Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16874 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 6, presso l’avvocato LUCARELLI

FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRI ANTONIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso l’avvocato SANTORO

ROSA PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4990/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 – 21 novembre 2003, preceduta da sentenza non definitiva del 5 novembre 1999 di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto, il 7 dicembre 1985, da P.P. e G.M.G., il Tribunale di Roma determinava in Euro 877,98 mensili l’assegno dovuto dal P. per il mantenimento dell’unico figlio R., nato il (OMISSIS), gia’ affidato alla madre e con lei convivente, oltre all’intero importo delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, pure posto a carico del padre. Inoltre, riconosceva il diritto della G. a ricevere l’assegno di divorzio da parte del P., determinato nell’importo mensile di Euro 450,00 con decorrenza dal mese successivo (dicembre 2003) a quello di pubblicazione della medesima sentenza.

A sostegno della decisione, il Tribunale rilevava che il reddito del P., lavoratore all’estero in forza di contratti a tempo determinato, costantemente rinnovati nel corso degli anni, ammontava a circa Euro 3.000,00 al mese, al netto delle spese di vitto, alloggio e viaggi aerei, incombenti sul datore di lavoro; mentre accertava che la G., proprietaria esclusiva di immobili in (OMISSIS), con reddito mensile complessivo di L. 1.060.000 (pari ad Euro 547,44) ricavato dalla locazione dei medesimi beni, non aveva mai lavorato ne’ avrebbe potuto intraprendere un’attivita’ consona al suo livello socio – culturale, in considerazione dell’eta’ non piu’ giovanile e delle sue precarie condizioni di salute.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P. denunciando l’inesistenza del diritto della G. all’assegno di divorzio e chiedendo, comunque, una congrua riduzione delle somme da lui dovute per l’assistenza all’ex coniuge e per il mantenimento del figlio.

Resisteva al gravame la G., deducendone l’infondatezza, e proponendo, a sua volta, appello incidentale per ottenere l’aumento degli assegni di divorzio e di mantenimento, rispettivamente, dovuti dall’ex coniuge per lei e il figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne e, tuttavia, non ancora economicamente autosufficiente.

In pendenza del giudizio d’appello, il P. depositava, nella prima udienza del 17/02/2005, nuovo contratto di lavoro all’estero, con decorrenza dal dicembre 2004 fino a tutto il dicembre 2005.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4990/05, in parziale riforma della sentenza impugnata,riduceva in € 300,00 l’assegno di divorzio dovuto dal P. alla G., con decorrenza dal mese di febbraio 2000 e rivalutazione monetaria annuale. Confermava l’assegno di mantenimento di Euro 877,98 per il figlio R. con decorrenza dal mese di luglio 2000 e rivalutazione annuale. Disponeva altresi’ che le spese straordinarie per il figlio fossero rimborsate dal padre alla madre nella misura del 50% e che esse fossero previamente concordate dai genitori.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il P. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente con il primo motivo di ricorso si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento posto a suo carico deducendo che la Corte di merito non avrebbe tenuto adeguatamente conto, da un lato, del proprio reddito effettivo in relazione anche alla grave malattia di cui e’ affetto e, dall’altro, del reddito della moglie, proprietaria di appartamento (che aveva anche ricevuto l’eredita’ del fratello.

Con il secondo motivo si duole della determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio, eccessiva in ragione del proprio reddito e sperequata circa l’obbligo per entrambi i genitori di concorrere al mantenimento del figlio.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte d’appello ha effettuato un attento ed analitico esame delle condizioni economiche e di salute del ricorrente,dando adeguato conto dei redditi da questi percepiti e del tipo di rapporto contrattuale che questi aveva per l’attivita’ lavorativa all’estero, e soffermandosi, poi, sulle condizioni di salute del P. con una dettagliata verifica della documentazione medica, giungendo alla conclusione che le stesse non impedivano lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. Il giudice di seconde cure ha, quindi, accertato che il P. disponeva di un reddito di circa 3 mila/00 Euro mensili.

A fronte di cio’ ha constatato che la G., che non svolgeva attivita’ lavorativa e la cui non piu’ giovane eta’ rendeva difficile il reperimento di un lavoro, disponeva di un reddito da locazione di Euro 547,44. A seguito della comparazione dei due diversi livelli di reddito ha, pertanto, ridotto l’assegno per la coniuge da Euro 450,00 a Euro 300,00 confermando l’assegno per il figlio in Euro 877,98.

Tale motivazione appare del tutto corretta sia sotto il profilo logico – giuridico che sotto quello della presa in considerazione delle rilevanti emergenze probatorie. La stessa non appare pertanto suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita’.

Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione (inesatta valutazione del proprio reddito che sarebbe inferiore a 3 mila/00 Euro e delle proprie condizioni di salute,nonche’ di quello della G. che avrebbe beneficiato di una eredita’) tendono a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali e a chiedere a questa Corte una nuova valutazione delle stesse, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

L’inammissibilita’ di dette censure comporta l’infondatezza di quella con cui si contesta l’erronea determinazione dell’assegno per il figlio in ragione della capacita’ economica di ciascuno dei coniugi.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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