Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1688 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. I, 25/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 25/01/2011), n.1688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M.S., R.G., C.A., tutti eredi

del Sig. R.U., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

contro

– intimato –

avverso il decreto n. 5336/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 9/01/09, depositato il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.A., M.S. e R.G. – quali eredi di R.U. – con ricorso del 1 agosto 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 23 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso di R. U. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 8.266,66 a titolo di equa riparazione;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 27.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 30 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) R.U., asseritamente creditore di differenze retributive e previdenziali nei confronti del Comune di Benevento, aveva proposto – con ricorso del 3 agosto 1990 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito, al momento della proposizione della domanda di equa riparazione non aveva ancora deciso la causa, decisa successivamente con sentenza del 5 dicembre 2008;

che lei Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, ritenendo estinto per prescrizione decennale il diritto di credito fatto valere concernente, a ritroso, il periodo di irragionevole durata fino al 30 luglio 1998; b) ha determinato in nove anni e cinque mesi circa il periodo eccedente la ragionevole durata; c) ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 8.266,66, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 900,00, pero’ ridotto per avere i ricorrenti proposto con ritardo specifica istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto e per la natura seriale del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i quattro motivi di censura vengono denunciati come illegittimi: a) la affermata prescrizione parziale del diritto fatto valere; b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) la considerazione del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto (nove anni e cinque mesi circa), anziche’ l’intera durata dello stesso; d) la omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimita’ costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 per assunta violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 41 e 13 della C.E.D.U., eccezione che viene nuovamente sollevata;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) e’ manifestamente fondata, perche’, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facolta’ di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilita’ tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficolta’ pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilita’ della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonche’ il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operativita’ della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che le censura sub b), sub c) e sub d) sono assorbite;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo e’ pacificamente iniziato in data 3 agosto 1990 e si e’ concluso con la sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania in data 5 dicembre 2008, durando complessivamente diciotto anni e quattro mesi, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in quindici anni e quattro mesi;

che, al riguardo – con riferimento alla censura sub c) -, deve essere ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioe’ il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado, quale quello di specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che la fattispecie e’ inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della ritardata presentazione, da parte del dante causa dei ricorrenti, della cosiddetta “istanza di prelievo” nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che questa Corte, inoltre, ha gia’ piu’ volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non e’ proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non puo’ incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo puo’ incidere, entro i limiti dell’equita’, sulla determinazione dell’entita’ dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009; Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarita’, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo piu’ riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, nella specie – caratterizzata, come gia’ detto, anche dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonche’ dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 9.200,00 per i diciotto anni e quattro mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo, da distribuire a ciascuno dei ricorrenti pro quota ereditaria;

che, quanto alla sollevata eccezione di illegittimita’ costituzionale, analoga eccezione e’ gia’ stata dichiarata manifestamente infondata con la sentenza di questa Corte n. 10415 del 2009;

che con tale condivisa pronuncia, infatti, si e’ affermato che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e’ manifestamente infondata la eccezione di costituzionalita’ della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilita’ con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali, cio’ in quanto, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalita’ di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo, mentre, diversamente opinando, poiche’ le norme CEDU integrano il parametro costituzionale; ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformita’ del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati;

che queste argomentazioni valgono tanto piu’, in quanto il su richiamato orientamento della Corte EDU in tema di entita’ dell’indennizzo liquidabile dal giudice nazionale comporta l’insussistenza di contrasti al riguardo tra la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte di Strasburgo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovanni Romano e Paola Genito, dichiaratisene antistatari; che le spese del presente grado di giudizio compensate per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento ai ricorrenti – pro quota – della somma di Euro 9.200,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovanni Romano e Paola Genito, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Giovanni Romano, dichiaratosene antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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