Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16878 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13658-2013 proposto da:

A.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CAPRIOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLOANDREA MONTICELLI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA quale impresa designata per la Regione

Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della

strada a mezzo della mandataria e rappresentante Generali BUSINESS

SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei suoi legali rappresentanti Dott.

P.V. e Dott. D.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

ANNUNZIATA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata in data 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato SIMONA CAPRIOLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Generali Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore n. 204/06, con cui il primo Giudice aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni riportati da A.L. in un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS), in data (OMISSIS), asseritamente a causa della condotta negligente ed imprudente del conducente di un veicolo non identificato, che, come dedotto in citazione, avrebbe affiancato l’auto Micra Nissan di proprietà dell’attore e da lui condotta e, nel tentativo di imboccare lo svincolo per Nola sull’Asse Mediano, senza alcuna segnalazione, aveva invaso il tratto di corsia dinanzi all’auto dell’ A., urtando tale veicolo e facendo perdere al conducente il controllo della Nissan, che aveva poi finito la sua corsa contro il guard-rail.

Si costituiva l’ A. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 febbraio 2013, accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava la domanda di risarcimento proposta dall’ A. e condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso Assicurazioni Generali S.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del F.G.V.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2697, 2721, 2727, 2729 c.c., omessa e contraddittoria motivazione sui fatti e sulla responsabilità e manifesta illogicità della motivazione”.

Il ricorrente invoca la cassazione della sentenza impugnata, per aver la Corte di merito accolto l’appello ritenendo infondata la domanda, in quanto “presenta evidenti lacune probatorie”; sostiene l’ A. che “le argomentazioni logico giuridiche in merito alle prove sono contraddittorie, omissive e illogiche e perchè è omessa la valutazione di elementi rilevanti per la decisione” ed assume conclusivamente che “la mancata valutazione della esistenza e del contenuto della tempestiva denuncia presentata dai familiari del sig. A., quando questi era ancora inabile…, la sua completezza e chiarezza nella narrazione delle modalità del sinistro causato da un ignoto investitore alla guida di una vettura di colore nero di tipo Fiat, la piena coincidenza con le dichiarazioni rese alla Polizia ed ai Carabinieri dalle persone presenti al fatto criminoso, la ricostruzione dell’evento risultante dai verbali degli organi di Pubblica Sicurezza,… gli accertamenti irripetibili e le prove fotografiche acquisiti e non oggetto di esame da parte della Corte del Merito consentono, invece, di ritenere provato il fatto e la responsabilità dell’auto pirata nel sinistro che ha visto coinvolto il ricorrente”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “mancata valutazione dei documenti e delle prove e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2700 c.c., degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. rispetto alla L. n. 990 del 1969, art. 19 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, il ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato, in modo illogico ed erroneo, dalla Corte di merito, vi sarebbe piena conformità tra il fatto storico dedotto in citazione e in comparsa conclusionale depositata in secondo grado e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe “logica e omissiva” e andrebbe cassata, in quanto la Corte territoriale, nell’affermare il mancato assolvimento, da parte dell’ A., dell’onere della prova, non avrebbe esaminato le prove legali, non avrebbe valutato quelle documentali nonchè gli indizi coincidenti e le presunzioni derivanti dalle indagini e dalle dichiarazioni rese agli inquirenti e non avrebbe considerato i fatti non contestati dalla convenuta.

3. Con il terzo motivo si lamenta “omessa, contraddittoria motivazione della sentenza rispetto a alla ratio decidendi ed erronea applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c., violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Assume il ricorrente che “il ragionamento logico deduttivo della Corte di appello di Napoli” sarebbe “contraddittorio, viziato per violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto” in quanto “le motivazioni sulla valutazione delle domande proposte e sui fatti controversi” sarebbero “contraddittorie” e non sarebbero state “valutate argomentazioni e prove legali decisive per la giusta pronuncia richiesta”. Inoltre, ad avviso del ricorrente, le motivazioni della sentenza impugnata sarebbero contraddittorie anche in relazione “all’individuazione della ratio decidendi”. Infine, in via subordinata, l’ A. lamenta “un ulteriore vizio di motivazione laddove la sentenza afferma che “una pronunzia di responsabilità presuntiva non è ipotizzabile ai sensi dell’art. 2054 cc, in mancanza di prova del verificarsi di uno scontro”, in quanto, secondo il ricorrente le prove documentali dimostrerebbero che uno scontro sarebbe avvenuto e che, comunque, nella specie, “la pronuncia di responsabilità presuntiva sarebbe stata egualmente ipotizzabile ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c.”.

4. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

4.1. Tutte le censure motivazionali proposte sono inammissibili.

Ed invero questa Corte ha affermato che, nel vigore del nuovo testo

dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis al caso di specie essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 8 febbraio 2013, – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi cit. art. 360 c.p.c., n. 4) (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” – nella specie all’esame non sussistente – e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

4.2. Inoltre, osserva il Collegio che, con tutti i motivi proposti, il ricorrente tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede (v., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n.

7394). Si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data in questa sede continuità, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che nella specie sussiste (Cass., ord., 26/01/2015, n. 1414; Cass. 17/11/2005, n. 23286); spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici; la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 7/01/2009, n. 42).

Risultando quindi non efficacemente contestata la decisione della Corte di merito che ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, “non provata la sussistenza di un sinistro stradale da porre a carico del Fondo di garanzia ex L. n. 990 del 1969, art. 19 cpv., lett. a)” (v. sentenza impugnata p. 4), e, quindi, non provato che il sinistro in questione sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (Cass. 4/11/2014, n. 23434), resta assorbita ogni altra questione prospettata dal ricorrente, anche in via subordinata.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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