Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16879 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29698/2018 promosso da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2052/18 della CTR della Campania, depositata

il 06/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di

consiglio del 16/02/2017 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato alla CTP di Caserta, il contribuente ha impugnato l’invito al pagamento di un maggior importo a titolo di contributo unificato, riferito ad un ricorso promosso nel 2013 davanti alla stessa CTP, avente ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo cumulativamente riferito a dieci cartelle (anch’esse impugnate). Nel corso del giudizio si è costituito il Ministero dell’economia e delle finanze, eccependo l’inammissibilità del ricorso e deducendone, comunque, l’infondatezza.

Con sentenza n. 4605/15, depositata il 29/06/2015, la CTP ha respinto l’impugnazione del contribuente, che ha proposto appello, deducendo anche l’incostituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis, come modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 598, lett. a, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2, in relazione agli artt. 3,53,24,113 e 117 Cost., nella parte in cui tali disposizioni prevedono che, ai fini del calcolo del contributo unificato, il valore della lite debba essere determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, con conseguente disparità di trattamento per l’ipotesi in cui siano proposti ricorsi cumulativi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La CTR ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra indicati, che è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, perchè il giudice remittente non aveva dato conto dell’applicabilità del novellato D.P.R. cit., art. 14, comma 3 bis, alla fattispecie, non avendo indicato la data di iscrizione a ruolo del procedimento a cui il contributo unificato si riferiva, così impedendo la necessaria verifica della rilevanza della questione.

Con sentenza n. 2052/18, depositata il 06/03/2018, la CTR della Campania ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo il ricorso promosso dal contribuente.

Secondo la CTR, poichè al momento della iscrizione a ruolo del procedimento a cui si riferiva il contributo unificato contestato non era ancora in vigore il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis, come modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 598, lett. a), (con effetto dal 01/01/2014), ai fini della determinazione del valore della lite su cui conteggiare il contributo unificato dovuto, occorreva considerare il valore della controversia (e non il valore di ciascun atto contenente il tributo), con la conseguenza che, in caso di ricorso cumulativo, ovvero di ricorso proposto contro più atti, tale valore doveva risultare dalla somma di vari tributi (o delle varie uniche sanzioni) contenuti negli atti impugnati, in applicazione dell’art. 10 c.p.c., comma 2, a cui fa rinvio l’art. 104 c.p.c..

Avverso la sentenza di appello, il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo di impugnazione.

Il contribuente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 e art. 14, comma 3 bis, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR escluso l’applicazione al ricorso cumulativo proposto del criterio riportato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 3 bis, come risultante all’esito della modifica apportata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 598, ritenendo trattarsi di norma sopravvenuta all’iscrizione a ruolo del ricorso, effettuata nel 2013, mentre invece doveva tenere conto che non si trattava di una norma innovativa, ma interpretativa e confermativa di disposizioni già in vigore.

2. Occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso.

Come infatti emerge dal fascicolo d’ufficio, la ricorrente ha depositato una copia semplice della sentenza impugnata, priva di ogni certificazione di conformità all’originale.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, esige invece la produzione di una copia autentica, che rechi cioè l’attestazione di autenticità del cancelliere, rispetto all’originale della sentenza e, a parte la disciplina speciale prevista per le decisioni predisposte in originale in formato telematico (v. da ultimo, Cass., Sez. U, n. 8312 del 25/03/2019), la norma non ammette equipollenti (da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20628 del 13/10/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16498 del 05/08/2016, potendo la conformità all’originale essere dichiarata solo dal cancelliere presso il giudice a quo, in quanto unico depositario dell’originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto dell’art. 2714 c.c., comma 1, e art. 743 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 10008 del 06/05/2011).

3. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto difese.

4. Non si applica nei confronti del ricorrente soccombente il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 11/09/2019).

PQM

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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