Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16878 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis e rappresentato e difeso,

per procura in calce al ricorso, dall’avv. Raimondi Salvatore;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Germanico n. 66, presso l’avv. Consoli Xibilia Francesco, e

rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale, dall’avv. Vitale Antonio;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

1) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA;

2) REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti;

3) PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA REGIONE SICILIANA, ex lege

domiciliati in Roma in Via dei portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimati –

e

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

– interventore necessario –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, 1A sezione

civile, n. 3313/09 dell’11 – 18 dicembre 2009. Udita, all’udienza del

9 luglio 2010, la relazione del Cons. Dott. FORTE Fabrizio;

udito l’avvocato Raimondi, per il ricorrente principale, e l’avv.

Vitale, per il controricorrente e ricorrente incidentale, e il P.M.

Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto preliminare

dell’eccezione di tardività e l’accoglimento del ricorso principale

e la inammissibilità di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., primo dei non eletti alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana del 13 e 14 aprile 2008 tra i candidati della lista “Movimento per l’Autonomia – Alleati per il Sud” nella circoscrizione elettorale di (OMISSIS), con ricorso del 25 luglio 2008, chiedeva al Tribunale di Palermo di accertare e dichiarare ineleggibile il candidato eletto nella stessa lista D.O., ai sensi della L.R. siciliana 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, comma 1, lett. a), nel testo sostituito dalla L.R. siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, art. 1.

Il ricorrente deduceva che il D. aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della S.A.C. Service s.r.l., partecipata per il 90% delle quote dalla S.A.C. Società Aeroporto Catania s.p.a., che a sua volta gestisce i servizi aeroportuali del locale aeroporto (OMISSIS), in base a convenzione stipulata con l’Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C), approvata con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze del 13 settembre 2007. Il tribunale adito, con sentenza dell’11 marzo 2009, rigettava il ricorso del C., nella contumacia della Regione siciliana e dell’assemblea regionale, mancando un rapporto concessorio tra la società di cui il D. era amministratore e la Regione siciliana o lo Stato, e condannava il ricorrente alle spese del grado. La sentenza è stata appellata dal C. con ricorso del 7 settembre 2009, cui ha resistito il D.. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 2009, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza del tribunale, ha dichiarato “l’ineleggibilità di D.O.” ed ha sostituito “al D., C.F. eletto nella lista Movimento per l’Autonomia – Alleati per il Sud, a seguito della consultazione svoltasi il 13 ed il 14 aprile 2008 per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana”, compensando tra le parti le spese di causa. La Corte di merito ha rilevato che con il suo appello il C. aveva dedotto che l’E.N.A.C., ente il cui patrimonio è interamente dello Stato e che è assegnatario in uso gratuito del demanio aeroportuale, non è soggetto estraneo all’apparato statale e che la S.A.C. Service s.r.l., di cui il D. era amministratore, non ha autonomia rispetto alla S.A.C. s.p.a., che gestisce in concessione dell’E.N.A.C. i servizi del locale aeroporto (OMISSIS) e partecipa al 90% del patrimonio della società di cui è amministratore il D.. Gran parte dei servizi nell’aeroporto di (OMISSIS) sono svolti dalla subconcessionaria S.A.C. Service s.r.l., soggetta alla vigilanza del Ministero dei trasporti per la concessione della S.A.C. s.p.a da E.N.A.C., come dimostrano varie interpellanze parlamentari che chiedono l’intervento ministeriale sulla società a responsabilità limitata. Ad avviso del D., ai sensi della L. n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. a) come modificata nel 2007, rileva solo il rapporto concessorio con lo Stato o con la Regione e non con altri enti come l’E.N.A.C, o la S.A.C, s.p.a., essendo irrilevante il pregnante rapporto tra quest’ultima e la S.A.C, Service s.r.l., le quali restano soggetti del tutto distinti tra loro e diversi dallo Stato o dalla Regione siciliana.

La Corte di merito ha ritenuto fondato il gravame perchè, ai sensi della L.R. siciliana n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. a), come sostituito dalla L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, art. 10, comma 1, lett. a), sono ineleggibili “coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione…

per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta”.

