Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16879 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20602-2014 proposto da:

S.G., considerato domiciliato ex lege ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RENZO PECORELLA in CORMOS – VIA CUMANO 3, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. già BANCA 24-7 SPA, in persona del

sig. D.C., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANMARIO PAROLA unitamente all’avvocato GERIN PIERO

giusta procura a margine dell’atto di precetto;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2014 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RENZO PECORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G., all’esito dell’assegnazione – da parte del G.E., in sede di opposizione agli atti esecutivi da lui proposta – del termine per introdurre il giudizio di merito, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trieste, ex art. 618 c.p.c., la Banca 24-7 S.p.a. (o Banca 24-7 S.p.a., come indicato nella intestazione della sentenza impugnata) e/o Unione di Banche Italiane s.c.p.a., al fine di sentir accertare la cessata efficacia dell’atto di precetto del 21.6.2012 e la conseguente nullità e/o inefficacia dell’atto di pignoramento del 9.10.2012 e degli atti successivi da esso dipendenti; dichiarare l’estinzione del processo esecutivo n. 287/2012 del Tribunale di Trieste. ordinare – a cura e spese di parte opposta – la cancellazione dell’annotazione del pignoramento, ove già eseguita,” e condannare l’opposta alle spese di lite, con distrazione delle stesse al difensore antistatario.

Esponeva lo S. che: 1) la Banca 24-7 S.p.a. aveva richiesto in data 17/07/12 la notifica di un atto di precetto datato 21/06/12 unitamente ad un contratto di mutuo ipotecario; il giorno 19/07/12 l’ufficiale giudiziario si era recato presso il luogo della sua residenza e, non trovandolo, aveva lasciato l’avviso di deposito presso la casa comunale; la notifica del conseguente pignoramento immobiliare era stata richiesta solo il 18/10/12 e in data 23/10/12 era stato immesso nella cassetta postale il relativo avviso di deposito presso la casa comunale; aveva, pertanto, eccepito, con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, il superamento del termine decadenziale di novanta giorni di cui all’art. 481 c.p.c. per l’inizio dell’esecuzione, avuto riguardo al momento della consegna del precetto all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 17/07/12 o al massimo il 19/07/12, “data di immissione dell’avviso di deposito”, sicchè la consegna in data 18/10/12 all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento ovvero il relativo avviso di deposito del 23/10/12 erano tardivi; 2) il G.E. aveva respinto la richiesta di sospensiva sull’erroneo presupposto dell’applicabilità della sospensione di diritto nel periodo feriale; 3) difettava la sottoscrizione del creditore pignorante sull’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 170 c.p.c.; 4) erano dubbie sia la legittimazione attiva in capo alla società incorporante Unione di Banche Italiane s.c.p.c., in ordine all’atto di pignoramento datato 9/10/12, sia l’esistenza di una valida procura alle liti con riferimento al precetto del 21/06/12.

Unione di Banche Italiane s.c.p.c. (già Banca 24-7 S.p.a.) contestava quanto dedotto ex adverso e ribadiva la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa.

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 18 febbraio 2014, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese processuali in favore dell’opposta.

Avverso tale decisione S.G. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso Unione di Banche Italiane s.c.p.c. (già Banca 24-7 S.p.a.).

L’intimato Condominio di (OMISSIS) di Trieste non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità, per tardività, del controricorso, eccepita dal ricorrente all’udienza, in sede di discussione orale, atteso che il ricorso risulta essere stato notificato in data 18 agosto 2014 mentre il controricorso risulta essere stato consegnato in data 24 ottobre 2014 all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Va osservato al riguardo che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v., ex plurimis, Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5603; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22646), l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, per le opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo (v. anche Cass. 30 gennaio 1978, n. 431; Cass. 16 settembre 1980, n. 5273; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass., ord., 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20594; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass., ord., 27 aprile 2010, n. 9998; in motivazione, Cass., sez. un., 3 maggio 2010, n. 10617; Cass., ord., 28 gennaio 2011, n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854 e n. 7862; Cass., ord. 11 gennaio 2012, n. 171; Cass.12 marzo 2013, n. 6107) si applica pure al termine per proporre ricorso per cassazione e al termine per notificare il controricorso (Cass. 15/03/2006, n. 5684).

Ed infatti il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione e per la notifica del controricorso; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo. giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (v., ex plurimis, Cass., ord., 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord., 18 gennaio 2006, n. 818; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292; Cass. 15/03/2006, n. 5684, già richiamata, proprio in tema di termini previsti per il controricorso in cassazione; v. pure Cass. 12 marzo 2013, n. 6107, che ha ritenuto il principio in parola applicabile anche ai termini per proporre ricorso incidentale).

2. Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 140, 479 e 481 in relazione all’art. n. 3 c.p.c. quanto all’individuazione del momento di perfezionamento – per il richiedente – della notifica dell’atto di precetto datato 21.6.2012 ed al momento in cui tale atto è divenuto inefficace”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il termine di perenzione dell’atto di precetto sarebbe stato comunque rispettato in quanto la notifica di tale atto si sarebbe perfezionata per il destinatario il 27 luglio 2012 (dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata) o al massimo il 20 luglio 2012 (giorno di effettiva conoscenza o ritiro) e la consegna dell’atto di pignoramento all’ufficiale giudiziario sarebbe avvenuta in data 18 ottobre 2012. Sostiene, invece, lo S. che, “per il notificante, gli effetti provvisori e/o anticipati” si sarebbero “consolidati al 17 luglio 2012 (giorno di presentazione dell’atto all’ufficio notifiche) o, a tutto voler concedere, al successivo 19 luglio (data in cui l’ufficiale giudiziario si è recato nel luogo di residenza del sig. S. e ha posto in essere le formalità previste dall’art. 140 c.p.c.)”, sicchè, a suo avviso, l’atto di precetto in questione sarebbe divenuto inefficace il 15 ottobre 2012 o, al più tardi, il 17 ottobre.

2.1. Il motivo è infondato, avendo il Tribunale correttamente individuato il dies a qua per la notificazione del pignoramento al fine di evitare la perenzione del precetto nel giorno in cui si perfeziona la notificazione del precetto e, quindi, nella data di ricezione di tale atto da parte del destinatario, evidenziandosi che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass., ord. 2710/2015, li. 19772; v. anche Corte Cost. 2010, n. 3). Come ben evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale del 4/12/2009, n. 318, il principio generale di scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, con conseguente anticipazione di tale perfezionamento a favore del primo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’agente postale), è correlato all’esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, essendo, altresì, palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi dal medesimo notificante (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e perciò destinata a restare estranea alla sua sfera di disponibilità. La rado di tale effetto anticipato rimane, invece, estranea ai casi in cui il perfezionamento della notificazione vale a stabilire il dies a qua inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie quello di cui all’art. 481 c.p.c.. Infatti, non viene in rilievo in tal caso – come in quello specificamente esaminato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata e relativo al termine di dieci giorni dalla notificazione, stabilito a pena di improcedibilità, per il deposito del ricorso per cassazione – alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, il quale ha peraltro interesse a verificare, allorchè procede all’inizio dell’esecuzione, che la notifica dell’atto di precetto sia stata raggiunta nei confronti del destinatario.

3. Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero, in alternativa, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) quanto all’eventuale efficacia dell’asserita fusione societaria”.

Sostiene lo S. che il Tribunale, nel negare fondatezza all’eccezione di difetto di legittimazione attiva asserendo che nell’atto di pignoramento sarebbero stati riportati gli estremi dell’atto pubblico del 5 luglio 2012 di fusione per incorporazione di Banca 24-7 S.p.a. in Unione di Banche Italiane s.c.p.a., avrebbe “travisato il senso e la portata dell’eccezione” di difetto di legittimazione da lui sollevata, avendo egli invece posto la questione dell’efficacia o meno della fusione societaria e della sua “ricaduta” nel caso all’esame, così incorrendo in vizio di motivazione.

3.1. Il motivo è infondato.

Correttamente il Tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, evidenziando che nell’atto di pignoramento erano stati riportati gli estremi dell’atto pubblico del 5 luglio 2012 di fusione per incorporazione di Banca 24-7 S.p.a. in Unione di Banche Italiane s.c.p.a., con conseguente subentro dei rapporti, diritti ed obblighi, ai sensi dell’art. 2504 bis cc. e con decorrenza fissata in tale atto al 23 luglio 2012, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo del codice civile; peraltro gli effetti della fusione che qui rilevano sono chiaramente previsti dal primo comma della citata norma. Ne consegue che non sussiste alcuno dei vizi della sentenza impugnata lamentati con il mezzo all’esame.

4. Con il terzo motivo, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero, in alternativa, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) quanto al denunciato difetto di procura alle liti in capo all’esecutante”, il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che l’eccezione di difetto di procura sarebbe stata formulata tardivamente, avendo egli già sollevato nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. tale questione, riproposta ed approfondita con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.

4.1. Il motivo è infondato. Oltre a risultare, da quanto dedotto in ricorso dallo stesso S. che la questione in parola, nei termini ora proposti è stata così precisata nell’ano di citazione introduttivo del giudizio di merito, e rilevato che, per le ragioni già espresse in relazione al secondo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alcuna ambiguità o incertezza può derivare – con riferimento alla procura – dalla dichiarata fusione per incorporazione, si osserva che il Tribunale, oltre a rilevare che il vizio in parola è stato “peraltro pure formulato tardivamente”, ha comunque esaminato la censura proposta e ha correttamente ritenuto la stessa infondata nel merito, sul rilievo della irrilevanza della illeggibilità della firma apposta sulla procura ove il nome del sottoscrittore risulti dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero quando risulti dal testo dell’atto, o quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese, evidenziando il valore dirimente, al riguardo, della produzione, effettuata dall’opposta in corso di causa, delle procure notarili speciali del 30 agosto 2010 e del 27 settembre 2012 identificanti in D.C. – il cui nominativo già compariva nell’intestazione del precetto – il soggetto munito dei necessari poteri di firma all’epoca della redazione del precetto e alla data della sentenza impugnata.

Non sussistono, quindi, i vizi lamentati con il mezzo all’esame.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso di Unione di Banche Italiane s.c.p.c. (già Banca 24-7 S.p.a.) e non avendo l’intimato condominio svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, risultando lo S. ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 18523 del 2/09/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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