Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16874 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22125-2013 proposto da:

I.M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AURELIANA, 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO DINOIA, SAVINO

CIBELLI, GIANPAOLO IMPAGNATIELLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., C.M., FONDIARIA SAI SPA, N.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 865/2012 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I.M.F. nel 2007 rimase coinvolta in un sinistro stradale. Nel 2008 convenne dinanzi al Giudice di pace di Foggia B.M. e C.M. (proprietario e conducente del veicolo antagonista) e la Fondiaria SAI s.p.a., assicuratore r.c.a. del veicolo condotto dall’attrice. Ne chiese la condanna in solido al risarcimento del danno.

2. Il Giudice di pace con sentenza 17.3.2009 n. 291 rigettò la domanda ritenendo non provata l’esistenza del danno.

Il Tribunale di Foggia con sentenza 21.6.2012 n. 865 accolse parzialmente l’appello di I.M.F., attribuendole una colpa dell’80% nella causazione del sinistro.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da I.M.F., con ricorso fondato su quattro motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2054 c.c. e D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 12.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 12 (regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione c.d. del “risarcimento diretto”, di cui all’art. 149 cod. ass.), perchè in base alla tabella ivi allegata nel caso di sinistro causato da veicolo che si immette nel flusso della circolazione la colpa va attribuita al 100% a quest’ultimo.

1.2. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni) ha istituito la procedura di “risarcimento diretto”, con l’intento di accelerare i tempi di Udienza del 15 aprile 2016indennizzo delle vittime di sinistri stradali che avessero subito danni di modesta entità.

L’istituto prevede che la vittima sia indennizzata direttamente dal proprio assicuratore, il quale ha diritto di recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile, in misura forfetaria e attraverso una stanza di compensazione.

Nell’introdurre l’istituto, il legislatore delegò all’esecutivo l’emanazione di un regolamento attuativo, il quale prevedesse, tra l’altro, “i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione” D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 150, comma 1, lett. a).

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il cui art. 12 stabilisce che l’assicuratore della vittima (c.d. “impresa gestionaria”) “adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale”.

L’Allegato “A” al D.P.R. n. 254 del 2006, infine, elenca una serie di modalità (le più ricorrenti) con cui due veicoli possono venire a collisione durante la circolazione, indicando per ciascuna di esse se la responsabilità vada ascritta integralmente ad uno dei due conducenti, ovvero ripartita tra i due, ed in che misura.

1.3. Le indicazioni contenute nell’Allegato “A” al D.P.R. n. 254 del 2006 non sono vincolanti per il giudice.

Quelle indicazioni, infatti, rilevano unicamente in sede stragiudiziale, ed allo scopo di consentire all’assicuratore della vittima di rivolgerle l’offerta o le altre dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, art. 8.

Tanto si desume:

(a) dalla lettera della norma (art. 12 del regolamento), la quale non stabilisce affatto che la responsabilità civile scaturente da un sinistro stradale vada accertata sempre e comunque coi criteri di cui all’Allegato “A”, ma si limita a stabilire che quei criteri siano utilizzati dalla sola impresa gestionaria per “adottare le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato”;

(b) dalla circostanza che il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 12, in quanto norma di fonte regolamentare e quindi di rango secondario, non potrebbe derogare agli artt. 1227 e 2043 c.c., norme di rango primario, come invece accadrebbe se ritenesse l’Allegato “A” vincolante anche per il giudice;

(c) dalla ratio dell’istituto del risarcimento diretto, che è quella di rendere agevole la procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, ma non quella di limitare il principio di libero convincimento del giudice.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 145 e 154 C.d.S., per avere il Tribunale attribuito la prevalente responsabilità al conducente favorito dalla precedenza.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, prospetta come violazione di legge un tipico accertamento di fatto (il riparto delle colpe tra i protagonisti di una collisione di autoveicoli). Violazione di legge vi sarebbe potuta essere se, ad esempio, il Tribunale avesse escluso del tutto la colpa del conducente onerato dalla precedenza; ma attribuire al conducente favorito dalla responsabilità una percentuale di colpa, anche prevalente, nella determinazione d’uno scontro veicolare non è statuizione violativa dell’art. 145 o dell’art. 154 C.d.S., pacifico essendo che anche il conducente favorito dalla precedenza, come qualunque altro conducente, ha l’obbligo sia di tenere una condotta di guida sempre improntata alla massima sicurezza (art. 140 C.d.S.), sia di vigilare per prevedere e prevenire le altrui scorrettezze, quando siano agevolmente prevedibili.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Espone, al riguardo, una tesi così riassumibile:

– secondo il Tribunale, la sentenza di primo grado avrebbe attribuito a I.M.F. una colpa concorrente nella misura dell’80%;

– sempre secondo il Tribunale, I.M.F. aveva impugnato tale statuizione;

– in realtà, il Giudice di pace non aveva affatto attribuito alla I. una colpa dell’80% ed alla controparte il rimanente 20%, ma aveva stabilito esattamente il contrario, nè su tale questione era stato proposto appello. Pertanto il Tribunale, ritenendo proposta una impugnazione non esistente, e confermando una statuizione altrettanto inesistente, di fatto aveva riformato in pejus la sentenza di primo grado.

3.2. Il motivo rasenta la temerarietà.

In primo luogo, eventuali incoerenze o contraddittorietà della sentenza di primo grado, là dove ha ripartito la misura delle colpe tra i due conducenti coinvolti, si sarebbero dovute far valere con l’appello, e ciò non è stato fatto. In secondo luogo, l’eventuale svista del giudice d’appello nell’intendere il contenuto della sentenza impugnata costituisce un errore revocatorio, che si sarebbe dovuto far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c..

In terzo luogo, quel che più rileva, la chiara sintassi della sentenza di primo grado non lascia dubbi sul fatto che il giudice di pace abbia inteso attribuire a I.M.F. l’80% della responsabilità nella causazione del sinistro, e che di conseguenza il Tribunale – confermando tale statuizione non è affatto incorsa nel vizio di reformatio in pejus.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe:

(a) insufficiente, nella parte in cui ha escluso la rilevanza della deposizione del testimone intimato dall’attrice;

(b) illogica nella parte in cui ha ritenuta confessoria la risposta data dall’attrice all’interrogatorio formale.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove compiuto dal giudice di merito.

E tuttavia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perchè il giudice abbia valutato le prove in modo diverso da quello preteso dal ricorrente, anche se quest’ultimo sia non implausibile. Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

5. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

– rigetta il ricorso;

– dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di I.M.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA