Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16876 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Argia s.r.l. in liguidazione, domiciliata in Roma, Via

Appennini 60, presso l’avv. DI ZENZO C., che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. M. Caffi, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Superdancing Simpaty s.r.l. in liquidazione, domiciliata in Roma, Via

Civitavecchia 7, presso l’avv. P. Bagnasco, rappresentata e difesa

dall’avv. ROMANO L., come da mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a., domiciliato in Roma,

Viale Carso 77, presso l’avv. E. Pontecorvo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. C. Carmignani, come da mandato in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 278/2005 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 14 aprile 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Di Zenzo per la Immobiliare Argia, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, e avv. Pontecorvo per il

fallimento Sant’Onofrio, che ne ha chiesto il rigetto con

accoglimento del ricorso incidentale.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia si è pronunciata nella controversia promossa dal Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a. per contestare la validità e comunque l’efficacia di un contratto, stipulato il (OMISSIS), con i quale la società Sant’Onofrio, fallita poi il (OMISSIS), aveva venduto alla Immobiliare Argia s.r.l. l’unico immobile di sua proprietà, condotto in locazione dalla Superdancing Simpaty s.r.l., amministrata da L.G., amministratore anche della Sant’Onofrio.

La controversia era stata risolta in primo grado con la dichiarazione di nullità del contratto per illiceità del motivo; e con la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse delle domande spiegate dalla Superdancing Simpaty s.r.l. per l’accertamento della validità del contratto di locazione e della domanda di riscatto dell’immobile, venduto in violazione del suo diritto di prelazione, già proposta in separato giudizio.

4 I giudici d’appello hanno invece dichiarato l’inefficacia del contratto controverso, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta dal fallimento L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, ritenendo che il prezzo della compravendita, convenuto in un miliardo di lire, fosse palesemente sproporzionato all’effettivo valore dell’immobile compravenduto. Hanno peraltro ribadito la dichiarazione di inammissibilità delle domande spiegate dalla Superdancing Simpaty s.r.l.: della domanda di accertamento della validità ed efficacia del contratto di locazione, per mancanza di controversia sul diritto postulato; della domanda di accertamento della validità della domanda di riscatto, promossa in separato giudizio, che neppure era posta in discussione.

Contro la sentenza d’appello hanno proposto distinti ricorsi sia la Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione, con quattro motivi d’impugnazione, sia la Superdancing Simpaty s.r.l. in liquidazione, con un unico motivo d’impugnazione. All’accoglimento di tali ricorsi si oppone con controricorsi distinti il Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a., che ha proposto altresì ricorsi incidentali, in parte condizionati, illustrati anche da memoria, cui resiste con suo controricorso la Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione.

Dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza va disposta la riunione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo del suo ricorso la Immobiliare Argia s.r.l.

in liquidazione deduce violazione dell’art. 75 c.p.p., e vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano disatteso la sua eccezione di estinzione del giudizio, per il sopravvenuto trasferimento delle domande del fallimento nel processo penale per bancarotta nel quale il curatore s’era costituito parte civile.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “ai fini dell’operatività del citato art. 75 – il quale prevede l’estinzione del giudizio civile quando l’azione venga trasferita nel processo penale mediante la costituzione di P.C. – occorre, infatti, che il processo sia il medesimo, quanto a petitum e a causa petendi, ed intercorra tra le stesse parti” (Cass., sez. 5^, 26 ottobre 2005, n. 20823, m. 586167).

Sicchè la costituzione di parte civile del curatore fallimentare nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico del fallito non determina l’estinzione del giudizio civile precedentemente introdotto ai sensi della L. Fall., art. 64, o della L. fall., art. 67, nè la sospensione di quello introdotto successivamente, “in quanto si tratta di domande diverse ed, anzi, aventi causae petendi opposte, dato che la domanda risarcitoria si fonda su di un fatto illecito – reato e l’altra riguarda un atto lecito, che può essere dichiarato inefficacie anche qualora al disponente ed al beneficiario non si possa rimproverare alcunchè; inoltre, il petitum dell’azione risarcitoria è rivolto a conseguire la reintegrazione del patrimonio del soggetto depauperato dall’illecito mediante la corresponsione dell’equivalente e pecuniario del pregiudizio subito”, mentre, nelle fattispecie di cui alla L. Fall., artt. 64 e 67, l’azione ha per oggetto la sanzione di inefficacia dell’atto impugnato (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, m. 612299).

