Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16876 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6694-2013 proposto da:

G.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL

NOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TABACCO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G. (OMISSIS), A.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 640/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 21 aprile 1999 D.G. convenne dinanzi al Tribunale di Messina A.C. e G.P. deducendo:

1) con scrittura privata del primo settembre 1988 aveva concesso in locazione all’ A., titolare della ditta individuale “Arte sacra”, il suo immobile situato in (OMISSIS), da adibire a deposito di oggetti di arte sacra; 2) da giugno 1996 la conduttrice non aveva più corrisposto il canone di locazione, nè aveva pagato le utenze e gli oneri condominali; perciò con atto del 4 agosto 1997 le venne intimato sfratto per morosità, convalidato il 10 ottobre 1997 ed eseguito coattivamente il 7 aprile 1999; 3) aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e degli oneri condominali, ma aveva diritto al risarcimento dei danni per le pessime condizioni di manutenzione a cui erano obbligati la A. ed il figlio G., ad ella subentrato, di cui perciò chiese la condanna in solido al pagamento di canoni, spese, oneri condominiali e danni.

Con sentenza del 2005 il Tribunale di Messina dichiarò il difetto di legittimazione passiva del G. e condannò la A. a pagare Euro 227,14 ed Euro 19.999,84, oltre interessi. La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sentenza del 12 gennaio 2012, ha dichiarato la legittimazione passiva anche del G. e lo ha condannato al pagamento di dette somme in solido con l’ A. sulle seguenti considerazioni: 1) dall’istruttoria svolta era emerso che il G. era costantemente presente nel locale condotto in locazione dalla madre, e con lui era intrattenuto ogni rapporto condominale; 2) al medesimo era intestata l’utenza elettrica e un cartello avvertiva i clienti del trasferimento della ditta altrove, denominata “Arte Sacra Servo di Jahvè”; 3) la visura della camera di commercio infatti gli attribuiva un’impresa individuale avviata nel 1993, mentre la madre A. all’epoca della locazione era titolare di altra precedente impresa individuale, e quindi almeno dal 1993 era da ritenere che nei locali di cui era ceduta la locazione o subaffittati, quegli esercitasse l’impresa individuale, e perciò ai sensi dell’art. 1595 c.c. era corresponsabile con l’originaria conduttrice nei confronti del locatore.

Ricorre per cassazione G.P..

L’intimato, a cui il ricorso è stato notificato il 26 febbraio 2013, ha notificato il ricorso alla cancelleria di questa Corte consegnando la copia all’ufficiale giudiziario il 25 marzo 2013.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso per difetto di notificazione al ricorrente, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, (ex multis Cass. 20893 del 2015).

1.1- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’asserita cessione del contratto o sub – locazione dell’immobile dalla A. al G.” per non avere la Corte di merito motivato sulla cessione della locazione o sul subaffitto e così condannando al pagamento dei danni un soggetto che non è conduttore, sul presupposto che il G. abbia esercitato dal 1993 nel locale affittato alla madre la sua attività, distinta da quella di costei, e quindi senza nessuna cessione o subaffitto dell’azienda “madre”. Inoltre il D. si è rivolto alla madre per l’intimazione di sfratto e per il pagamento dei canoni e quindi come pretende poi di rivolgersi al figlio per i danni?.

Il motivo, che non contiene nessuna critica logico – giuridica alla esaustiva motivazione della sentenza impugnata, riassunta in narrativa, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1406 e 1595 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 36)” per avere la Corte di merito ritenuto la cessione del contratto di locazione o la sublocazione del locale senza il consenso, neppure tacito, del locatore, e senza la prova del subentro a titolo oneroso con corresponsione di alcunchè alla madre, ed infatti il G. si limitava a corrispondere i canoni per conto della madre che, dal 1996, anno del trasferimento di costei, non furono più pagati.

E peraltro nel caso di sublocazione di locale in cui è esercitata un’ azienda a norma della L. n. 392 del 1978, art. 36 la cessione della locazione o il subaffitto non è possibile senza la contemporanea cessione dell’azienda, mentre la Corte di merito ha evidenziato che il G. era titolare di una propria ditta più recente rispetto a quella della madre.

Il motivo è inammissibile perchè è sostanzialmente volto ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una nuova e più appagante valutazione delle prove, logicamente e congruamente accertati e esaminati dalla Corte di merito.

3.- Con il terzo motivo lamenta: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” per avere il D. chiesto, con l’atto di appello, di dichiarare la legittimazione passiva del G. in solido con la madre, non la sua condanna al pagamento in solido al risarcimento dei danni accertati dalla sentenza di primo grado, ed in tal modo la Corte di merito ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito correttamente interpretato la domanda – trascritta in narrativa – volta ad conduttore ai sensi dell’art. 1595 c.c. e una conseguente condanna in solido al pagamento dei canoni, spese oneri condominiali, e risarcimento danni.

Concludendo il ricorso va respinto.

5.- Si compensano le spese stante la reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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