Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1688 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1688 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 16332-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, GIUSEPPINA GIANNICO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
RANDAZZO MARIA ANTONIA;

– intimata avverso la sentenza n. 845/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
13.5.2010, depositata il 06/07/2010;
i

Data pubblicazione: 27/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI

t

che si riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La parte intimata Randazzo Maria Antonia si rivolse al giudice del lavoro per
ottenere la trasformazione della pensione di invalidità – in godimento in base al
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla legge 12 giugno 1984, n.
222) – in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222, art. 1, comma 10.
Contro la sentenza del Tribunale di Patti con cui la domanda era stata accolta
con decorrenza dalla data della domanda, l’Inps proponeva appello.
La Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione, ritenendo
sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di
vecchiaia, concorrendo i prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza
nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso.
Precisava anche che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia
stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della
misura) della pensione.
Riteneva poi sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione,
come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non
rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di
invalidità. Riteneva anche che era garantito un importo della pensione di vecchiaia
non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.
2. L’INPS propone ricorso per cassazione.
3. La parte intimata non si è costituita.
4. Il ricorso appare manifestamente fondato.
4.1. Con il primo motivo l’Inps, denunciando violazione del R.D.L. n. 636 del
1939, art. 10, convertito nella legge n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1,
commi 6 e 10, della legge n. 638 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art.
60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della legge n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs.
n. 503 del 1992, ara. 1, 2, 5, 6, censura la sentenza per avere ritenuto i periodi di
godimento della pensione di invalidità utili ai fini del diritto alla pensione di
vecchiaia.
Il motivo appare manifestamente fondato, poiché questa Corte ha già ripetutamente
affermato che “La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di
vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione
sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato,
ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della
pensione di invalidità” (Cass. n. 18580/2008, n. 21292/2009).
4.2. Il secondo motivo, denunciando violazione delle stesse norme, censura la
parte della motivazione in cui si è osservato che, in sede di trasformazione del titolo
della pensione, rimane salvo il trattamento previdenziale più favorevole in
godimento.
Anche tale motivo appare manifestamente fondato. Infatti deve ritenersi
errata l’affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l’importo
della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di
invalidità, tale previsione essendo valida solo nel regime della trasformazione della
prestazione da assegno ordinario di invalidità concesso legge n. 222, ex art. 1,
comma 1 e segg. in pensione di vecchiaia (Cass. 17492/2010)».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, ritenendo che
all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegua l’assorbimento del secondo.
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14idente

Pertanto accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la
sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio.
L’esito complessivo della lite consigliano l’integrale compensazione tra le parti
delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la
sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

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