Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16875 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8944-2015 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIMONCINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ZUCCHI;

– ricorrente –

contro

BRIVIO SALUMIFICIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VANNA STRACCIARI, PASQUALE SCUDERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1484/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/01/2015 R.G.N. 1063/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 15/1/2015 confermava la pronuncia del Tribunale di Piacenza che aveva respinto le domande proposte da Z.L. nei confronti della s.r.l. Brivio Salumificio, volte a conseguire il pagamento di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità di incasso e di cessazione del rapporto, connesse al contratto di agenzia intercorso fra le parti.

Nel condividere l’iter motivazionale percorso dal giudice di prima istanza, la Corte di merito osservava che la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità delle provvigioni variabili praticate dalla mandante, rispetto alla misura del 5% stabilita nella scrittura 1/3/2002, per la mancanza dei presupposti di fatto ivi previsti, costituiti dalle “vendite effettuate a clienti con prezzi e sconti particolari” e con “compenso concordato fra le parti”.

Riteneva, tuttavia, non fondate le istanze formulate dall’agente, sul rilievo che quest’ultima avesse implicitamente accettato le provvigioni accordate in misura diversa da quella del 5%, mediante l’emissione di fatture per importi corrispondenti a quelli indicati dalla preponente, senza muovere alcuna contestazione al riguardo. Escludeva, pertanto, si fosse verificata una modifica unilaterale delle condizioni di contratto stante la condotta adesiva posta in essere dalla ricorrente nella quale si era realizzato “l’incontro delle volontà” delle parti.

Negava, quindi, la sussistenza di un diritto a percepire l’indennità di incasso, richiamando i principi giurisprudenziali alla cui stregua, ove il contratto di agenzia preveda ab initio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi che il compenso per tale attività sia già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui l’incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista in contratto, a meno che non sia accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione. Ipotesi, queste ultime, non riscontrabili nella fattispecie.

Quanto al recesso comunicato dalla agente, ne confermava la carenza di giusta causa già accertata dal primo giudice, per la genericità della causale addotta (mancata regolarizzazione del rapporto), rimarcando l’inammissibilità degli ulteriori motivi enunciati solo in grado di appello.

Le ragioni da ultimo esposte ostavano, infine, all’accoglimento delle ulteriori pretese consequenziali allo scioglimento del rapporto.

Avverso tale decisione Z.L. interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ai quali oppone difese la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1326,1352,1742,1346,1418 c.c. nonchè dell’art. 3 A.E.C. 20/3/2002.

Ci si duole che i giudici del gravame abbiano disposto malgoverno dei principi in tema di ripartizione dell’onus probandi, per non aver considerato che l’onere di dimostrare l’esistenza di eventuali accordi su prezzi e sconti particolari, in relazione ai quali era stata consentita la applicazione anche di una diversa entità delle provvigioni, gravava sulla società mandante, la quale, non avendo prodotto documenti, nè dedotto a questo riguardo capitoli di prove testimoniali, non lo aveva assolto.

Si critica, poi, la statuizione con la quale la Corte di merito ha ritenuto dimostrata ex actis l’accettazione tacita alla riduzione della provvigione in seguito alla mera emissione della fattura, con contestuale rinuncia ad ogni compenso connesso agli importi così riscossi. Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui, qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui il conto provvigionale si intende approvato se non contestato entro trenta giorni, l’approvazione dell’estratto conto non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti, giacchè l’inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti per dedurre la volontà di rinunciare del titolare del diritto medesimo.

Si deduce quindi che la modifica dell’aliquota provvigionale – pur essendo contrattualmente prevista come possibile con consenso preventivo delle parti – per essere valida ed efficace avrebbe dovuto essere stipulata in forma scritta.

Si fa, da ultimo, rinvio ai dettami di cui all’art. 1418 c.c. per denunciare la nullità della clausola contrattuale scrutinata, richiamandosi i principi affermati da questa Corte secondo cui la clausola di un contratto di agenzia che preveda la possibilità per il preponente di modificare unilateralmente, con il solo onere del preavviso, le tariffe provvigionali salva la facoltà di recesso dell’agente – è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto sia rimessa all’arbitrio del preponente.

2. Il motivo non è fondato.

Opina la Corte che, nello specifico, il giudice del gravame non sia incorso nella denunciata mancanza, non avendo disposto impropria applicazione delle disposizioni alle quali si è fatto richiamo, ma procedendo alla interpretazione sia del dato contrattuale la cui generica formulazione consentiva plurime forme di attuazione, sia del comportamento successivo posto in essere dalle parti, che pure è canone ermeneutico proprio della ricerca della volontà delle parti contraenti ex art. 1362 c.c., comma 2.

Come questa Corte insegna, nell’interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (ex plurimis, vedi Cass. 26/7/2019 n. 20294).

La Corte di merito ha proceduto alla disamina delle acquisizioni probatorie, dando atto che era stata dimostrata dalla società l’applicazione di provvigioni in misura non solo inferiore, ma anche superiore al 5% (sino all’8%) in relazione ad alcuni affari; era inoltre emersa la chiara accettazione di dette aliquote provvigionali da parte dell’agente, che aveva emesso “fattura per importi corrispondenti a quelli determinati dalla preponente”.

