Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16877 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13140-2012 proposto da:

F.R., M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO

FONTANELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GEREMIA BIANCARDI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.L., quale erede di C.G., M.L., quale

erede di M.G., considerati domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA giusta

procura speciale del dott. Notaio Luigi Di Persia, in Napoli del

25/02/2016, rep. n. 6817;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO CALZATURE M. SAS, FALLIMENTO M.P.,

M.P., M.G., M.F., M.L.,

M.V., M.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1054/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI per delega;

udito l’Avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Servello Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nel 1994 C.G. e M.G., proprietari dei locali condotti in locazione da M.F., titolare dell’omonima ditta individuale, per uso deposito, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, il conduttore e chiedevano la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati dall’incendio sviluppatosi nei locali locati in data 3 novembre 1993 nonchè al pagamento dei canoni di locazione, pari a Euro 200.000 mensili, dal 1 gennaio 1993 al rilascio, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

M.F. si costituiva e contestava la domanda, deducendo che dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco era emersa la natura dolosa dell’incendio, ad opera di terzi rimasti ignoti, e chiedeva, a sua volta, la risoluzione del contratto di locazione. Il processo, interrotto per la morte del convenuto, veniva riassunto nei confronti degli eredi dello stesso.

Il Tribunale di Nola, con sentenza del 13 novembre 2003, n. 1942/03, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Avverso tale decisione i soccombenti proponevano appello.

Si costituivano M.G. e M.P., i quali deducevano di aver rinunziato all’eredità del padre M.F., nonchè F.R., M.P. e M.E., quali eredi dell’originario convenuto, che chiedevano il rigetto del gravame.

Riassunto il giudizio dagli appellati dopo l’interruzione dello stesso per l’intervenuto fallimento della Calzature M.P. s.a.s. e di M.P. in proprio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 2011, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti di M.G. e M.P.; accoglieva, per quanto di ragione, l’appello e, per l’effetto, condannava F.R., M.E. e il fallimento di M.P. al risarcimento pro quota dei danni quantificati in Euro 14.884,70, a titolo di danni all’immobile, e al pagamento di Euro 5.164,51, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo e condannava gli appellati alle spese dcl doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito F.R. e M.E. hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso M.L., quale erede di C.G., deceduta nel (OMISSIS), e M.L., quale erede di M.G..

A seguito dell’O.I di questa Corte del 30 novembre 2015, è stato depositato dai ricorrenti “atto di rinnovazione della notifica del ricorso e di integrazione del contraddittorio”.

M.L. e Ma.Lu. hanno depositato memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1588 c.c., anche con riferimento all’art. 1218 c.c.”, in quanto la Corte di merito, pur avendo accertato nel caso concreto che l’incendio era di natura dolosa ad opera di ignoti, ha affermato che ciò “non comportava di per sè l’identificazione della causa” e, quindi, non risultava vinta la presunzione di colpa a carico del conduttore.

La Corte territoriale avrebbe, ad avviso dei ricorrenti, “scambiato l’identificazione della causa con quella del terzo colpevole di aver causato l’incendio”.

2. Con il secondo motivo, lamentando, “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” l’omessa considerazione, da parte della Corte di merito, delle prove documentali acquisite su un fatto decisivo e rilevante costituito dalla causa dell’incendio, i ricorrenti sostengono che in sentenza non si farebbe cenno agli accertamenti effettuati dai CC. e dei VV.FF. nonchè alla c.t.u., da cui risulta individuata e nota la causa dell’incendio di cui si discute in causa.

Lamentano altresì i ricorrenti “l’omessa motivazione sull’accertamento negativo dell’imputabilità al conduttore dell’evento lesivo”, nonchè l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, perchè non darebbe conto del ragionamento che ha portato la Corte di merito ad adottare la decisione presa, e la contraddittorietà della stessa, sul rilievo che, accertata la natura dolosa dell’incendio ad opera di ignoti, la Corte territoriale non avrebbe potuto affermare la carente identificazione della causa perchè non nota.

3. I due motivi che precedono, i quali, essendo strettamene connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati nei termini appresso precisati.

Ai sensi dell’art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che tale norma pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perchè ciò non comporta di per sè l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore (v. Cass. 17/05/2010, n. 11972; ma già con le sentenze Cass. 6/02/2007, n. 2250, Cass. 31/07/2006, n. 17429, Cass. 28/07/2005, n. 15818, Cass. 21/10/2005, n. 20357, Cass. 27/11/2002, n. 16762 è stato posto in rilievo che la presunzione di colpa sancita dal suddetto art. 1588 c.c., può essere superata dal conduttore solo mediante la prova che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile: in difetto di simile dimostrazione, le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta rimangono a suo carico).

La Corte di merito, pur richiamando questo consolidato orientamento giurisprudenziale, ne ha tratto una conclusione non in linea con il tenore dell’art. 1588 c.c. e che non può essere condivisa, sulla base della quale ha ritenuto non vinta la presunzione di colpa a carico del conduttore e ha pertanto statuito che questi è tenuto al risarcimento dei danni, con conseguente relativa condanna.

In particolare si osserva che la Corte territoriale, nell’affermare che “nel caso concreto è stato accertato che l’incendio era di natura dolosa, avvenuto ad opera di ignoti ma ciò non comporta, di per sè, l’identificazione della causa; occorre, infatti, che questa sia nota e che di essa possa dirsi che non è imputabile al conduttore”, ha – peraltro motivando al riguardo in modo insufficiente e comunque contraddittorio e sulla base di tale assorbente rilievo risulta fondato anche il secondo motivo – erroneamente equiparato, in sostanza, il mancato accertamento dell’identità dell’autore dell’incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l’incendio, mentre si tratta di concetti del tutto distinti. L’essere rimasto ignoto l’autore del fatto non esclude che sia stata offerta la prova della non imputabilità al conduttore dei danni che ne sono derivati, ove si tratti del comportamento doloso di un terzo. Si richiama a tale riguardo il principio affermato con la sentenza di questa Corte n. 15721 del 27/07/2015, che va in questa sede ribadito, secondo cui “nella ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria”.

4. Dall’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito l’esame del terzo motivo (con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata “con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1588, 1591 e 1223 c.c., nonchè per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”, per aver la Corte di merito erroneamente e con pronuncia mitra petita condannato i ricorrenti al pagamento, a titolo di lucro cessante, della somma di Euro 5.164,51 per i canoni di locazione non corrisposti dal gennaio 1994 al 20 marzo 1998, data dell’effettivo rilascio degli immobili) nonchè del quarto motivo (con il quale i ricorrenti censurano la statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio “per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la fondatezza dei motivi del ricorso renderebbe inapplicabile il principio della soccombenza di cui alla norma richiamata).

5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito l’esame del terzo e del quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra evidenziato.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito l’esame del terzo e del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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