Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16874 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15338-2016 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIO ROSSI;

– ricorrente –

contro

IW BANK S.P.A., già UBI Banca Private Investment S.p.A. in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA n. 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SALVATORE FLORIO, TERESA FLORIO;

– BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PARENTI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE

LUCCHINI GUASTALLA, BRUNO INZITARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/03/2016 R.G.N. 372/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 22.3.2016, rigettava il gravame proposto da O.R., promotore finanziario, avverso la decisione del Tribunale di Macerata, che aveva respinto la domanda del predetto intesa ad ottenere dal Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (cedente) e dalla cessionaria del ramo d’azienda, Banca Lombarda Private Investment s.p.a., il pagamento, in solido, di differenze provvigionali, rimborso di spese di agenzia ed il risarcimento del danno, sul presupposto che la preponente aveva ostacolato l’attività di pianificazione della rete di promotori finanziari costruita con la dovuta diligenza dal promotore che ne coordinava l’attività; la controversia con la cessionaria riguardava, essenzialmente, la rivendicazione del maggiore importo dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso;

2. la Corte distrettuale osservava che era inammissibile, in quanto nuova, la domanda di pagamento dell’indennità suppletiva di clientela, fondata su presupposti e fatti ulteriori non compresi nell’oggetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo di primo grado; che, con riguardo ad altro motivo di gravame, il promotore non aveva contestato quanto enunciato nella sentenza impugnata secondo cui gli obiettivi non erano stati raggiunti al termine del periodo di riferimento e che, pur mutando la propria prospettazione difensiva nel senso che il mancato conseguimento degli obiettivi non condizionava il suo diritto a percepire il minimo provvigionale mensile (difesa ammissibile in quanto non idonea a determinare la novità della domanda), la censura avanzata era infondata, in quanto l’accordo definito con la scrittura – lettera d’intenti datata 15 maggio 2002, sottoscritta dall’ O. per accettazione il 27 giugno 2002, doveva interpretarsi nel senso che la validità dell’obbligazione della preponente (di provvedere alla integrazione mensile delle provvigioni) era in correlazione causale con il rispetto degli obiettivi minimi di raccolta fissati nella tabella A inclusa nel punto 2 della lettera d’intenti; che tali obiettivi non potevano ritenersi raggiunti secondo una valutazione contenuta nella sentenza di primo grado, non specificamente contestata;

3.1. la clausola contrattuale veniva interpretata anche alla luce di successiva previsione del testo contrattuale, ritenuta idonea a confermare la interpretazione corretta delle precedenti pattuizioni, essendosi convenuto che, al raggiungimento degli obiettivi minimi, sarebbe cessato il regime dei minimi mensili e non potendo tale clausola avere alcun senso ove diversamente interpretata la prima;

4. di tale decisione domanda la cassazione l’ O., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, le società;

5. il Banco di Desio e Brianza s.p.a e la IW Bank s.p.a (già UBI Banca Private Investment) hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, l’ O. denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ad un elemento della clausola contrattuale asseritamente introdotto in modo autonomo dalla Corte distrettuale, perchè mancante nella stessa, assumendo che il livello provvigionale minimo era correlato causalmente all’unica condizione espressa di una sola scadenza e di un solo momento di verifica, che era quello previsto al termine di validità dell’impegno medesimo, complessivamente valido due anni, non già anno per anno;

2. con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli arti. 1362 e 1363 c. c., in riferimento all’art. 1353 c.c., assumendo che le integrazioni provvigionali previste sussistessero fino al momento della cessazione del rapporto e facessero carico alla società, venendo meno solo nel caso in cui, prima della scadenza, il promotore avesse raggiunto un totale provvigioni, premi ed incentivi pari all’importo provvigionale minimo complessivamente concordato nella lettera sottoscritta dalle parti;

3. con il terzo e quarto motivo, è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per carenza di motivazione (art. 132 c.p.c., n. 4), ovvero per omessa pronunzia, in riferimento all’art. 112 c.p.c., sul fatto costitutivo della domanda principale;

4. il primo motivo è inammissibile in quanto prospetta una diversa interpretazione delle clausole contrattuali e non deduce alcun omesso esame di un fatto storico, quale inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha indicato i termini del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., s. u., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una inammissibile, mal dedotta contestazione della interpretazione del testo contrattuale fornita dalla Corte di Ancona, senza richiamo dei criteri ermeneutici di legge che dovrebbero indicarsi come disattesi nel processo interpretativo;

5. quanto al secondo motivo, anche ove si intenda correttamente formulata la censura con specifica indicazione delle ragioni che sottendono la dedotta violazione di ciascuna delle norme richiamate in conformità alla previsione di un onere di specificare i canoni che in concreto si assumano violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, (cfr. Cass. 27.6.2018 n. 16987, Cass. 28.11.2017 n. 28319, Cass. 15.11.2013 n. 25728) -, è da escludersi l’asserita violazione dei criteri ermeneutici indicati in rubrica, essendo stato correttamente evidenziato come fosse contrario al testo della pattuizione ed alla lettura del suo contenuto il riconoscimento, da parte dell’azienda, di integrazioni provvigionali “a fondo perduto”, senza alcuna correlazione con obiettivi e causalmente non giustificabili, come preteso dal ricorrente;

5.1. ciò, del resto, secondo i dettami anche dell’art. 1363 c.c., è coerente con la lettura anche dell’ulteriore passo della clausola fornito dalla Corte distrettuale, che ha evidenziato come anche l’ulteriore previsione aggiuntiva (riferita alla cessazione dei minimi mensili, prima della scadenza, al raggiungimento di un totale di provvigioni, premi ed incentivi pari all’importo provvigionale minimo complessivamente concordato) non avrebbe avuto alcun significato, ponendo anch’essa riferimento ad una “scadenza”, riferita al monitoraggio circa l’effettiva verifica del conseguimento degli obiettivi;

5.2. non si chiarisce, poi, in che modo la Corte sia incorsa nella violazione della norma codicistica disciplinante l’ipotesi di efficacia del patto all’avverarsi dell’evento indicato nella clausola accessoria: ciò in violazione di quanto affermato da questa Corte, secondo cui “quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità”(cfr. Cass. 15.1.2015 n. 635);

6. infine, quanto alle ulteriori censure, è evidente che non sussiste nè il primo dei vizi denunciati, perchè motivazione vi è e la stessa deve considerarsi idonea a dare conto delle conclusioni decisorie cui è pervenuto il giudice del gravame, nè il secondo, perchè l’omessa pronuncia si configura solo quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello) (cfr. Cass. 5.12.2014 n. 25761, Cass. 22.1.2018 n. 1539), ciò che non si è verificato nel caso considerato;

7. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo;

8. essendo stato il ricorso proposto in epoca posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle contro ricorrenti, liquidate per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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