La portata di tale norma, ad avviso dei giudici di merito, è “ampia” e non impone che la concessione intercorra direttamente con lo Stato, essendo rilevante la sola esistenza dell’obbligo di “adempimenti specifici” verso lo Stato o della Regione e di vincoli verso tali soggetti del concessionario tenuto a osservare “norme generali o particolari protettive del pubblico interesse”. La legge infatti esclude la eleggibilità, per l’esistenza degli indicati vincoli con lo Stato o con la Regione, indipendentemente dal fatto che la convenzione che disciplina il rapporto concessorio sia stata stipulata con detti soggetti pubblici, rilevando solo gli obblighi e doveri del privato, rappresentante legale o amministratore della concessionaria, verso i predetti.

Rilevante per la condizione di ineleggibilità è il fine di garantire la par condicio tra i candidati e la libera determinazione degli elettori, onde rileva nella specie il vincolo sostanziale verso lo Stato e la Regione e non il dato formale di chi ha sottoscritto la convenzione che regola i servizi prestati dalla società di cui il D. era amministratore (si cita Cass. 17 ottobre 2006 n. 22280). La Corte d’appello di Palermo ha in particolare affermato che, in data (OMISSIS), l’E.N.A.C. aveva stipulato con la S.A.C, s.p.a. una convenzione, affidandole in concessione per quaranta anni la gestione dell’aeroporto di (OMISSIS) e rendendo la stessa responsabile “della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l’attività di gestione”.

Tale convenzione è stata resa esecutiva il 13 settembre 2007, con decreto di approvazione del Ministro dei Trasporti di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, e la concessionaria S.A.C, s.p.a., a sua volta, ha affidato alla S.A.C. Service s.r.l., del cui patrimonio essa è esclusiva titolare, la gestione di attività e servizi, quali quelli di sicurezza e vigilanza interna ed esterna all’aerostazione, di controlli chiesti dai vettori, degli autoparcheggi, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture all’esterno dell’aerostazione, delle informazioni sui voli e della organizzazione e manutenzione dei carrelli portabagagli. Ad avviso della Corte d’appello, le indicate attività sono tutte soggette alla vigilanza del Ministero dei trasporti verso il quale, come chiarisce la citata convenzione di affidamento, in considerazione dei servizi affidati, si impone al concessionario il rispetto di obblighi e di regolamenti nell’interesse pubblico. Ne deriva che la subconcessionaria è soggetta agli stessi vincoli nei confronti dello Stato, con conseguente esistenza della causa di ineleggibilità di cui al ricorso introduttivo. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, notificato il 14 gennaio 2010, il D. con due motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste, con controricorso e ricorso incidentale di unico motivo, il C.; non hanno svolto attività difensiva la Regione Sicilia e l’Assemblea regionale siciliana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Va esaminata in via preliminare l’eccezione sollevata con il suo controricorso dal C. di tardività del ricorso principale del D., a causa della notificazione a mezzo posta del ricorso consegnato ai destinatari “in data 14.01.2010, esattamente 21 giorni dopo la notifica della sentenza della Corte d’appello di Palermo, non sanando tale ritardo la spedizione del plico raccomandato all’ufficio postale il 13.01.2010, cioè il giorno della scadenza del termine”, per non avere provveduto a spedire l’atto da notificare l’ufficiale giudiziario, ma l’avvocato difensore ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

L’eccezione è infondata, tenuto conto di vari precedenti di questa Corte (di recente, Cass. 30 luglio 2009 n. 17748 e 2 marzo 2009 n. 5024) per i quali, ogni volta che nel procedimento di notificazione vi sia un distacco temporale tra il momento di inizio della procedura e quello finale di essa con la consegna dell’atto al suo destinatario, anche qualora lo stesso si verifichi in una notifica eseguita in conformità alla L. n. 53 del 1994 con la spedizione del plico postale ad opera dell’avvocato in luogo dell’ufficiale giudiziario, il momento del perfezionamento della notificazione si ha, per il soggetto che provvede alla spedizione a mezzo posta, alla data di quest’ultima e per il soggetto destinatario dell’atto da notificare al momento della recezione dello stesso; pertanto il ricorso principale deve ritenersi ammissibile per il profilo indicato.

1.1. Il primo motivo di ricorso principale del D. lamenta violazione della L.R. siciliana del 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, comma 1, lett. a), come sostituito dalla L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, art. 1, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata dichiarato ineleggibile il D., quale presidente del c.d.a. della S.A.C. Service s.r.l., società subconcessionaria dei servizi aeroportuali controllata dalla S.A.C, s.p.a. che a sua volta gestisce i servizi dell’aeroporto (OMISSIS), in base ad una convenzione stipulata con l’E.N.A.C. Deduce il ricorrente che la norma in realtà collega la ineleggibilità ai vincoli delle società amministrate dal candidato “con lo Stato o con la Regione… per concessioni o autorizzazioni amministrative” e di essa è erroneamente rilevata l’ampia portata dalla Corte d’appello, che ravvisa la causa di ineleggibilità indipendentemente dal fatto che, nel caso, la convenzione regolatrìce della concessione non è stata stipulata con lo Stato stesso, ma con l’E’.N.A.C., il quale è un ente pubblico e non si identifica con lo Stato o la Regione, unici concedenti indicati nella norma, limitandosi l’organizzazione dello Stato ai Ministeri, alle amministrazioni pubbliche o uffici periferici di questi e alle Agenzie, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300. Afferma il ricorrente che il D.P.C.M. 5 luglio 2006 che regola l'”organizzazione del Ministero dei trasporti”, articolandolo, all’art. 6, in due dipartimenti per i trasporti terresti e per la navigazione marittima ed aerea, non menziona tra i suoi enti strumentali l’E.N.A.C., la cui identificazione con lo Stato operata dalla Corte di merito non è corretta.

Il ricorrente deduce ancora che la ineleggibilità per rapporti del candidato con enti dipendenti o vigilati dallo Stato o dalla Regione trova la sua disciplina nella L. n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f) come modificata nel 2007, non menzionando la lett. a) gli enti collegati a Stato e Regione, ma solo questi ultimi soggetti pubblici, i vincoli nei cui confronti determinano la ineleggibilità di chi li rappresenta o amministra, e che non ha rilievo ostativo alla elezione la esistenza di attività di servizi aeroportuali svolta da S.A.C. Service s.r.l. in forza di una convenzione con S.A.C, s.p.a., e non con la Regione o lo Stato.

Tale interpretazione restrittiva, ad avviso del D., si impone, essendo oggetto di questa causa il sacrificio di un diritto indisponibile di elettorato passivo per il quale va data prevalenza, nel dubbio ermeneutico, alla volontà degli elettori, essendo eccezionale la ineleggibilità che si è invece dichiarata dalla Corte di merito.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia la medesima violazione di legge prospettata nel primo, sotto diverso profilo, avendo la Corte di appello fondato la sua decisione sul presupposto che S.A.C. Service s.r.l., quale subconcessionaria di S.A.C. s.p.a., sarebbe sostanziale concessionaria dell’E.N.A.C. e quindi dello Stato stesso. Osserva il ricorrente che dagli atti emerge certa l’inesistenza di qualsiasi rapporto con l’E.N.A.C., in quanto è la convenzione tra questo ente e la S.A.C, s.p.a. che consente le subconcessioni, senza instaurare alcun obbligo di S.A.C. Service s.r.l con l’E.N.A.C., risultando erroneo il convincimento dei giudici di merito della esistenza di vincoli tra società subconcessionaria ed ente concedente.

3. Il ricorso incidentale del C. denuncia violazione del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, art. 7 regolatore dell’E.N.A.C., come modificato ed integrato dall’art. 704 c.n., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ad avviso del ricorrente erroneamente nel merito si è collegata alla concessione dall’E.N.A.C. a S.A.C, s.p.a. e alla subconcessione da questa a S.A.C. Service s.r.l. la dichiarata ineleggibilità del D., senza considerare che, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, art. 7 alla concessione provvede direttamente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’E.N.A.C., per cui è palese che la concessione è dell’organo centrale dello Stato, cioè del Ministero indicato, al rispetto delle cui direttive è condizionato comunque ogni atto concessorio dell’ente sopra indicato e ogni subconcessione di questo, apparendo evidente il vincolo con lo Stato per il quale correttamente si è dichiarato ineleggibile il D..

Il ricorrente principale replica al ricorso incidentale del C. affermando che la modifica dell’art. 704 c.n. ha cambiato il procedimento di concessione su istanze anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, imponendo solo che esso debba chiudersi entro il 31 dicembre 2010. Osserva che è in atti l’istanza per la concessione presentata “ai sensi dell’art. 7 del regolamento” in data “13 gennaio 1999” della S.A.C, s.p.a. e quindi rientrante tra quelle anteriori, per le quali la regolarizzazione può intervenire fino al dicembre 2010, per cui il nuovo testo dell’art. 704 c.n., è inapplicabile alla fattispecie.

4.1. I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono infondati, perchè chiedono una interpretazione della L.R. siciliana n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. a) come poi sostituito nel 2007, in contrasto con la lettera della norma che, come esattamente rilevato dalla Corte d’appello, sancisce la ineleggibilità di organi e amministratori di società vincolate con lo Stato o la Regione “per concessioni o autorizzazioni amministrative”, ma non prevede che queste ultime abbiano necessariamente la loro fonte in atti di tali soggetti pubblici o siano regolate da convenzioni con gli stessi, ma.

solo che “importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta”.

Nel caso, la concessione di cui fruisce la S.A.C. Service s.r.l. di cui il D. era presidente del consiglio di amministrazione alla data della sua candidatura alle elezioni (L. 2 luglio 2004, n. 165, art. 1, lett. b di attuazione dell’art. 122 Cost. e L. R. siciliana n. 29 del 1951, art. 14 bis introdotto con L.R. 3 giugno 2005, n. 7), è un atto della S.A.C, s.p.a. concessionaria dell’E.N.P.A.C.: con tale atto si è stipulata con la subconcessionaria la convenzione – disciplinare che regola il rapporto tra tali soggetti e gli obblighi da rispettare.

Dall’espletamento dei servizi oggetto della convenzione derivano una pluralità di vincoli per gli amministratori di essa nei confronti dello Stato, che sono espressamente previsti nel D.M. Trasporti 12 novembre 1997, n. 521, che reca norme di attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 547, art. 10, comma 13 con il quale si è disposta la costituzione di società di capitali, cui possono partecipare anche le Regioni e gli enti locali interessati oltre che i privati, secondo la citata legge e l’art. 2 del regolamento, per la gestione dei servizi degli aeroporti.

Sin dall’atto di costituzione delle concessionarie o subconcessionarie sorgono i vincoli delle stesse nei confronti dello Stato, in ordine all’entità del capitale sociale (art. 3 reg.), al contenuto dell’atto costitutivo (art. 4), al potere del Ministero dei trasporti di contestare alla concessionaria eventuali addebiti per la violazione di disposizioni normative (art. 12), procedendo anche alla revoca e decadenza in alcuni casi di violazioni incidenti sulla sicurezza dell’aeroporto e dei trasporti aerei (art. 13).

L’analitica indicazioni di detti vincoli e degli obblighi previsti da leggi a carico del concessionario nei confronti dello Stato per ragioni di sicurezza degli aeroporti e del trasporto aereo, anche se l’atto concessorio non proviene dallo Stato o dalla Regione, integra la causa di ineleggibilità correttamente rilevata dalla Corte di merito, con interpretazione letterale della L. n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. a), come sostituito dalla L. del 2007, che assorbe ogni altra questione attinente al soggetto che dispone la concessione, come esattamente affermato dalla sentenza oggetto di ricorso.

Il rigetto del ricorso principale rende inammissibile, per difetto di interesse o di qualsiasi utilità concreta ricavabile dall’accoglimento dell’impugnazione, quello incidentale del C., che si richiama al citato D.M. n. 521 del 1997, art. 7 relativo ai poteri del Ministro dei trasporti nel rilascio della concessione della gestione totale dei servizi aeroportuali, essendo del tutto irrilevante ai fini della causa, come innanzi chiarito, quale soggetto pubblico emetta l’atto concessorio e stipuli la convenzione, dalla quale sorgono gli obblighi e i vincoli del concessionario (o subconcessionario) verso lo Stato o la Regione che rendono configurabile il conflitto di interessi ostativo alla eleggibilità dei legali rappresentanti e amministratori delle società concessionarie o subconcessionarie dei servizi aeroportuali, nessun interesse avendo il C. ad una modifica della motivazione da lui proposta, in ragione delle censure mosse alla sentenza di merito dalla controparte.

4. Deve quindi rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, quello incidentale, ponendo le spese del giudizio di cassazione a carico del D. per la prevalente soccombenza dello stesso.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente e ricorrente incidentale le spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), delle quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA