Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16880 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 18/01/2017, dep.07/07/2017),  n. 16880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14006/2012 proposto da:

C.D., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, L.GO DEI

LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CITTADINO;

– ricorrenti –

contro

S.L., SA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

LEGALE BENEDETTI-LO RUSSO-BENEDETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DARIO DI BELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 436/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato DI BELLA Dario, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia, in funzione di Giudice dell’esecuzione, al fine di stabilire le modalità di esecuzione della condanna al facere emessa, in favore di P.M., dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 1651 del 1995, definitivamente confermata dalla Corte d’appello locale, con sentenza n. 2230 del 2000, rigettato il ricorso degli esecutati Sa.Ro. e S.L., dispose che si procedesse all’arretramento di cui alla sentenza definitiva (questa aveva condannato i coniugi Sa. – S. ad arretrare di 80 cm. il muro di recinzione posto al confine e per tutta la sua lunghezza), ivi incluso ogni altro manufatto.

I predetti coniugi si erano rivolti al Tribunale, quale giudice dell’esecuzione assumendo, tra l’altro, che il manufatto oggetto della sentenza da eseguire (il muro) non esisteva più e che in suo luogo era stato dai medesimi realizzato un fabbricato su due elevazioni fuori terra, rimasto estraneo al titolo esecutivo.

La Corte d’appello di Catania, a seguito di impugnazione dei Sa. – S., assegnata all’ordinanza in parola la natura di sentenza, in quanto il Giudice dell’esecuzione aveva “deciso una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo” e dichiarata inammissibile la domanda con il quale gli appellanti avevano invocato in quella sede l’acquisto del suolo altrui per accessione invertita, accogliendo in parte l’impugnazione, dichiarò “inesistente il diritto, in capo a C.G., C.D. e C.V. (tutti subentrati “mortis causa” alla P.), di procedere esecutivamente alla demolizione della costruzione a due elevazioni fuori terra realizzata dai coniugi Sa.Ro. e S.L. sul fondo di proprietà di P.M., ed oggi in comproprietà tra i suoi eredi”.

Avverso quest’ultima decisione ricorrono C.D., C.V. e C.G..

Resistono con controricorso Sa.Ro. e S.L.. Quest’ultimi, all’approssimarsi dell’udienza, hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di passare al vaglio i motivi del ricorso deve essere sgombrato il campo dalla eccezione d’inammissibilità del medesimo per prospettata nullità della procura speciale, deduzione, questa, introdotta con la memoria illustrativa depositata dai resistenti.

Assumono costoro il mancato rispetto della disciplina dettata dalla L. n. 89 del 1913, sotto duplice punto di vista: non poteva ritenersi bastevole la sola sottoscrizione dell’atto processuale anche per l’autenticazione della firma; la sottoscrizione in calce alla procura deve essere tale da assicurare la paternità dell’atto e, quindi, l’autenticità della firma rilasciata per procura, con la conseguenza della insufficienza dell’apposizione di una mera sigla da parte del professionista. Nel caso di specie i resistenti denunziano l’inesistenza dell’autenticazione, assicurata, appunto, solo da una sigla.

L’eccezione non merita di essere accolta. Invero, dall’esame diretto del ricorso si rileva che nel testo della procura risultano regolarmente inseriti i nominativi dei difensori, avvocati Salvatore Cittadino e Alessandro Turco, indicazione, quindi, che rende puntualmente identificati i professionisti che hanno accertato l’autenticità della firma dei ricorrenti.

La pur severa, sibbene non nutrita, giurisprudenza evocata dai controricorrenti non si attaglia al caso di specie. Secondo quell’orientamento di legittimità non è valida la procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione nel caso in cui nella stampigliatura della formula della procura manchi il nome del difensore ed altra stampigliatura con la scritta “è autentica” e con il nome del difensore risulti posta di traverso (in righe parallele al bordo del foglio), sia sottoscritta con un una sigla e seguita, nella stessa posizione trasversale, dalla firma della parte, atteso che non può ritenersi che alla mancanza nella formula stampigliata del nome del difensore (la cui indicazione è essenziale all’atto) supplisca il nome del difensore che risulta aver firmato l’autentica, in quanto l’attestazione dell’autenticità con la firma del difensore precede, anzichè seguire, la firma della parte. Nè può supplire l’indicazione del nome del difensore fatta nell’intestazione del ricorso poichè, sebbene estesi sullo stesso foglio, ciascuno dei due atti (il ricorso e la procura) è autonomo rispetto all’altro e deve evidenziare di per se stesso i propri requisiti di validità (Sez. 2, n. 4462 del 20/4/1995, Rv. 491938).

Per contro nel caso alla mano, come si è anticipato, risulta compiutamente indicato, in seno al testo della procura, il nominativo degli avvocati patrocinanti, che la detta procura hanno autenticato, con l’apposizione di una sigla, apposta dopo la firma dei patrocinati e l’attestazione di autenticità; senza la necessità, pertanto, di far ricorso ad elementi estranei all’atto in parola (la procura), quale, appunto, come nel caso giudicato della sentenza evocata, il nominativo degli avvocati indicato nel contesto del ricorso e/o all’apice dello stesso.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 612, 617 e 339 c.p.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Assumono i ricorrenti che la Corte etnea aveva errato a non giudicare inammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento, emesso dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 612 c.p.c., per sua natura non appellabile. Doveva escludersi che il Giudice dell’esecuzione avesse travalicato i limiti di quanto previsto dalla legge, la quale gli impone di stabilire le modalità esecutive. Modalità che, ovviamente, avrebbero dovuto essere tali da rendere effettivo l’arretramento di 80 cm del muro di recinzione e, comunque, di quant’altro realizzato in violazione del diritto dei ricorrenti ad aver libera la primigenia stradina ivi esistente a confine. In definitiva, quel provvedimento non aveva acquisito efficacia decisoria, essendosi limitato a rendere effettiva la efficacia esecutiva della sentenza da eseguire. Soggiungono ancora i ricorrenti a maggior chiarimento che “Nessuna pronuncia vi è stata quindi sulla portata del titolo esecutivo, ma una legittima interpretazione dello stesso avuto riguardo al contenuto complessivo della sentenza e del diritto che ha inteso tutelare ovvero il diritto di passaggio su una stradella di cui la dante causa degli odierni ricorrenti era proprietaria”.

L’esposto doglianza è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ove il giudice dell’esecuzione, nel determinare le modalità esecutive, risolva una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e dell’ammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa deve riconoscersi al provvedimento adottato natura sostanziale di sentenza, in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e come tale esso è impugnabile con l’appello. Più in dettaglio si è spiegato che, ove il giudice con una seconda ordinanza “decid(a) una controversia sulla rispondenza della pretesa esecutiva al contenuto del titolo sulla conformità (o non) al titolo di una delle opere già eseguite spontaneamente dall’obbligato, oppure sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo, per lo stesso principio della prevalenza del contenuto dell’atto sulla sua forma, anche la nuova ordinanza è equiparata ad una sentenza che decide un’opposizione all’esecuzione, come tale impugnabile con l’appello” (Sez. 3, n. 3992, 18/3/2003, Rv. 561218; in senso conforme, fra le tante, Sez. 3, n. 24808 dell’8/10/2008, Rv. 604894; Sez. 3, n. 16471, 15/7/2009, Rv. 609105; Sez. 3, n. 15727, 18/7/2011, Rv. 619490).

Il predetto orientamento, tuttavia, in epoca recente è stato sottoposto ad opera di revisione e affinamento, approdandosi, in primo luogo, alla sentenza della Sez. 3, n. 8640, 3/5/2016, Rv. 642688.

In relazione al tempo d’emissione del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che si ritenga aver tracimato dal compito di meramente regolare l’esecuzione, occorre distinguere tre periodi: a) anteriormente al 1 marzo 2006, epoca di entrata in vigore della riforma operata dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, durante il quale era previsto lo strumento impugnatorio dell’appello avverso i provvedimenti emessi in sede di opposizione all’esecuzione; b) dal predetto 1 marzo al 3 luglio 2009, durante il quale, escluso l’appello, era possibile solo ricorrere in via straordinaria in cassazione; c) dal 4 luglio 2009 in poi, durante il quale, ripristinato il regime anteriore, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, era possibile esperire lo strumento impugnatorio ordinario dell’appello.

Il provvedimento che ha formato oggetto di appello del quale qui si discute risale al 21/1/2005.

Ciò chiarito, la sentenza da ultimo evocata, tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale, ha confermato la condizione essenziale, ripresa dal testo della sentenza di legittimità n. 16471/09 “che l’ordinanza formalmente emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., nella sostanza (abbia) assunto caratteri di decisorietà, dovendosi l’impugnabilità come sentenza in senso sostanziale altrimenti negarsi e riconoscersi carattere soltanto ordinatorio al provvedimento”.

Ulteriormente chiarito, che il provvedimento “non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione sull’assunto che abbia natura sostanziale di sentenza decisiva dell’opposizione, ove il provvedimento stesso non abbia chiuso il giudizio davanti al giudice, come quando abbia deciso sulle spese, bensì, non avendo fissato il termine per l’inscrizione della causa a ruolo previsto dall’art. 616 c.p.c., è suscettibile di una richiesto di integrazione a questo scopo ai sensi dell’art. 289 c.p.c., oppure può essere seguito da una diretta iniziativa di iscrizione a ruolo della parte interessata. Analogamente, nel regime dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, con il ripristino dell’appellabilità della sentenza decisiva dell’opposizione, il suddetto provvedimento non è appellabile (salva sempre l’ipotesi di chiusura del procedimento con la statuizione sulle spese), ma è suscettibile di una richiesta di integrazione con la fissazione del temine per l’iscrizione a ruolo, oppure può essere seguito dall’iniziativa della parte interessata di iscrivere a ruolo la causa”.

Nel caso qui al vaglio deve dubitarsi che il contenuto del provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione sia travalicante. Occorre porre attenzione sulla circostanza che lo stesso si era, in sostanza, limitato a dare esecuzione alla sentenza che aveva condannato gli odierni resistenti ad arretrare di 80 cm il muro di recinzione, per tutta la linea del confine, così da rendere libera una stradella privata, costituendo, da questo punto di vista un mero accidente la costruzione nelle more interposta dalla controparte, non implicante vaglio di altro e contrastante titolo.

Risulta decisivo considerare che, siccome evidenziato dai ricorrenti, il titolo esecutivo non era diretto alla demolizione di un determinato manufatto o all’arretramento di parti di esso, bensì a rendere libero lo spazio di 80 cm, destinato a stradina di proprietà dei ricorrenti e la circostanza che ad ostruire la proprietà di quest’ultimi fosse un muro od altro, risulta indifferente allo scopo. La statuizione di condanna, invero, trova soddisfazione solo laddove la parte soccombente rilasci il tratto di area della controparte, occupato illegalmente. In altri termini, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il titolo esecutivo risulta idoneo alla pretesa demolitoria di quanto nell’attualità trovasi ad ostruire la predetta area privata.

Peraltro, proprio la qualità del comando, diretto all’ottenimento forzoso della liberazione del fondo altrui, troverebbe troppo facile via elusiva immutando i luoghi e sostituendo al primigenio manufatto (nella specie il muro) altra opera (nella specie, addirittura, un edificio a due elevazioni fuori terra). Nè, può assumere rilievo l’allegata circostanza che gli odierni resistenti abbiano proceduto all’edificazione in pendenza della formazione del giudicato, trattandosi d’intervento effettuato a completo rischio e pericolo loro.

D’altronde, diversamente ragionando, inaccettabili sarebbero le conclusioni, contrastanti con plurimi principi fondamentali: la pendenza giudiziaria si ripercuoterebbe ai danni del contendente vincitore, la cogenza del titolo diverrebbe aleatoria, insieme all’effettività della tutela erga omnes della proprietà, inefficace il diritto di difesa (nel senso della effettiva possibilità di veder realizzati i propri diritti).

Nello stesso senso milita, peraltro, il mancato regolamento delle spese.

