari.

A fronte di detta puntuale verifica, la critica si compendia nell’enfatizzazione di elementi non rilevanti in quanto non fondanti le ragioni dell’espatrio, per come riferite dall’ I., quali le difficoltà dell’economia pakistana ovvero la deduzione dell’esistenza di una situazione di violazione dei diritti umani.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè non costituita. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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