L’esegesi del dato contrattuale è coerente con gli enunciati canoni interpretativi, perchè, muovendo dal tenore letterale del negozio, il giudice del gravame ha congruamente dato atto anche del complessivo comportamento assunto dalle parti e segnatamente dall’agente, cui si riconduce l’adesione alla volontà della preponente di liquidare la provvigione in misura diversa dal 5%, attuata mediante un comportamento positivo (emissione di fatture) ed incompatibile con una diversa volontà.

In tal senso congruamente è stata ritenuta infondata ogni doglianza formulata dalla società in riferimento alla prospettata unilateralità della modifica della clausola contrattuale, così come alla carenza di forma scritta, vertendosi in ipotesi di attuazione di una specifica clausola contrattuale la cui generica formulazione consentiva plurime forme di attuazione.

3. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 6 A.E.C. 2002 ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno negato riconoscimento alla domanda attinente al pagamento della indennità di incasso, deducendo l’erronea interpretazione della scrittura inter partes, giacchè il tenore della stessa non autorizzava a ritenere compreso nell’ambito del 5% anche il compenso per l’attività di incasso, che non risultava in alcun modo regolamentata.

4. Il motivo va disatteso.

Non risulta, infatti, specificamente impugnata la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha dato atto della mancata allegazione e conseguente dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni del contratto economico collettivo, coessenziali alla applicazione dell’istituto invocato, di origine meramente negoziale.

Preme inoltre rilevare che sussiste altresì una causa di improcedibilità del ricorso; le ragioni di doglianza si basano sulla dedotta violazione delle summenzionate norme dell’accordo collettivo 20/3/2002, che, tuttavia, la ricorrente ha omesso di produrre.

Si è, infatti, statuito che, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (vedi Cass. 4/3/2015 n. 4350, Cass. 4/3/2019 n. 6255).

Nè appare utilmente invocabile l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in mancanza della prova, che incombe all’attrice, che l’attività sia stata di fatto svolta, e comunque, della entità della perdita patrimoniale da essa subita e del corrispondente arricchimento di controparte.(vedi Cass. 10/3/1994 n. 2356).

5. La terza critica concerne violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2119 c.c.

Si stigmatizza la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno affermato che la risoluzione del rapporto di agenzia era riconducibile all’atto di recesso comunicato dall’agente e pervenuto alla preponente in data in data 2/3/2006. Si deduce per contro che la volontà di recedere dal rapporto era stata manifestata anteriormente dalla società, la quale aveva comunicato la volontà di risolvere il rapporto inter partes con fax del 28/2/2006.

Ci si duole che la Corte non abbia valutato adeguatamente la documentazione versata in atti.

6. La censura non appare idonea ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte per violazione del principio di specificità che governa il ricorso per cassazione.

Ed invero, secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex aliis, vedi Cass. 13/11/2018 n. 29093).

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è infatti funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (cfr. Cass. 2/8/2016 n. 16103).

Nello specifico, la ricorrente non si è conformata agli enunciati dicta, non avendo riportato il tenore del documento che assume sia stato trascurato dalla Corte di merito, nè dimostrandone una rituale produzione in atti, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 369 c.p.c.

Peraltro, il motivo sembra attingere la valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (la comunicazione del recesso della società in data anteriore rispetto al recesso comunicato dall’agente) già esaminato dal giudice del gravame il quale ha dato atto che non era stata allegata prova dell’invio di un fax da parte della società alla odierna ricorrente, in data anteriore rispetto al recesso comunicato dalla Z., con valutazione non rispondente al requisito della assoluta omissione ovvero della irredimibile contraddittorietà, che avrebbe giustificato il sindacato in questa sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 pro tempore vigente, nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053).

7. Quanto detto è valevole anche in relazione alla censura attinente al giudizio di genericità dei motivi sottesi alla volontà espressa dall’agente di risolvere il contratto, giudizio che è riservato al giudice di merito.

Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3869); e nello specifico, l’apprezzamento svolto dal giudice del merito appare del tutto congruo e conforme ai principi enunciati, avendo la Corte ritenuto che la causa di recesso indicata in ricorso e legata alla mancata regolarizzazione del rapporto in termini di agenzia, era generica e neanche appariva “addebitabile univocamente alla condotta della preponente, in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti con relativa iscrizione della Z. alla gestione separata e successivamente alla Camera di commercio come procacciatrice d’affari”.

8. Alla stregua delle sinora esposte argomentazioni il quarto motivo, nella parte attinente alla indennità di preavviso ex art. 1750 c.c. ed art. 9 A.E.C. 2002 – che presuppone una risoluzione del rapporto non addebitabile all’agente – deve ritenersi assorbito dalla reiezione della critica che precede.

La censura relativa alla rivendicazione della indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. va, poi, disattesa, in ragione del difetto delle necessarie allegazioni in primo grado e, comunque, alla stregua delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di merito, ostative al riconoscimento dell’indennità, stigmatizzate dal giudice del gravame (v. punto 7 della sentenza) e non validamente infirmate dalla ricorrente; restando inammissibile il motivo nella parte concernente il rivendicato diritto all’indennità di clientela, stante l’inapplicabilità degli istituti contrattuali per mancanza di prova di adesione delle parti all’A.E.C. 2002.

Conclusivamente, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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