Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16875 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6122-2013 proposto da:

LAMPART SRL (OMISSIS), in persona del suo liquidatore elettivamente

pro tempore, L.G., elettivamente domiciliata in Roma,

via A. Baiamonti 4, presso lo studio dell’avv. Renato Amato, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO NAPOLI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LAMPAD’ART SRL, in persona del suo Amministratore Unico e legale

rappresentante p.t. Sig.ra S.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato

ALEXANDER ABATE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO AZZARO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LAMPART DI T.M. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1538/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato RENATO AMATO;

udito l’Avvocato ALBERTO AZZARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15 maggio 2009 la Lampad’Art s.r.l. intimò alla Lampart s.a.s. di T.M. & C. sfratti per morosità di un immobile sito in (OMISSIS) concesso in locazione ad uso commerciale nel febbraio 1998 per omesso pagamento dei canoni da gennaio a maggio 2009 ammontanti ad Euro 19.684,33 e per il canone di giugno 2009. Chiamata in causa la cessionaria del contratto Lampart s.r.l. si oppose alla convalida di sfratto che tuttavia fu pronunciata con ordinanze del 17 e del 18 agosto 2009. Dichiarate inammissibili le istanze di revoca di dette ordinanze e proposti appelli avverso tutti provvedimenti, con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento degli appelli principali, ha dichiarato la nullità delle convalide di sfratto emesse benchè l’intimata si fosse opposta e, in riforma della pronuncia di primo grado, la risoluzione del contratto di locazione per morosità, ritenuta la non scarsa importanza fai sensi dell’art. 1455 c.c. dell’inadempimento del conduttore al primario obbligo di pagare il canone gravante anche sul cedente, non essendo stato liberato dalla locatrice ceduta da detto obbligo – la cui persistenza – dopo la notifica della citazione – riguardante l’omesso pagamento di cinque mensilità di canoni a cui se ne aggiunse una sesta, costringendo la locatrice ad un’ altra intimazione di sfratto – aveva menomato la fiducia e fatto venir meno l’interesse della locatrice alla prosecuzione del rapporto. La Corte di merito ha dichiarato altresì l’improcedibilità degli appelli incidentali non notificati nel termine di cui all’art. 436 c.p.c., nè avendo gli appellanti incidentali richiesto termine per la notifica dopo che l’appellante principale ne aveva rilevato l’omissione e, stante la prevalente soccombenza degli appellanti principali, li ha condannati alle spese del grado.

Ricorre per cassazione la Lampart s.r.l. cui resiste la Lampad’Art s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 665 – 667, 426 e 447 bis c.p.c.). Errata motivazione – Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà Palese contraddizione tra la parte motiva e la pronuncia” per avere la Corte di merito contraddittoriamente da un lato dichiarato l’illegittimità delle ordinanze di convalida e dall’altro ritenuta provata la morosità della conduttrice cedente e cessionaria – senza consentire di produrre documentazione e di difendersi come sarebbe stato possibile se fosse stata disposta la prosecuzione del giudizio a cognizione piena. E perciò la Corte avrebbe dovuto rinviare il giudizio al giudice di primo grado per mutare il rito, ovvero mutarlo e consentire l’istruzione della causa ancorchè nel rispetto del rito locatizio.

Il motivo è infondato nella parte, pregiudiziale, con cui censura la violazione dell’obbligo di remissione al primo giudice non essendo il mutamento del rito un’ipotesi contemplata dall’art. 354 c.p.c. ed è inammissibile per carenza di interesse ed insussistenza della violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 360 bis c.p.c.) nella seconda parte con cui lamenta l’omesso mutamento del rito senza indicare quali atti o documenti avrebbe allegato in appello idonei a provare la scarsa importanza dell’inadempimento sì da poter configurare la violazione del suo diritto alla difesa, e da inficiare la valutazione della Corte di merito sulla gravità dell’inadempimento stante la natura di locazione di immobile ad uso diverso ed il pagamento – parziale – di alcuni canoni successivamente alla notifica dell’intimazione di sfratto.

2.- La ricorrente censura poi la decisione di condanna alle spese malgrado la ritenuta fondatezza dell’appello.

La censura è infondata.

La statuizione impugnata è infatti conforme al principio di causalità, che si specifica nell’imputare alla parte gli oneri processuali causati all’altra per aver insistito in appello nell’avanzare pretese infondate, così determinando il secondo grado di giudizio.

3.- Concludendo il ricorso va respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessive Euro 3.700, di cui Euro 3.500 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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