Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16875 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Eurinvest s.p.a., domiciliata in Roma, Via XX settembre 3, presso

l’avv. SASSANI B., che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

A. Saletti, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Capitalia s.p.a. e Banco di Sicilia s.p.a., rappresentate e difese

dall’avv. CREMONA A. M., come da procura notarile;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Eurinvest s.p.a.;

– controricorrente a ricorso incidentale –

contro

Fallimento SO.GE.Im. s.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 386/2005 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 2 febbraio 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Sassoni per la ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e avv. Cremona, per la resistente, che ne

ha chiesto il rigetto, con accoglimento del ricorso incidentale.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto

il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano si è pronunciata in secondo grado sulla domanda proposta con rito monitorio dalla SO.DE.IM. s.p.a., successivamente Eurinvest s.p.a., nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., successivamente incorporato da Capitalia s.p.a., per l’escussione di una fideiussione a prima richiesta prestata a garanzia dell’obbligazione assunta dalla SO.GE.IM. s.p.a., successivamente fallita, di restituirle la caparra di L. 4.200.000.000 versata dalla SO.DE.IM. s.p.a. in adempimento di un contratto preliminare di compravendita stipulato il (OMISSIS) e risolto consensualmente il 20 luglio 1993. La domanda fu accolta in primo grado, perchè il 31 marzo 1995 fu emesso decreto ingiuntivo e poi il tribunale rigettò l’opposizione proposta dalla Banco di Sicilia s.p.a. avverso il decreto che le ingiungeva l’adempimento della fideiussione. La domanda della Eurinvest s.p.a.

è stata invece rigettata dai giudici d’appello, che, revocato il decreto ingiuntivo e disattesa un’eccezione d’inammissibilità dell’appello proposto dalle banche, hanno così giustificato la propria decisione: a) la risoluzione consensuale del contratto preliminare stipulato il (OMISSIS) aveva comportato una novazione del rapporto, regolato ex novo con il contratto stipulato il (OMISSIS), e la previsione della prestazione di una nuova fideiussione bancaria, in sostituzione della prima, a garanzia dell’obbligazione di restituzione della caparra di L. 4.200.000.000 assunta ex novo dalla SO.GE.IM. s.p.a.;

b) novato con effetti estintivi il rapporto garantito, era divenuto inefficace anche l’accessorio rapporto di garanzia, di cui si era appunto prevista la sostituzione, perchè, quand’anche si fosse trattato di un contratto autonomo di garanzia, anzichè di una normale fideiussione, la sua funzione sarebbe stata comunque quella di trasferire sulla banca garante il rischio dell’ inadempimento dell’obbligazione garantita, con la conseguenza che l’elisione del rischio garantito si traduce in un difetto funzionale della causa del contratto di garanzia e legittima il garante all’exceptio doli e quindi a rifiutare una prestazione già conseguita dal garantito.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione la Eurinvest s.p.a. e propone sei motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso la Capitalia s.p.a. e la Banco di Sicilia s.p.a., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

Dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza va disposta la riunione a norma dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi del ricorso principale censurano la qualificazione come novativo del contratto stipulato il (OMISSIS).

1.1- Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione degli art. 1230 e 1231 c.c.. Lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente fondato il proprio convincimento, circa la natura novativa del secondo contratto, esclusivamente sulla presunta intenzione delle parti. Avrebbero dovuto invece considerare che, secondo quanto prevede l’art. 1230 c.c., l’obbligazione si estingue per novazione solo quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso; e secondo quanto prevede l’art. 1231 c.c., non producono novazione le modificazioni accessorie dell’obbligazione. Sicchè il requisito soggettivo dell’aninmus novandi è necessario ma non sufficiente per conseguire l’effetto novativo, dovendo ricorrere anche il requisito oggettivo della diversità della nuova obbligazione per titolo o per oggetto e della causa novandi, intesa come effettiva funzione della novazione.

1.2- Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine agli elementi oggettivi della novazione.

Sostiene che è del tutto insufficiente il mero riferimento della sentenza impugnata a talune modifiche di termini e modalità di pagamento e consegna, senza alcuna spiegazione delle ragioni per cui si sono ritenute determinanti tali modificazioni, certamente non attinenti al titolo (preliminare di vendita) e all’oggetto del rapporto (realizzazione di un centro commerciale).

1.3- Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., comma 2, artt. 1362 e 1363 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta novazione dell’obbligo di restituzione della caparra, garantito dalla Banco di Sicilia s.p.a. Sostiene che, interpretato in conformità ai canoni legali, il contratto non manifesta alcuna volontà di estinguere l’obbligazione di restituzione della caparra già versata e di sostituirla con la previsione di una nuova e diversa caparra. E aggiunge che, secondo gli accordi espressi, la sostituzione della fideiussione già prestata sarebbe avvenuta solo all’atto della stipula della nuova fideiussione, destinata ad estendere la garanzia anche agli interessi. Sicchè le parti non hanno mai supposto che la prima garanzia si fosse estinta.

2. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1936 e 1945 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato estinta la garanzia autonoma per novazione dell’obbligazione garantita.

Sostiene che i giudici del merito, dopo avere riconosciuto l’autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto garantito, hanno contraddittoriamente considerato sussidiaria l’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita. Infatti, secondo la giurisprudenza, è solo l’inesistenza originaria o il soddisfacimento dell’obbligazione garantita a poter incidere sul rapporto di garanzia. E nel caso in esame l’obbligazione di restituzione della caparra permase anche dopo la stipula del contratto del (OMISSIS).

3. Con il quinto motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine ai presupposti dell’exceptio doli, non essendo certamente rilevabile ictu oculi l’estinzione dell’obbligazione garantita.

4. Con il sesto motivo infine la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e art. 2697 c.c., lamentando che sia stata erroneamente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Banco di Sicilia s.p.a..

Sostiene che il nuovo Banco di Sicilia s.p.a. è successore a titolo particolare di Capitalia s.p.a., che aveva incorporato il vecchio Banco di Sicilia s.p.a.; sicchè non poteva il nuovo Banco di Sicilia s.p.a. proporre appello avverso la sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro il vecchio Banco di Sicilia s.p.a., senza provare che il rapporto controverso fosse stato trasferito da Capitalia s.p.a. al nuovo Banco di Sicilia s.p.a..

Aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, la proposizione dell’appello anche da parte di Capitalia s.p.a. non rende irrilevante l’eccezione, perchè la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del Banco di Sicilia s.p.a. inciderebbe sulle spese.

5. Con il loro ricorso le ricorrenti incidentali ripropongono deduzioni assorbite dalla decisione d’appello a loro favorevole e chiedono la condanna a restituire il documento rappresentativo della fideiussione controversa. Ripropongono altresì l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale della Eurinvest s.p.a., già disattesa dalla corte d’appello.

6. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Infatti “nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass., sez. 1^, 15 febbraio 2008, n. 3796, m. 602188, Cass., sez. 3^, 26 aprile 2010, n. 9907, m. 612608).

E’ inammissibile in questa sede la domanda di condanna della Eurinvest s.p.a. a restituire il documento rappresentativo della fideiussione. Semmai sarebbe stata censurabile l’omessa pronuncia su questa domanda.

E’ inammissibile per difetto di specificità l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, senza nulla dedurre in ordine ai rilievi della corte d’appello circa la sua tempestività a norma del testo originario dell’art. 343 c.p.c..

7. Inammissibile, per difetto di interesse, è anche il sesto motivo del ricorso principale, il cui esame risulta pregiudiziale, in quanto idoneo, se fondato, ad assorbire ogni altra questione. Non v’è dubbio, infatti; che la società che propone un’impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti di un’altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione (Cass., sez. un., 18 maggio 2006, n. 11650, m. 589427).

