Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16873 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/08/2011), n.16873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18621-2008 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORCIONE LUIGI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

COMUNE DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato D’ANGELO QUIRINO, rappresentato e difeso dagli

avvocati DI MARCO PAOLA, LORENA PETACCIA, giusta delega e procura

speciale notarile in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 231/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/04/2008 R.G.N. 1649/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato PETACCIA LORENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pescara, depositato il 30.9.2003, M.A., già dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. transitato alle dipendenze del Comune di Pescara a seguito di attivazione delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 554 del 1988, domandava il riconoscimento del suo diritto al computo delle concessioni di viaggio, di cui egli aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico a lui spettante presso il Comune, con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle relative differenze, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovutegli, a far tempo dalla data del trasferimento. Deduceva, a sostegno della sua pretesa, che egli, ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, aveva diritto a percepire, se più favorevole, l’intero trattamento economico di fatto erogato al momento del trasferimento e che di tale trattamento costituivano parte integrante le predette concessioni di viaggio.

Con sentenza in data 26.9/16.10.2006 il Tribunale adito, rilevato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla parte della domanda relativa al periodo di lavoro anteriore al 30.6.1998, riconosceva il diritto di parte ricorrente alla computabilità del controvalore delle cd. “concessioni di viaggio” nel trattamento retributivo all’atto del trasferimento alle dipendenze del Comune, condannando quest’ultimo alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. n. 344 del 1994, art. 22, comma 36.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Pescara lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con l’atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza in data 28.2/2.4.2008 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal dipendente con il ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, la Corte territoriale rilevava: a) che la disposizione di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, faceva riferimento al “trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento in godimento all’atto del trasferimento” da assicurarsi al dipendente trasferito, ma all’uopo precisava “ove più favorevole”; e nel caso di specie la domanda del lavoratore era stata accolta nonostante difettasse il suddetto presupposto, non avendo l’interessato dedotto, nè tanto meno provato, che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione; b) che l’art. 5, comma 2, decreto citato non faceva alcun riferimento a benefits o altri elementi accessori, posto che la norma richiamava le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, non comprendendo gli istituti economici la cui corresponsione aveva carattere occasionale perchè collegata a particolari modalità della prestazione lavorativa, oppure saltuariamente corrisposta nel tempo;

c) che la rilevata assoggettabilità a contribuzione previdenziale ed alle ritenute fiscali non assumeva carattere decisivo a suffragio della tesi sostenuta dal ricorrente; d) che non era possibile determinare il valore delle concessioni suddette, stante la particolare natura delle stesse e la diversa utilità che i dipendenti potevano trarre dalla fruizione di dette concessioni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente con dodici motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Comune intimato, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Il Comune di Pescara ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che il giudice dei gravame, nel rilevare la erroneità della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore sebbene lo stesso non avesse nè dedotto nè provato l’esistenza del presupposto della pronuncia richiesta, consistente nel fatto che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, aveva pronunciato extra o ultrapetita, dal momento che nel gravame proposto dal Comune di Pescara non vi era alcun accenno alla mancata soddisfazione da parte del ricorrente a tale onere.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., dell’art. 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che dalla norma di cui al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 emergeva la volontà legislativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità, aveva pronunciato extra o ultrapetita, dal momento che nel gravame proposto il Comune di Pescara non aveva mai sollevato una siffatta doglianza.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., dell’art. 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che la Corte territoriale, nell’affermare che le concessioni di viaggio non avevano natura retributiva, aveva posto a base della propria statuizione delle argomentazioni in realtà mai dedotte dal Comune di Pescara negli specifici motivi di gravame formulati.

Col quarto motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare alcuni punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, che espressamente evidenziava, ed aveva quindi omesso di motivare sugli stessi.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 414 e 278 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato che nessuna prova avesse fornito il ricorrente del fatto che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, posto che il ricorrente aveva avanzato una domanda di condanna generica, e quindi la suddetta prova avrebbe dovuto essere fornita nel successivo giudizio sul quantum.

Col sesto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8 e dell’art. 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale i aveva ritenuto che la disposizione in parola evidenziasse la volontà del legislatore di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità, senza fornire alcuna motivazione logico – giuridica in proposito.

Col settimo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva spiegato iter logico – giuridico seguito per ricavare dalla norma di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8, peraltro ritenuta inapplicabile alla fattispecie in esame, il convincimento che dalla stessa si evincesse la volontà legislativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità.

Con l’ottavo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, e dell’art. 15 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevare la incompatibilità fra la disposizione di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8 e quella successiva di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2; quest’ultimo decreto infatti, regolando la mobilità del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, aveva disposto, senza porre condizione alcuna, che il dipendente trasferito conservava il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, innovando e contrastando il contenuto del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, le cui disposizioni dovevano quindi ritenersi tacitamente abrogate, ai sensi dell’art. 15 preleggi.

Col nono motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di motivare sull’eccezione di intervenuta abrogazione della norma predetta ad opera del D.P.C.M. n. 325 del 1988, successivo art. 5, comma 2.

Col decimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, dell’art. 2099 c.c., della L. 21 novembre 1955, n. 1108, art. 7, art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’accordo sindacale 15.5.1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, in violazione del disposto di cui all’art. 12 preleggi, aveva ritenuto che il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, non facesse riferimento a benefits o altri elementi accessori, mentre la previsione in detta norma della conservazione del trattamento economico, ove più favorevole, in godimento all’atto del trasferimento, evidenziava per contro che al dipendente trasferito venivano comunque conservati tutti i benefici e le utilità in precedenza concessi; ed erroneamente aveva ritenuto che la corresponsione delle concessioni di viaggio avesse carattere occasionale perchè collegata a particolari modalità della prestazione lavorativa, mentre sia le norme dell’accordo sindacale 15.5.1991 che la precedente L. 21 novembre 1995, n. 1108, art. 7, disponevano che le concessioni di viaggio erano corrisposte con continuità a tutti i dipendenti, prescindendo dall’effettuazione di specifiche prestazioni di lavoro.

Con l’undicesimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, in violazione del disposto dell’art. 2099 c.c. e dei principi di diritto in materia di retribuzione in natura, esaminate le diverse possibilità di utilizzo delle concessioni di viaggio, anche sotto il profilo della maggiore o minore utilità per l’utilizzatore, aveva tratto da ciò il convincimento della natura non retribuiva del beneficio in parola; ed erroneamente aveva omesso di valutare la documentazione, relativa a due diverse controversie che espressamente indicava, offerta dal ricorrente a dimostrazione del contenuto economico delle concessioni di viaggio e del loro controvalore.

Col dodicesimo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione circa la omessa valutazione della documentazione sopra indicata.

Col ricorso incidentale condizionato, proposto dal Comune di Pescara in via subordinata, l’ente intimato lamenta error in procedendo;

violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del ricorso sollevata nel giudizio di primo grado per violazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e riproposta in sede di giudizio di appello. Il ricorso principale è infondato e deve essere pertanto rigettato, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Ed invero l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza parte dal presupposto che alla fattispecie in esame non è applicabile il D.M. 15 aprile 1987, n. 73, art. 8 (se pur da tale norma la Corte territoriale ha tratto argomento – donde l’infondatezza della censura di cui al settimo motivo del ricorso circa l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione – a sostegno del proprio assunto in ordine alla volontà normativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità), in quanto finalizzato a disciplinare la diversa ipotesi in cui il trattamento di concessioni di viaggio, concesso ai dipendenti successivamente transitati ad altra Amministrazione dello Stato, rimane a carico delle Ferrovie; e per tale motivo ha omesso di motivare (donde l’infondatezza delle censure di cui all’ottavo e nono motivo del ricorso per cassazione) in ordine alla dedotta incompatibilità fra la disposizione suddetta e quella successiva di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, non essendo la chiesta statuizione funzionale all’iter argomentativo svolto.

Argomentando da tali rilievi la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della disposizione di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, che erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore difettando il presupposto, previsto da tale norma, che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione.

Rileva il Collegio che la motivazione svolta dalla Corte territoriale si appalesa – se pur parzialmente – non condivisibile, posto che la sentenza si muove nell’erronea prospettiva che la disposizione di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73, art. 8 non sia applicabile nel caso di specie; il ricorso tuttavia non può trovare accoglimento essendo il dispositivo conforme a diritto. In tal caso, siccome a più riprese evidenziato da questa Corte, qualora il vizio denunciato riguardi non un punto o una questione di fatto ma una astratta questione di diritto, il giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, sostituendo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione (parzialmente, nel caso di specie) erronea con altra corretta, che conduca all’identico dispositivo della sentenza censurata. Tale potere correttivo della Corte di Cassazione è sottoposto ad un duplice limite (Cass. 13.8.2004 n. 15764; Cass. 29.9.2005 n. 19132), essendo innanzi tutto necessario che la sostituzione o integrazione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto, e richiedendosi altresì, in applicazione del principio dispositivo, che il detto potere sia esercitato nell’ambito dei punti investiti dal gravame in sede di giudizio di appello.

Orbene, la questione del riconoscimento del diritto, in capo al lavoratore già dipendente delle Ferrovie dello Stato e trasferito sulla base delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 554 del 1988, al computo delle concessioni di viaggio, di cui egli aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico a lui spettante presso il nuovo Ente di destinazione, ha di recente costituito oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898) le quali, premesso un dettagliato excursus storico – giuridico delle disposizioni normative in materia, hanno in particolare rilevato:

(a) che la privatizzazione del servizio ferroviario, introdotta dalla L. 17 maggio 1985, n. 210, aveva comportato che l’Ente Ferrovie dello Stato, allora costituito, da un lato, dovesse provvedere alle sue finalità “con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria” (art. 2) e, dall’altro, dovesse gestire il rapporto con il personale dipendente con criteri privatistici e, in particolare “su base contrattuale collettiva ed individuale” (art. 21). Nell’ambito di un generale quadro di delegificazione (art. 14), dunque, la regolamentazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste dall’art. 21, commi 2 e ss., era integralmente rimessa alla contrattazione collettiva.

(b) che appariva evidente, con riferimento specifico alla materia oggetto della presente controversia, come il nuovo assetto giuridico disegnato con l’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985 fosse incompatibile con le disposizioni della L. n. 1108 del 1955. In particolare, per quanto riguarda le concessioni in favore dei dipendenti dell’Ente, non si inquadrava nell’ambito della gestione privatistica del personale – e non era compatibile con il criterio della economicità della gestione – l’imposizione per legge di un beneficio a contenuto economico, destinato a pesare sui bilanci di esercizio.

(c) che tale situazione normativa aveva trovato conferma ed attuazione, per quanto riguarda i dipendenti dell’Ente (e successivamente della società) Ferrovie dello Stato, con il D.M. 15 aprile 1987, il quale aveva disposto, all’art. 8, la soppressione, a partire dal 1 gennaio 1988, dell’obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio al personale delle Ferrovie dello Stato che fosse transitato all’amministrazione dello Stato, prevedendo che a tale personale, che avesse maturato il diritto a pensione al momento del passaggio, dovesse essere praticato il trattamento relativo a tali concessioni riconosciuto al personale rimasto in servizio presso l’Ente, ovvero al personale a riposo della soppressa Azienda autonoma.

(d) che nell’ambito della effettiva delegificazione della materia, l’art. 69 del C.C.N.L. 1990/1992 aveva previsto una nuova disciplina, di carattere esclusivamente pattizio, da attuare entro il 31 dicembre 1990 in base ad accordi fra le parti collettive; a questa disciplina doveva ascriversi l’accordo sindacale 15 maggio 1991 con cui si era convenuto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di rilasciare ai dipendenti in servizio e a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi “finchè permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente”.

(e) che in questo contesto il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 aveva introdotto una particolare ipotesi di passaggio volontario ad altra Amministrazione pubblica, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato; e l’art. 5, del predetto D.P.C.M., nel prevedere, al comma 2, che il dipendente in mobilità conservava, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, esigeva un raffronto globale fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento presso la pubblica amministrazione cui il dipendente era trasferito, poichè non qualsiasi vantaggio economico veniva conservato al dipendente trasferito, ma solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione.

Posto ciò hanno rilevato le Sezioni Unite che la ricognizione normativa e contrattuale consente di escludere che nel trattamento economico che il lavoratore, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha diritto di conservare, ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, sia compreso il valore economico delle concessioni di viaggio, a prescindere dalla intrinseca natura retribuiva del beneficio nell’ambito del rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato.

Invero, la disposizione del richiamato accordo sindacale del 15.5.1991, attuativa della volontà esplicitata, in generale, nel contratto collettivo, recepisce, specificamente, le limitazioni derivanti dall’intervento normativo inteso alla graduale abolizione di tali concessioni; “e fra queste limitazioni è ricompresa, in particolare, quella fissata dal D.M. 15 aprile 1987, che prevede il mantenimento del beneficio, per i dipendenti che transitino ad altra amministrazione pubblica, a condizione che abbiano maturato il diritto a pensione al momento del trasferimento” (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898).

In conclusione, deve affermarsi – coerentemente a quanto rilevato dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza n. 14898/10 – che in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al secondo comma, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione). Pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici non rientranti fra le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (art. 69 C.C.N.L 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991; D.M. 15 aprile 1987, art. 8 per come rilevato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione; presupposto che non risulta nè dedotto nè allegato dal ricorrente.

E sul punto questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico costituisce requisito necessario per il riconoscimento del beneficio in questione, atteso che il passaggio volontario ad altra Amministrazione nell’ambito della cd. mobilità volontaria determina solo il mutamento dell’elemento soggettivo del rapporto di lavoro, con la sostituzione di un diverso “datore di lavoro” a quello originario, in virtù di una vicenda di successione a titolo particolare in un rapporto che non subisce soluzione di continuità (Cass. sez. lav., 21.7.2010 n. 17094).

In tal senso va pertanto rettificata ed integrata la motivazione dell’impugnata sentenza, stante l’applicabilità nel caso di specie – per come detto – della disposizione di cui all’art. 384 c.p.c., comma 4, ove si osservi che la integrazione della motivazione è soltanto in diritto e non comporta indagini e valutazioni di fatto, e che il potere in parola viene esercitato nell’ambito dei punti investiti dal gravame in sede di giudizio di appello (emergendo dall’impugnata sentenza che l’appellante aveva rilevato che il D.M. n. 73 del 1987, art. 8 disponeva la conservazione della concessioni di viaggio solo in favore del personale che avesse già maturato il diritto a pensione al momento del transito presso altra Amministrazione pubblica), e quindi nel pieno rispetto del principio dispositivo.

Tirando le fila del discorso sin qui condotto, e ritenuta l’infondatezza del ricorso principale proposto dal lavoratore, va in particolare dichiarata l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, concernenti il vizio di ultra o extrapetizione, atteso che il vizio in parola ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall’iniziativa di parte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge.

E’ altresì inammissibile il quarto motivo di ricorso per carenza di interesse, atteso che la censura attiene, in buona sostanza, alla rilevata mancata pronuncia da parte della Corte territoriale su determinati rilievi sollevati dal Comune appellante.

E’ infondato il quinto motivo di ricorso atteso che la necessità che il lavoratore ricorrente fornisca la prova circa il carattere più favorevole del trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza rispetto a quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, rileva ai fini dell’accoglimento della domanda, anche qualora la parte abbia limitato la stessa ad una richiesta di condanna di generica, atteso che il mancato raggiungimento di tale prova non può che portare al rigetto della domanda di condanna generica azionata.

Sono infondate le censure di cui al sesto e decimo motivo di ricorso, concernenti l’interpretazione al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, che la Corte ritiene di dover trattare unitariamente in quanto tra loro strettamente connesse.

Ed invero in proposito deve rilevarsi che, alla stregua del criterio di interpretazione di cui all’art. 12 disp. gen. il quale impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, il contenuto delle disposizioni predette si appalesa assolutamente chiaro, siccome confermato dalla lettura complessiva delle norme che esclude ogni possibile dubbio interpretativo.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una interpretazione del dettato normativo di cui al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, assolutamente coerente al contenuto letterale delle disposizioni suddette, evidenziando in particolare come il predetto art. 5 non facesse alcun riferimento a benefits o altri elementi accessori, posto che concerneva solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione.

E sul punto questa Corte ha avuto modo di rilevare che le connotazioni caratteristiche delle suddette concessioni di viaggio, rimesse quanto alla fruizione al comportamento facoltativo del dipendente o dei suoi familiari, ne escludevano strutturalmente la corrispettività con la prestazione lavorativa (Cass. sez. lav., 6.3.1999 n. 1619); principio ribadito, per come detto, dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno evidenziato che “il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione” (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898).

Sono infondati il settimo, ottavo e nono motivo di ricorso per le argomentazioni già espresse nella presente sentenza da questa Corte laddove è stato evidenziato l’impianto motivazionale (in parte non condivisibile) dell’impugnata sentenza e la consequenzialità dell’iter argomentativo nella stessa svolto.

Sono infine infondati, alla stregua delle considerazioni precedenti circa l’esclusione del carattere retributivo delle concessioni di viaggio, l’undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso principale;

dovendosi altresì rilevare, per quel che riguarda la mancata valutazione della documentazione prodotta relativa a due diverse controversie, che il ricorso involge in realtà sul punto la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Deve infatti in proposito evidenziarsi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione.

Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

Da quanto sopra esposto deriva la inammissibilità sotto tale profilo dei motivi suddetti non emergendo tra l’altro il carattere decisivo del fatto sottoposto all’esame del decidente e non valutato; ed invero ad integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, occorre non solo che il fatto sia stato trascurato dal giudice, ma che lo stesso sia dotato di una intrinseca valenza tale che, qualora fosse stato preso in considerazione, avrebbe condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata. E tale decisività e valenza non emerge dal contenuto del ricorso.

Il ricorso principale proposto dal lavoratore va pertanto rigettato, ed in tale pronuncia rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Pescara.

Segue a tale pronuncia la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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