Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16876 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13171/2017 promosso da:

SO.G.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio dè Cavalieri 11,

presso lo studio dell’avv. Sergio Della Rocca, che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Giaguaro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Aversa 55, presso lo studio

dell’avv. Carmelo Curcio, rappresentata e difesa dall’avv. Ettore De

Rosa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Sarno, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10203/16 della CTR della Campania (Sez.

Staccata di Salerno), depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10203/16, depositata il 17/11/2016, la CTR della Campania (Sez. Staccata di Salerno) ha parzialmente accolto sia l’appello della contribuente e sia quello della Soget s.p.a., dopo averli riuniti, rideterminando l’imposta dovuta a titolo di TARSU per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 dalla Giaguaro s.p.a..

La CTR ha fondato la decisione riportandosi alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, all’esito della consulenza tecnica espletata in grado di appello e, ritenendo vincolante la Risoluzione n. 2/DF del 09/12/2014 prot. 47505 in materia di tassa sui rifiuti per la determinazione della superficie tassabile, ha computato quelle superfici che potevano essere utilizzate in modo non esclusivo a servizio della produzione effettiva.

Avverso la sentenza di appello, la Soget. S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivi di impugnazione.

La contribuente si è difesa con controricorso, mentre il Comune di Sarno è rimasto intimato.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato entrambe memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per asserito acritico recepimento da parte della CTR delle due relazioni peritali (preliminare e finale), presentate come un unico elaborato, le cui conclusioni erano invece decisamente differenti tra loro, senza che venissero spiegate le ragioni delle soluzioni scelte.

L’impugnazione attiene alla motivazione della statuizione del giudice di appello, che, secondo la ricorrente, è stata resa senza contenere la concisa esposizione delle ragioni della decisione.

2. Si deve preliminarmente rilevare che la prospettazione del motivo di impugnazione mediante il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in luogo della stessa Disp., n. 4), non rende inammissibile la censura, essendo allegata con univoca chiarezza che si tratta di una critica attinente a uno specifico vizio processuale riconducibile alla motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 6-5, n. 4289 del 22/02/2018; Sez. 5, n. 23381 del 06/10/2017).

3. Occorre, in proposito, ricordare che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – in forza della quale non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge.

La riformulazione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In altre parole, a seguito della riforma, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4. Nel caso di specie, parte ricorrente ha prospettato proprio la violazione di legge, con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ma la censura si rivela inammissibile.

Come sopra evidenziato, la CTR ha rinviato alle conclusioni della perizia espletata, affermando di condividerle.

Secondo la Soget s.p.a., in tale perizia non sono state chiarite le ragioni che avevano portato il CTU a rassegnare le conclusioni espresse nella relazione finale, così diverse da quelle contenute nella relazione preliminare, determinando, di conseguenza, la mancanza di una esauriente spiegazione dell’iter logico-giuridico della decisione anche nella sentenza, che alla perizia rinviava.

Questa Corte, con orientamento condiviso, ha evidenziato più volte che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell’adesione e ciò in quanto l’accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità. Tale richiamo, anche per relationem, implica, infatti, una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione. Da tali principi consegue che per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui, come nella specie, il giudice dichiari di condividere il merito, è anzitutto, necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza almeno i passaggi salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza; diversamente, infatti, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016; conf. Cass., Sez. 1, n. 19427 del 03/08/2017).

Nel caso di specie, La CTR ha richiamato la relazione finale della consulenza tecnica, evidenziandone le ragioni e riassumendo i criteri essenziali utilizzati.

La ricorrente ha illustrato le conclusioni contenute nella relazione preliminare e quelle della relazione definitiva, mutate a seguito delle deduzioni avversarie, ma non ha neppure dedotto di aver formulato nel corso del giudizio di appello, in sede di contraddittorio tecnico o anche successivamente, critiche o controdeduzioni, che infatti non ha riportato.

Le censure formulate sì riducono ad una critica di ritenuta inadeguatezza della spiegazione delle ragioni che hanno portato prima il CTU e poi la CTR alle conclusioni riportate in sentenza che, come tale, come appena illustrato, è sottratta al sindacato del giudice di legittimità.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute tal controricorrente, che liquida in Euro 7.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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