1.2 – Con il secondo motivo del suo ricorso la Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione deduce violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 164 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che sia stata erroneamente disattesa la sua eccezione di nullità della citazione per la contraddittorietà e incompatibilità delle domande proposte dal fallimento a norma della L. Fall., artt. 64 e 67, della L. Fall., art. 66, e art. 2901 c.c. o dell’art. 1345 c.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente deduce un’invalidità del procedimento, che esclude la rilevanza delle motivazioni esibite dal giudice del merito per escluderla, in quanto compete a questa corte accertarne direttamente l’esistenza. E dalla ricostruzione dei fatti esibita nello stesso ricorso, oltre che nella sentenza impugnata, risulta evidente l’insussistenza della eccepita nullità.

E’ indiscusso, infatti, in giurisprudenza che “nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza con ciò venir meno all’onere della domanda e al dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni: conseguentemente non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri noi petitum” (Cass., sez. 1^, 18 aprile 1978, n. 1835, m. 391222).

1.3 – Con il terzo motivo del suo ricorso la Immobiliare Argia s.r.l.

in liquidazione deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2907 e 2697 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano accolto la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, senza prima pronunciarsi sulle domande L. Fall., ex art. 64 e art. 67, comma 2, rispetto alle quali la domanda accolta era stata prospettata come subordinata dalla curatela attrice.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il pure indiscusso principio di autonomia delle singole ipotesi di azione revocatoria fallimentare non esclude la possibilità nè che sia lo stesso attore a prospettarne diverse qualificazioni alternative nè che il giudice ne individui la qualificazione corretta, indipendentemente dalle prospettazioni della parte (Cass., sez. 1^, 21 dicembre 2005, n. 28299, m. 585484, Cass., sez. 1^, 25 maggio 2005, n. 11017, m. 581528).

Nel caso in esame, inoltre, i giudici del merito hanno prima disatteso la domanda L. Fall., ex art. 64, poi preso in esame la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, ritenendo che fosse stata proposta in via subordinata, secondo logica, la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2 (fl. 40 sentenza impugnata). Nè la ricorrente precisa da quale atto desuma la dedotta inversione dell’ordine delle domande gradatamente proposte dal fallimento.

1.4 – Con il quarto motivo infine la ricorrente immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione deduce, in via subordinata rispetto al terzo motivo, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che manca la prova di una sua conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita, la cui effettiva esistenza è stata peraltro contraddittoriamente ritenuta irrilevante dai giudici del merito. E ritiene illogico e incostituzionale che si faccia carico al contraente del fallito dell’onere di provare di averne ignorato l’insolvenza.

Aggiunge poi, quanto al presupposto oggettivo dell’azione, che erroneamente i giudici del merito hanno considerato il prezzo della compravendita inferiore di un terzo a quello corrispondente all’effettivo valore dell’immobile.

Il motivo è manifestamente infondato.

La notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti giustifica la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del fallito da parte del contraente in bonis. E, secondo la giurisprudenza di questa corte, “al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, posta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1 (nel testo ratione temporis vigente), grava sul convenuto l’onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa” (Cass., sez. 1^, 6 agosto 2009, n. 17998, m. 609905).

Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto integrato il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, una volta escluso che la Immobiliare Argia s.r.l. avesse provato di avere ignorato lo stato di insolvenza della Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a., accertato dalla sentenza dichiarativa del fallimento.

Quanto al presupposto oggettivo dell’azione, i giudici del merito hanno analiticamente esaminato le consulenze di parte e d’ufficio, pervenendo alla ragionevole conclusione che il valore effettivo dell’immobile fosse di un miliardo e cinquecento milioni di lire, superiore quindi di un terzo ai prezzo pattuito nella compravendita controversa. E hanno aggiunto che, anche considerando la spesa di circa duecento milioni di lire necessaria alla sanatoria di alcuni abusi edilizi, il valore dell’immobile è comunque di molto superiore al prezzo effettivamente incassato dalla società poi fallita.

Ciò posto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudizio sulla notevole sproporzione tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso (che, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, deve sussistere per farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia del negozio) prescinde da qualsiasi misura fissa o parametro da cui desumere il depauperamento, con riguardo al valore reale oggetto del negozio, e costituisce un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed esente da vizi logici o giuridici” (Cass., sez. 1^, 3 gennaio 1998, n. 14, m. 511299, Cass., sez. 1^, 15 marzo 1994, n. 2471, m. 485732).

Più precisamente deve ritenersi che il giudizio relativo alla notevole sproporzione delle prestazioni costituisce un accertamento di fatto quanto al valore effettivo dei beni o dei servizi oggetto di scambio (Cass., sez. 1^, 9 aprile 1998, n. 3611, m. 514404), mentre richiede una qualificazione giuridica a proposito della rilevanza della sproporzione eventualmente risultante dall’accertamento dei valori scambiati. Occorre, infatti, distinguere tra la valutazione delle prove, che è funzionale al giudizio di fatto, e la valutazione del fatto, che può essere funzionale al giudizio di diritto (Cass., sez. 1^, 17 aprile 2007, n. 9142, m. 596647).

