Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16877 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19245/17 promosso da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e

Ufficio recupero crediti del giudice di pace di Roma, elettivamente

domiciliati in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.P.;

– intimato –

e nei confronti di:

Equitalia servizi di riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 432/2017 della CTR del Lazio, depositata il

09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 432/2017, depositata il 09/02/2017, la CTR del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente contro l’atto di irrogazione della sanzione per mancato pagamento del contributo unificato riferito a un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso davanti al giudice di pace di Roma contro una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, ritenuto esente dal tributo, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 4, ancora vigente ratione temporis (e poi abrogato dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212, lett. b, n. 1).

Avverso la sentenza di appello, il Ministero della gius9zia e l’Ufficio recupero crediti del giudice di pace di Roma hanno proposto ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo di impugnazione.

Gli intimati, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si sono difesi con controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto applicabile l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 4, per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a Euro 2.500,00, mentre invece nella specie si trattava di giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c..

2. Il motivo è fondato.

Si deve subito precisare che il presente giudizio attiene al mancato pagamento del contributo unificato in relazione a un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso contro una cartella esattoriale, riferita ad importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative (v. la sentenza impugnata).

Com’è noto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212, lett. b, n. 1, applicabile ratione temporis, statuiva quanto segue: “1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonchè il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3. 2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile. 4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliareedi valore inferiore ad Euro 2.500,00. 5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. 6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo”.

Ai fini della decisione, rileva l’art. appena riportato, comma 4, ove si legge che non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad Euro 2.500,00.

La soluzione interpretativa offerta dalle parti ricorrenti si rinviene anche in due circolari del Ministero della giustizia (circolare del 3 marzo 2015 e del 13 maggio 2002), ove si è ritenuto che l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e sono, quindi, soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda, mentre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), richiede il pagamento del contributo unificato fisso, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 2, u.p., per espressa disposizione normativa.

In tali circolari è anche precisato che il contributo è dovuto con riferimento al giudizio di cognizione introdotto con l’opposizione, mentre nessun ulteriore tributo deve essere corrisposto per il procedimento incidentale di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, così come per quelli previsti dall’art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 619 c.p.c., che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione e si innesta nel processo esecutivo pendente, per il quale il contributo è già stato corrisposto.

3. Questa Corte, con orientamento condiviso, ha più volte affermato che l’esenzione dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 191 del 2002, è applicabile al solo al giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, stante la specialità del rito e l’eccezionalità della previsione di un trattamento tributario di favore, e non anche all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (così Cass., Sez. 5, n. 23877 del 29/10/2020; Cass., Sez. 5, n. 23692 del 28/10/2020; Cass., Sez. 5, n. 33113 del 21/12/2018).

4. Guardando, poi, a quest’ultima tipologia di giudizi, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, ad essi non può applicarsi l’esenzione prevista dall’art. sopra riportato, comma 4, riferita al procedimento esecutivo mobiliare.

Il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., è, infatti, un giudizio di cognizione, separato e distinto da quello esecutivo, sia pure ad esso collegato, volto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto di procedere all’esecuzione forzata.

Dalla semplice lettura del D.P.R. cit., art. 10, si evince con chiarezza che l’esenzione in esame è stata prevista solo per il processo di esecuzione, ed esclusivamente con riguardo all’esecuzione mobiliare che non superi un determinato valore, mentre, in altri casi, è stata espressamente indicata l’applicazione della disciplina di favore al giudizio di cognizione, a quello esecutivo e alle relative opposizioni e ai procedimenti cautelari (v. D.P.R. cit., art. 10, comma 2).

Le norme che introducono agevolazioni ed esenzioni costituiscono norme di carattere eccezionale e, come tali, esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (proprio con riferimento al contributo unificato, v. le già menzionate Cass., Sez. 5, n. 23877 del 29/10/2020 e Cass., Sez. 5, n. 23692 del 28/10/2020, nonchè Cass., Sez. 1, n. 7294 del 22/03/2013; con riguardo ad altre fattispecie, v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 17796 del 06/07/2018 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 21/06/2017).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, in applicazione del seguente principio:

“In tema di contributo unificato nel processo civile, l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 4 (poi eliminata dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212) si applica al solo processo esecutivo mobiliare, che deve gssere di valore inferiore ad Euro 2.500,00, e non anche al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., il quale costituisce un distinto procedimento di cognizione, a cui non può estendersi la menzionata esenzione che, prevedendo un’eccezione all’ordinario regime del tributo, è di stretta interpretazione.”

6. E’ possibile decidere nel merito la vertenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, non essendo il giudizio di opposizione all’esecuzione compreso tra quelli per i quali è prevista l’esenzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 4, (art. 384 c.p.c., comma 2).

7. La novità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti specifici, giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;

compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA