Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16880 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 02/08/2011), n.16880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11798/2007 proposto da:

T.M., domiciliato in ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati DEL GAUDIO DOMENICO, D’AMATO

ALFONSO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (MIUR);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1648/2 006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO

del 20/12/06, depositata il 29/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

è presente il Pubblico Ministero in persona del Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 29.12.2006.

accoglieva l’appello del M.I.U.R. e dell’Istituto Comprensivo Scolastico di (OMISSIS) e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da T.M., intesa ad ottenere la declaratoria del diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza e, per l’effetto la condanna del Ministero convenuto al riconoscimento a fini giuridici ed economici della detta anzianità di servizio, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, con l’inquadramento spettante in base all’effettiva anzianità maturata nell’ente di provenienza ed al pagamento delle conseguenti differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per il periodo dall’1.1.2000 e fino all’effettivo soddisfo, oltre accessori di legge.

La Corte territoriale riassumeva i termini della questione ripercorrendo la sequela delle fonti che avevano interessato la materia, rilevando che la L. n. 124 del 1999, art. 8, era stato interpretato dalla S.C. nel senso dell’inderogabilità dello stesso da parte dell’accordo collettivo 20.7,2000, ritenuto privo di natura normativa in quanto non stipulato secondo la speciale disciplina prevista, e nel senso che la normativa legale rientrava nella disciplina dell’art. 2112 c.c., che, a seguito del richiamo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, regolava in via generale i trasferimenti nel settore pubblico. I dipendenti trasferiti avevano pieno diritto, pertanto, secondo tale interpretazione della norma di riferimento, al riconoscimento di tutta l’anzianità maturata presso il comparto di provenienza ai fini dell’applicazione della disciplina retributiva prevista dal ccnl del comparto di destinazione. Rilevava la Corte del merito che la norma della legge finanziaria per l’anno 2006 era tale da assolvere una funzione interpretativa e non si poneva in contrasto con gli altri valori ed interessi costituzionalmente tutelati, essendo l’incidenza sui rapporti pendenti effetto insito nel fenomeno di interpretazione autentica, nè risultava violato il principio di ragionevolezza, stante la differente disciplina della anzianità nell’ente locale rispetto a quello del personale della scuola.

Osservava, altresì, che la norma interpretativa aveva agito non sulla potestas iudicandi ma si era mossa sul piano generale ed astratto delle fonti, facendo salva solo la esecuzione dei giudicati formatisi alla data della sua entrata in vigore, e che doveva ritenersi sussistere una ragionevole causa giustificatrice della legge, volta al contenimento della spesa pubblica, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica rilevando, peraltro, che, ove alla disposizione interpretativa non fosse stata attribuita valenza retroattiva, sarebbe rimasta una norma inutiliter data, atteso che avrebbe avuto riguardo a “trasferimenti” non più attuabili.

Affermava, inoltre, a prescindere dal problema della individuazione della natura della norma sopravvenuta, di non condividere l’orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sulla interpretazione della norma di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, atteso che non era ravvisabile alcuna arbitraria decurtazione dell’anzianità per il personale transitato nei ruoli statali a fronte di differenti discipline dell’anzianità di servizio nell’ordinamento del personale degli enti locali rispetto a quello della scuola, che non giustificavano alcun obbligo ex lege di riconoscere al personale reduce da un diverso percorso professionale l’avanzamento economico preteso.

Propone ricorso per cassazione il T., affidando l’impugnazione a due motivi. Il Ministero e l’Istituto comprensivo sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il T. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo che la norma della legge finanziaria non aveva portata interpretativa, prevedendo una diversa regolamentazione della fattispecie, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito che il trasferimento coattivo nel diverso comparto ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, implicava necessariamente il diritto del personale trasferito all’integrale computo dell’anzianità di servizio e che il decreto ministeriale invocato dall’amministrazione era inidoneo ad innovare l’ordinamento e a derogare a tale disposizione di legge. Pone quesito di diritto, a conclusione della parte argomentativa della esposizione del motivo, domandando se l’art. 1, comma 218, della finanziaria 2006 è norma innovativa che abroga il precedente quadro normativo e dispiega efficacia solo a partire dalla sua entrata in vigore, e cioè dall’1.1.2006.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa rilevazione della questione di legittimità costituzionale.

Osserva che la norma interpretativa deve a sua volta essere interpretata in modo conforme al dettato costituzionale e che, in caso contrario, si evidenzierebbe una disparità di trattamento ingiustificata non solo rispetto al personale assunto sin dall’inizio alle dipendenze dello Stato, ma anche rispetto al personale che, transitato dagli enti locali, abbia ottenuto una sentenza definitiva.

Formula, anche all’esito dell’esposizione di tale motivo di ricorso, quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domandando se non è manifestamente infondato il contrasto tra la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, con i principi di affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico e di ragionevolezza e con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost..

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Ed invero, tale norma, che al comma primo prevede che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, prevede, al secondo comma, che, insieme al ricorso, debba essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, – tra gli altri atti, al numero 2) – copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui all’art. 362 c.p.c., nn. 1 e 2.

(altri casi di ricorso per moti attinenti alla giurisdizione).

Orbene, nel caso considerato, benchè nello stesso ricorso sia specificato che la sentenza della Corte di Appello di Salerno impugnata è stata notificata il 12.2.2007, non risulta prodotta la copia autentica della stessa corredata della relata di notifica, onde il ricorso per cassazione deve ritenersi improcedibile alla stregua delle previsioni sopra richiamate (Cass. sez. un. 16.4.2009 n.9005;

Cass. 10.12.2010 n. 25070).

Essendo i resistenti rimasti intimati, nulla va statuito con riguardo alle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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