Tuttavia nel caso in esame, come la stessa ricorrente riconosce, la Capitalia s.p.a. è certamente successore universale, per incorporazione, della vecchia Banco di Sicilia s.p.a.; sicchè è parte del procedimento a norma dell’art. 110 c.p.c. (Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183, m. 601192). Ed è questa società, certamente parte del procedimento, ad aver proposto l’appello, come il ricorso per cassazione, sia pure unitamente alla nuova Banco di Sicilia s.p.a., cui dichiara di avere ceduto il rapporto controverso.

Ne consegue che, poichè non si tratta di impugnazioni autonome, la ricorrente non ha alcun interesse a contestare la qualità di successore particolare della nuova Banco di Sicilia s.p.a., neppure ai fini delle spese processuali, posto che non se ne deduce una specifica eccedenza.

8. Risultano fondati e assorbenti invece i primi tre motivi del ricorso principale, con i quali la ricorrente censura la qualificazione come novativo del contratto stipulato il (OMISSIS). Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 c.c., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all’art. 1231 c.c., e deve essere connotata non solo dall’aliquid novi, ma anche dall’animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo)”, (Cass., sez. 3^, 9 marzo 2010, n. 5665, m. 611838, Cass., sez. L, 26 febbraio 2009, n. 4670, m. 607471).

Si esclude in particolare che l’atto con il quale le parti convengano la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, costituisca una novazione e comporti, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria (Cass., sez. 1^, 21 gennaio 2008, n. 1218, m. 601381).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno fondato il proprio convincimento sulla base dei seguenti elementi:

a) la inequivocabile volontà delle parti di risolvere il contratto del 21 luglio 1992 e sostituirlo con il contratto del (OMISSIS);

b) la riduzione del prezzo della compravendita e una sua diversa rateizzazione;

c) l’impegno a sostituire la fideiussione prestata a garanzia della restituzione della caparra, con una nuova fideiussione estesa anche agli interessi;

d) la proroga al 30 giugno 1995 del termine di consegna del centro commerciale da costruire. E’ evidente allora che le modificazioni apportate al rapporto costituito con il contratto risolto interessarono solo aspetti accessori, non il titolo nè l’oggetto del rapporto, come l’art. 1230 c.c., esige invece perchè si produca l’effetto estintivo della novazione.

In particolare rimase immutata l’unica obbligazione garantita, vale a dire quella di restituzione della caparra. Mentre la stessa previsione della sostituzione della fideiussione prestata a garanzia di questa obbligazione ne presupponeva la permanente efficacia, se, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la restituzione del documento rappresentativo della prima fideiussione sarebbe dovuta avvenire solo contestualmente alla consegna del documento rappresentativo della seconda. Vanno pertanto accolte le censure relative alla qualificazione come novativo dell’accordo stipulato il (OMISSIS). E questa conclusione esime dal prendere in esame il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, perchè viene rimosso il presupposto stesso della dichiarazione di inefficacia del contratto di garanzia.

In accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti il quarto e il quinto, la sentenza impugnata deve essere dunque cassata. E la cassazione può essere disposta senza rinvio, con pronuncia di rigetto dell’opposizione proposta dalle banche avverso il decreto ingiuntivo 31 marzo 1995, perchè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo indiscutibile l’inadempimento della SO.GE.IM. s.p.a., poi fallita.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso incidentale e il sesto motivo del ricorso principale. In accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Condanna Capitalia s.p.a. e Banco di Sicilia s.p.a. in solido al rimborso delle spese in favore di Eurinvest s.p.a., liquidando:

a) quelle del giudizio di primo grado in complessivi Euro 43.993,01, di cui Euro 5.026,63 per diritti ed Euro 38.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge;

b) quelle del giudizio d’appello in complessivi Euro 40.924,31, di cui Euro 2.874,63 per diritti ed Euro 36.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge;

c) quelle del giudizio di legittimità in complessivi Euro 20.200, di cui Euro 20.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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