Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16880 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16880 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 9440-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
2290

contro
PIANESE GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA
CORSO TRIESTE 88, presso lo studio PROF. RECCHIA E
ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato
CECCOLI ARMANDO giusta delega a margine;
controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2014

avverso la sentenza n. 53/2009 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 17/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Campania, con la sentenza indicata in
epigrafe, confermando la decisione di primo grado, ha annullato

Territorio di Napoli aveva notificato a Giulio Pianese la
variazione del classamento di un’unità immobiliare urbana posta
in Napoli. I giudici d’appello hanno ritenuto l’atto illegittimo sia
per

vitia in procedendo

(omissione del sopralluogo

sull’immobile e mancata attivazione del contraddittorio col
contribuente) che per errori di contenuto (erroneità della fonte
normativa indicata e carenza assoluta di motivazione), impeditivi
della disamina nel merito della fondatezza della rideterminazione
del classamento.
L’Agenzia del Territorio ricorre per la cassazione della
sentenza, con cinque motivi. Il contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità,
per difetto di procura speciale, del ricorso. Questa Corte ha,
infatti, chiarito che non è necessario il rilascio in favore
dell’Avvocatura dello Stato di una specifica procura riferita al
singolo giudizio, essendo applicabile anche all’ipotesi, qui
ricorrente (per effetto del richiamo all’art. 43 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, contenuto nell’art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300) di patrocinio facoltativo e non obbligatorio

i

l’avviso d’accertamento catastale, col quale l’Agenzia del

dell’Avvocatura dello Stato, la disposizione dell’art. 1, comma 2
del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le
loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede

Cass. n. 11227/2007, n. 3427/2010).
2. Col primo mezzo, la ricorrente si duole che il giudice
d’appello abbia errato nell’affermare che la fonte normativa di
regolazione della fattispecie fosse rinvenibile nell’art. 1, co 335,
336 e 337 della L. n. 311 del 2004, piuttosto che nell’art. 3, co
58, della L. n. 662 del 1996, secondo l’iter posto in essere
dall’Ufficio.
3. Col secondo motivo, deducendo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 11, co 1, del dPR n. 1142 del 1949, 1, co
2, del DM n. 701 del 1994, 4, co 21, del D.L. n. 853 del 1984
convertito con modifiche dalla L n. 17 del 1985; 11, co 1, del
D.L. n. 70 del 1988, convertito con modifiche dalla L. n. 154 del
1988, l’Agenzia lamenta che la CTR abbia errato nel ritenere che
fosse obbligatoria la visita di sopralluogo, prima di poter
procedere alla rideterminazione del valore dell’immobile.
4. Col terzo motivo, è dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 6, co 5, e 10, co l, della L. n. 212 del
2000, per avere il giudice d’appello errato nel ritenere necessaria
l’attivazione del contraddittorio, dato che la revisione del
classamento non era dipesa né da dubbi relativi a dati esposti dal
contribuente né da notizie di variazioni edilizie non dichiarate,

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e non hanno bisogno di mandato (cfr. Cass. SS.UU. 23020/05,

ma era dovuta all’incongruità di quello originariamente attribuito
all’immobile rispetto ad altre unità similari presenti in zona.
5. Col quarto ed il quinto mezzo, la ricorrente deduce che,

accertamento finalizzato alla revisione del classamento, la CTR è
incorsa in violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della L.
n. 212 del 2000; 2679 e segg. cc , nonché dei principi afferenti la
motivazione degli atti catastali e l’onere della prova. La
ricorrente sostiene, infatti, che l’enunciazione degli elementi
tecnici catastali di categoria, classe e consistenza è sufficiente a
porre il contribuente in condizione di esercitare il suo diritto di
difesa, attenendo al contraddittorio processuale la concreta
verifica della congruità del valore accertato.
6. Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi
primo, quarto e quinto, tra loro connessi ed a carattere
assorbente, le questioni in essi sottese -corretta sussunzione della
fattispecie nella norma di legge che la contempla e motivazione
dell’atto di revisione del classamento- vanno risolte in
conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
– a) anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004,
la revisione del classamento può essere effettuata ai sensi
dell’art. 3, co 58, L. n. 662 del 1996, quando, come si assume
nella specie, la revisione sia dovuta a manifesta incongruenza tra
precedente classamento e quello di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe. Ed, infatti, la normativa del 2004 non

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nel ritenere necessaria una motivazione analitica dell’avviso di

ha abrogato quella di cui alla L. n. 662 del 1996, ma ne ha
sviluppato il potere di rettifica in costanza dei seguenti, diversi,
presupposti: a.l. significativa differenza tra il valore medio di

immobili esistenti in una data microzona rispetto allo stesso
rapporto dell’insieme delle altre microzone; a.2. presenza di
immobili di proprietà privata non dichiarati; a.3. situazioni di
fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie (cfr., funditus, Cass. n. 21532 del 2013; vedi,
anche, Cass. n. 19814 del 2012);
b) in ipotesi di revisione d’ufficio d’immobili già muniti di
rendita catastale, l’Agenzia del Territorio deve, in conseguenza,
specificare le ragioni dell’operata riclassificazione, onde
consentire al contribuente di individuare agevolmente il relativo
presupposto e di approntare le consequenziali difese, ed onde
delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale
successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre,
in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate (Cass. n.
21532 del 2013; n. 9629 del 2012; n. 19814 del 2012);
e) nell’ipotesi, qui in rilievo, di riclassificazione avvenuta
ai sensi dell’art. 3, co 58, L. n. 662 del 1996, “la motivazione
non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza,
della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio,
ma deve specificare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale presupposto -il

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mercato ed il corrispondente valore medio catastale degli

non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità
rispetto a fabbricati similari- la modifica debba essere associata e
laddove si tratti della constatata manifesta incongruenza tra il

di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l’atto
impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali
fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe
che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare
l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva
fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del
proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva
correttezza della riclassificazione” (in questo senso ex multis
Cass. nn. 5784, 10489 e 21532 del 2013).
7. Dagli esposti principi, consegue che l’errore giuridico in
cui è incorsa la CTR, nel sussumere la fattispecie nella disciplina
del 2004, da emendarsi in questa sede, non condiziona l’esito del
ricorso, data l’infondatezza dei motivi quarto e quinto, coi quali,
in contrasto con quanto si è sopra esposto, la ricorrente postula
che, proprio come nell’atto oggetto del ricorso, il requisito di
motivazione del provvedimento di revisione del classamento sia
soddisfatto con la mera enunciazione degli elementi tecnici
catastali (categoria, classe e consistenza).
8. La conferma della statuizione afferente l’illegittimità
dell’atto per vizio di motivazione, priva la ricorrente d’interesse

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precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento

all’esame dei restanti motivi, che restano assorbiti.
9. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del
giudizio, per essersi la giurisprudenza formata in epoca

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
f
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014
Il Consigliere estensore

successiva alla proposizione del ricorso.

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