Nel caso in esame l’accertamento del valore dell’immobile risulta contestato solo genericamente dalla ricorrente, che si duole più specificamente della non perfetta corrispondenza a un terzo della sproporzione tra le prestazioni. Ma si tratta di deduzione del tutto inconferente, posto che, come s’è detto, non v’è predeterminazione legale della misura della sproporzione rilevante; ed è comunque plausibile la valutazione di rilevanza di una sproporzione che, anche secondo la deduzione della ricorrente, è comunque notevole.

2. Con l’unico motivo del suo ricorso la Superdancing Simpaty s.r.l.

in liquidazione deduce violazione degli artt. 100, 105 e 344 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che, se era ammissibile la sua chiamata in giudizio da parte del fallimento, doveva considerarsi ammissibile anche la sua resistenza in giudizio. In particolare era ammissibile, ed è risultato anche fondato, il suo appello incidentale inteso a contestare la dichiarazione di nullità della compravendita, che avrebbe pregiudicato il suo diritto al riscatto dell’immobile.

Si duole comunque del mancato riconoscimento del diritto alle spese del giudizio, dichiarate integralmente compensate con riferimento alle sue cause.

Il ricorso è infondato.

La Superdancing Simpaty s.r.l., chiamata in giudizio dal fallimento “per quanto occorra”, si è costituita è ha spiegato due domande:

una domanda di accertamento della validità ed efficacia del contratto di locazione; una domanda di accertamento della validità della domanda di riscatto, già promossa in separato giudizio per la violazione del suo diritto di prelazione sull’immobile.

Quanto alla domanda di accertamento della validità ed efficacia della locazione, la sua inammissibilità deriva dal principio giurisprudenziale indiscusso per cui l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento, pur non implicando necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, richiede almeno “uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l’intervento del giudice” (Cass., sez. 2^, 26 maggio 2008, n. 13556, m. 603430, Cass., sez. L, 21 febbraio 2008, n. 4496, m. 601968).

Nel caso in esame, infatti nessuna incertezza s’era manifestata sul rapporto di locazione in corso.

Quanto alla domanda di accertamento della validità della domanda di riscatto, già proposta in separato giudizio, essa può essere intesa come contestazione della nullità del contratto di compravendita, dedotta dal fallimento.

Infatti, dalla dichiarazione della nullità del contratto sarebbe risultata priva di fondamento la domanda di riscatto dell’immobile controverso. Per questa ragione la Superdancing Simpaty s.r.l.

propose appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della compravendita. E questa impugnazione incidentale risultò certamente assorbita dall’accoglimento dell’appello della Immobiliare Argia s.r.l., con consequenziale dichiarazione di validità della compravendita, pur non opponibile al fallimento.

Sicchè non ha alcun interesse la Superdancing Simpaty s.r.l. a contestare la dichiarazione di inammissibilità del suo appello incidentale, comunque assorbito dalla favorevole decisione sull’appello principale.

Potrebbe certamente dolersi la Superdancing Simpaty s.r.l. della regolamentazione delle spese relative alle sue cause, se la loro compensazione fosse stata giustificata dal giudice del merito in ragione di una sua parziale soccombenza. Ma la corte d’appello ha compensato le spese in ragione della marginalità delle controversie che hanno opposto la Superdancing Simpaty s.r.l. alla Immobiliare Argia s.r.l. e al fallimento.

Sicchè, considerato anche l’esito del giudizio, la decisione appare incensurabile.

3. Il Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a. ha proposto due ricorsi incidentali.

Con il primo ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, il ricorrente censura la decisione di compensazione delle spese nel rapporto con la Superdancing Simpaty s.r.l. in liquidazione; ma con una critica del tutto generica. Sicchè l’impugnazione va dichiarata inammissibile. Con il secondo ricorso incidentale il ricorrente propone censure condizionate all’accoglimento dei ricorso della Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione, e quindi assorbite dal rigetto di tale ricorso.

4. Il rigetto del ricorso principale della Immobiliare Argia s.r.l.

in liquidazione ne comporta la condanna alle spese in favore del Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a.. Possono, invece, essere compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese relative alla controversia tra la Superdancing Simpaty s.r.l. in liquidazione e il fallimento.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto dalla Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione e il ricorso proposto dalla Superdancing Simpaty s.r.l. in liquidazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale incondizionato e assorbito il ricorso incidentale condizionato del Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a..

Condanna la Immobiliare Argia s.r.l. in liquidazione al rimborso delle spese in favore del Fallimento Immobiliare Sant’Onofrio s.p.a., liquidandole in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Compensa integralmente le spese tra la Superdancing Simpaty s.r.l. in liquidazione e il fallimento.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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