Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16877 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16203-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE AIELLO;

– ricorrente –

contro

CEGA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIA RONDINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6711/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/11/2015, R.G.N. 5073/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza resa pubblica il 10/11/2015, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la Cega s.r.l. al pagamento, in favore di M.G., della somma di Euro 1.347,44 a titolo di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti nel periodo 1994-1998, oltre accessori di legge, nonchè alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 8.340,00.

Con ordinanza del 20/4/2016 la Corte distrettuale, in accoglimento dell’istanza di correzione materiale formulata dalla società, determinava l’ammontare delle spese di lite nella misura di Euro 834,00 conforme al valore della causa, pari ad Euro 1.347,44.

Avverso tale decisione M.G. interpone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c..

Si deduce che nella specie non ricorrevano i presupposti per addivenire alla correzione del prospettato errore materiale giacchè non si verteva in ipotesi di difetto di corrispondenza fra ideazione del giudice e sua materiale rappresentazione grafica, bensì di sostituzione di un provvedimento ritenuto ingiusto nel merito, per essere la liquidazione delle spese di lite ritenuta eccessiva.

Il ricorrente specifica al riguardo che, già in sede di parte motiva, la Corte di merito aveva dato atto che per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza di primo grado era stata indicata la somma di Euro 1.347,44 e non quella complessiva pari ad Euro 4.042,32. Era quindi evidente che nella specie in nessun errore materiale era incorso il giudice del gravame, poichè, come già evidenziato nel pregresso grado di giudizio, applicando i massimi tariffari, era consentita la liquidazione di un importo di Euro 10.308,50.

2. Il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n. 17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n. 5287, Cass. 15/5/2009 n. 11333, Cass. 31/5/2011 n. 12035), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione.

L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sè non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso.

Deve, tuttavia, ritenersi che, nello specifico, i presupposti per l’applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito non sussistono.

L’oggetto della correzione disposta dalla Corte di merito consiste infatti, nella manifestazione di una volontà in sè viziata dalla erronea valutazione delle posizioni giuridiche delle parti e del valore della causa, che in sede motivazionale la Corte del merito aveva individuato nella somma di Euro 4.042,32, in luogo di quella di Euro 1.347,44 riportata in dispositivo.

Si tratta, quindi, di errore non emendabile con il rimedio e nelle forme adottate dalla Corte di merito, che ha illegittimamente applicato i procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. in un caso da ritenersi esorbitante dai limiti previsti dallo stesso art. 287 c.p.c..

3. Il secondo motivo prospetta vizio di extrapetizione, per avere la Corte di merito, in violazione degli artt. 112,132,156 e 161 c.p.c., omesso di pronunciarsi anche sulle altre domande inerenti alla erronea applicazione del regime delle spese da parte del giudice di prima istanza, che aveva compensato per un terzo le spese di lite, ponendo il residuo a carico della società.

4. Il terzo motivo concerne l’omessa pronuncia in ordine alla istanza di ammissione dell’interrogatorio formale della parte convenuta, prospettata in relazione alla violazione delle disposizioni codicistiche richiamate nel precedente motivo.

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte distrettuale accogliendo l’eccezione di prescrizione, avrebbe omesso di considerare che anche la prova per testimoni di parte resistente, non poteva essere presa in considerazione.

6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre questioni giuridiche connesse, sono inammissibili.

L’art. 288 c.p.c., u.c. dispone, infatti, che “Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione”. Occorre rammentare al riguardo i principi affermati da questa Corte secondo cui il provvedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa, perchè ha unicamente la funzione di rendere aderente la “formula” della sentenza al contenuto effettivo della decisione e non è autonomamente impugnabile neppure ai sensi dell’art. 111 Cost..

La verifica della legittimità e dell’esattezza della correzione è quindi possibile solo attraverso l’impugnazione della sentenza nelle parti corrette, prevista dall’art. 288 citato, u.c.. Il nuovo termine per impugnare, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione, non ha il significato di una rimessione in termini concessa per denunciare errori di giudizio, ma costituisce il solo mezzo per provocare un controllo sulla sussistenza dell’errore emendabile e sulla legittimità del provvedimento di correzione.

E’ stato infatti affermato (vedi, tra le tante Cass. 28/11/1996 n. 10697, Cass. 7/12/2004 n. 22933, Cass. 1/9/2017 n. 20691) che l’impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che – a norma dell’art. 288 c.p.c., comma 3, può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione – può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione, salvo che l’errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione. Per contro, l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione.

Ne consegue che per detti motivi della presente impugnazione, aventi ad oggetto il merito intrinseco della sentenza della Corte d’Appello di Napoli e non già la verifica della legittimità e della esattezza della correzione – il termine per ricorrere in cassazione decorreva dalla data della sentenza, e non già dalla data della correzione.

Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata il 10 novembre 2015 e notificata il 20 novembre 2015, come evincibile ex actis, il presente ricorso per cassazione in relazione alle summenzionate critiche, è da ritenersi sicuramente tardivo, perchè notificato in data 17 giugno 2016 oltre il termine di sessanta giorni sancito dall’art. 325 c.p.c..

Conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, va accolto unicamente il primo motivo di ricorso, in relazione al quale la sentenza va cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo, la quale provvederà a riliquidare le spese inerenti al giudizio di gravame conformemente al valore della causa, disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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