Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16882 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13849-2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA G. BAZZONI 15, presso

lo studio dell’avvocato LUCA SACCONE, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BO.CL., (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

BO.CL. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato MAFALDA MARONNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GILBERTO COMOTTO

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1741/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato LUCA SACCONE;

udito l’Avvocato MAFALDA MARONNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2009 B.A. convenne in giudizio Bo.Cl. lamentando l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte ovvero, in via subordinata derivanti da responsabilità precontrattuale della stessa, in merito all’esecuzione del contratto di locazione tra le parti e relativo ai locali ad uso commerciale.

Espose che a seguito dei contatti intercorsi con la proprietaria nel giugno 2008, la stessa aveva acconsentito ad adibire il locale già locato a tabaccheria anche al servizio di ristorazione con la realizzazione dei lavori di adeguamento esclusivamente a carico della stessa conduttrice. Pertanto la B. in esecuzione degli accordi presi, contattò i professionisti necessari a realizzare i lavori sostenendo una serie di spese. Ma nel luglio del 2008 la proprietaria, improvvisamente, manifestò l’intenzione di non dar corso agli accordi.

Conseguentemente la B. chiese la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti pari ad Euro 202.187,89 per responsabilità contrattuale ovvero, in subordine, Euro 52.187,889 a titolo di responsabilità precontrattuale.

Si costituì la Bo. contestando le domande proposte dalla ricorrente e, proponendo domanda riconvenzionale, chiese la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale dell’attrice con conseguente condanna della stessa al pagamento dei canoni non versati oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione non preventivamente concordati con la proprietà.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza numero 5609/2010, ritenendo sussistere responsabilità precontrattuale della proprietà per il recesso ingiustificato di procedere alla conclusione del contratto accolse parzialmente la domanda dell’attrice e condannò la Bo. al pagamento a favore della ricorrente della somma di Euro 47.553,73 a ruolo di risarcimento dei danni patiti, oltre ad curo 877,38 a titolo di rivalutazione monetaria ed Euro 2285,02 a titolo di interessi sulla somma via via rivalutata oltre gli interessi legali dalla pronuncia saldo. In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta dichiarò risolto il contratto di locazione e condannò la B. al rilascio dell’immobile fissando per l’esecuzione la data del 31 dicembre 2010 per pagamento della somma di Euro 5333,74, già rivalutata.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, che con sentenza n. 1741 del 6 dicembre 2012, ha ridotto il risarcimento dei danni patiti ad Euro 17.800.

3. Avverso tale decisione, B.A. propone ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivi.

3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale Bo.Cl..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e/od omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Lamenta che la corte d’appello abbia errato nell’applicazione dei principi materia di responsabilità precontrattuale ritenendo inutili delle spese sostenute unicamente in vista del contratto che si sarebbe concluso e sul quale, invece, la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento.

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, non indica nessuno dei documenti indicati nel ricorso.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Ma è anche inammissibile laddove prospetta, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

5. Ricorso incidentale.

5.1. Con l’unico motivo, la ricorrente incidentale lamenta “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza in relazione all’omessa pronuncia su parte delle domande presentate in grado di appello dalla signora Bo.Cl.”.

Si duole che la Corte d’Appello nel ridurre sia il risarcimento del danno riconosciuto in favore della B. sia la liquidazione delle spese legali del primo grado di giudizio abbia poi omesso di pronunciarsi in ordine alla conseguente domanda di condanna, di pane appellata, di restituzione della differenza di quanto già versato e sulla ripetizione delle spese legali.

Il motivo è fondato.

E’ principio consolidato di questa Corte che in relazione alla domanda proposta nella fase di gravame – di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell’impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (Cass. n. 15464/2011; Cass. n. 15461/2008). Nel caso di specie il giudice del merito ha omesso di pronunciarsi sulla restituzione delle somme già versate dalla Bo. in esecuzione della sentenza di primo grado oltre che sulla ripetizione delle spese legali.

6. Pertanto la Corte decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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