Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16879 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 19/07/2010), n.16879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – President – –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consiglie – –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consiglie – –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANA SPA in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. POZZA MASSIMO,

giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANA SPA in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1224/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

30.10.07, depositata il 06/12/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1224/2007 depositata il 6.12.2007, respingendo l’appello, ha confermato, con l’ulteriore condanna dell’appellante alle spese del grado, la sentenza di primo grado che aveva condannato l’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita erogata a B.G., da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e al pagamento delle conseguenti differenze, determinate in Euro 3531,41, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo effettivo, ed oltre Euro 712,39 a titolo di accessori per il tardivo pagamento della indennita’ di buonuscita (nell’importo non contestato).

La Corte ha ritenuto di condividere, perche’ conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equita’, il principio secondo cui l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento. Per quanto riguarda il lamentato tardivo pagamento, ha giudicato che il D.L. n. 79 del 1997 convertito nella L. n. 140 del 1997 non trovi applicazione nella specie, perche’ la norma e’ anteriore alla trasformazione dell’Ente Poste in societa’ per azioni e perche’ il termine dilatorio di che trattasi discriminerebbe ingiustificatamente i dipendenti postali rispetto ai dipendenti privati e determinerebbe un ingiustificato trattamento di miglior favore a beneficio di Poste Italiane.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi.

B.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo, al quale l’IPOST replica con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

La lavoratrice ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo di ricorso l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in societa’ per azioni ((OMISSIS)), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi formulato il coerente quesito di diritto: “dica la Corte se l’indennita’ di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell’Ente Poste in Poste Italiane s.p.a. ((OMISSIS)) deve essere calcolala, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, inserendo nella base di calcolo di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 l’ultimo stipendio goduto da lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data.”.

Il motivo e’ manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto e’ stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, e’ stato esaminato ogni aspetto della questione. pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e’ quella del (OMISSIS), momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu’ detta indennita’ ma il tfr. In particolare, e’ stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., n. 11647/1993 e n. 8682/1995), ai dipendenti postali spetta il tfr, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente. L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al (OMISSIS) deriva anche dal fatto che da tale data non sono piu’ dovuti contributi dal datore di lavoro (art. 53, comma 6, cit.), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31.12.2002 (L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 4), non sono piu’ correlati all’ammontare della indennita’ (Corte Cost. n. 259/2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, allorche’ la svalutazione monetaria abbia avuto un andamento normale, come accaduto negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a.

Alle medesime conclusioni e’ pervenuta la ancor piu’ recente sentenza di questa Corte n. 17987/2009.

Con il secondo motivo, l’IPOST, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3, commi 1, 2, e 4 convertito in L. n. 140 del 1997, critica l’impugnata sentenza per non avere considerato che la buonuscita attiene ad un periodo in cui i lavoratori postali erano dipendenti pubblici e che Poste, essendo un soggetto distinto da IPOST non puo’ avvantaggiarsi di una disposizione che riguarda non essa, ma soltanto l’Istituto nei confronti di tutti i dipendenti pubblici.

Il motivo e’ assorbito riguardo alla differenza dell’indennita’ di buonuscita che, come innanzi osservato, non e’ dovuta; e’ manifestamente fondato riguardo all’importo non contestato, giacche’ la legge in questione si applica a tutti i trattamenti di fine servizio erogati da un ente pubblico, e quindi anche all’IPOST, il quale e’ espressamente menzionato perche’ il rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stato in precedenza privatizzato (Cass. n. 17987/2009, cit.). La vicenda normativa che ha caratterizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti postali, esclude, come rilevato da Corte cost. nella ripetuta sentenza n. 366/2006, che la loro posizione possa compararsi a quella dei dipendenti privati in genere.

L’atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato e privo di effetti perche’ non risulta notificato alla controparte (art. 390 c.p.c., comma 3). Detto ricorso, con il quale si ripropongono domande subordinate, assorbite dall’accoglimento della domanda principale, e’ manifestamente infondato.

Con l’unico motivo la parte privata sostiene che, qualora non sia possibile il calcolo della buonuscita maturata alla data del (OMISSIS) con il computo del trattamento retributivo in atto al momento del (successivo) pensionamento, debbano essere riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal (OMISSIS) alla data della effettiva erogazione del trattamento o, in alternativa, la rivalutazione dell’importo secondo le disposizioni della L. n. 297 del 1982, art. 1 (cosi’ il quesito di diritto).

Il motivo e’ manifestamente infondato. Infatti, la prima soluzione presupporrebbe un ritardo nel pagamento del tfr; ipotesi da escludere, in quanto il tfr, con la componente della buonuscita, diviene esigibile solo al momento del collocamento a riposo. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa viene dalla impossibilita’ di applicare analogicamente la disposizione della L. n. 297 del 1982, art. 1 ad una norma – l’art. 53, comma 6, citato – che non presenta lacune di alcun genere. Ma, a ben vedere, sono la citata sentenza costituzionale n. 366 del 2006 e la conforme ordinanza n. 444 del 2007. la quale ultima riguarda proprio l’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297 del 1982, ad escludere che possa farsi applicazione d’uno dei meccanismi di rivalutazione prospettati nell’odierno ricorso incidentale, in quanto la Corte costituzionale ha giudicato la suddetta norma, di cui non ha ipotizzato interpretazioni alternative, non in contrasto con i parametri costituzionali degli artt. 3, 36 e 38, sebbene non preveda alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario nel tempo dell’importo in questione, calcolato alla data del (OMISSIS) in base alla retribuzione in atto a quel momento.

In conclusione, va accolto il ricorso principale, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita.

L’onere delle spese dei giudizi di merito e di cassazione segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita.

Condanna B.G. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate, per il primo, in complessivi Euro 1900,00, di cui Euro 695,00 per diritti e Euro 1200 per onorario, per il secondo in complessivi Euro 2385,00 di cui Euro 680,00 per diritti e Euro 1700,00 per onorario, oltre Euro 5 per esborsi, e per il giudizio di legittimita’ in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1900,00 per onorario; oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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