Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16880 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2764/2015 proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Morelli, con

domicilio digitale come da mail del difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/3/14 della Commissione tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata il 29/5/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’Agenzia delle entrate contestava, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 56, a L.R. che l’importo di Euro 30.000,00 da egli ricevuto in ragione della scrittura privata sottoscritta il (OMISSIS) costituiva una plusvalenza conseguente a cessione d’azienda operata a favore della società Italpetroli.

2. La Commissione tributaria regionale Umbria, con sentenza n. 347/3/14, depositata il 29/5/2014, rigettava l’appello proposto dal contribuente e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado dichiarando inammissibile l’appello in quando proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c..

3. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha deposito controricorso.

5. In prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per come peraltro eccepita dalla controricorrente e non contestata nelle memorie dal ricorrente, assumendo all’uopo rilievo la circostanza che, a fronte di una sentenza depositata il 29.5.2014 e non notificata, il ricorso è stato notificato all’Amministrazione finanziaria il 15.1.2015 e, quindi, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., da individuarsi nel 14.1.2015.

2. Segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate che si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara l’inammissibilità del ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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