In ogni caso e in decisivo luogo, condividendosi l’indirizzo inaugurato con maggior compiutezza dalla già citata sentenza n. 8640/2016, “l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., che legittimamente abbia assunto il carattere oggettivo di risoluzione di una contesa fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa e dunque abbia esorbitato dal profilo funzionale dell’istituto di cui alla norma, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di un’opposizione all’esecuzione e, dunque, impugnabile con il mezzo di impugnazione della sentenza che decida una simile opposizione, ma dà luogo – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – alla conseguenza che la parte interessata, assumendo il provvedimento carattere di decisione soltanto sommaria, consideri l’ordinanza come definitiva della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione e, pertanto, possa tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.”.

L’esposta linea interpretativa, condivisa dal Collegio, ha trovato successive conferme (Sez. 3, n. 15015, 21/07/2016, Rv. 642689; Sez. 3, n. 7402, 23/3/2017, Rv. 643692), nel mentre la sentenza n. 27185, 28/12/2016, sempre della Terza Sezione, che pare confermare il vecchio indirizzo, non mostra consapevole confronto.

3. Con il secondo motivo il ricorso lamenta la violazione dell’art. 612 c.p.c. e art. 2908 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Poichè la sentenza da eseguirsi aveva disposto l’arretramento del muro, qualsivoglia turbativa giuridica, pur se successiva al formarsi del titolo, tale da impedire il ripristino della legalità, non poteva che restare travolta dall’imperatività del comando giudiziale. Perciò la circostanza che il fabbricato fosse stato realizzato in pendenza del processo non inficia la conclusione che lo stesso, pur di consistenza diversa rispetto al manufatto originario, non poteva giammai essere di ostacolo alla forza esecutiva del titolo.

Inoltre, i ricorrenti fanno osservare che il titolo esecutivo, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte locale, non era finalizzato alla demolizione di quel certo muro di confine, ma, ben diversamente ne imponeva l’arretramento, al fine di lasciare libero lo spazio di 80 cm., destinato a stradina, oggi di proprietà dei ricorrenti. Quindi, analogamente ad un provvedimento di reintegra nel possesso, la statuizione da eseguire ha lo scopo di liberare lo spazio di 80 cm. per tutta la lunghezza del confine interessata dall’originario muro, senza che rilevi ciò che sia stato costruito dalla parte da esecutare nelle more del processo.

Il motivo, che nel merito, per quanto già anticipato, non si sottrarrebbe ad un giudizio di fondatezza, resta formalmente assorbito dall’accoglimento del primo.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 612 c.p.c., artt. 6 e 13 della CEDU e art. 24 Cost..

Ove all’art. 612 c.p.c., si attribuisse la portata affermata dalla Corte territoriale ne resterebbe offeso il principio di effettività della tutela dei diritti proclamato dalle norme sovraordinate sopra richiamate. Considerare il titolo esecutivo inutiliter dato, siccome vorrebbe la Corte d’appello catanese, contrasterebbe, inoltre con la garanzia sovranazionale e costituzionale del diritto di proprietà e del diritto di difesa. Il processo, infatti, perderebbe la sua funzione elettiva, costituita dalla capacità di conseguire la soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte risultata vincitrice.

Concludono i ricorrenti che se la contestata interpretazione resa dal Giudice dell’appello fosse ineludibile, la Corte adita non potrebbe sottrarsi dal sollevare la questione di costituzionalità della norma.

Tenuto conto di quanto prima esposto anche questo motivo resta assorbito e la sollevata questione di costituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.

5. Con il quarto motivo il ricorso denunzia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la Corte locale avrebbe dovuto porre ad intero carico della controparte le spese legali.

Il motivo in parola, che non costituisce una vera censura, si risolve nel regolamento delle spese da porsi a carico dei resistenti soccombenti. Spese che per l’appello e per il giudizio di legittimità, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle svolte attività, possono liquidarsi, a carico dei soccombenti, siccome in dispositivo.

6. La inappellabilità del provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione della Sezione Distaccata di Mascalucia, Tribunale di Catania in data 21/1/2005 importa l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania.

PQM

 

accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna i resistenti al pagamento delle spese legali, che per l’appello, liquida in Euro 2.600 (di cui Euro 1.200 per diritti ed il residuo per onorari), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e per il giudizio di legittimità, in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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