Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16871 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 15/06/2021), n.16871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12300/2014 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Roberto Amodio (PEC studiolegaleamodio.pec.it) e con domicilio

eletto presso l’avv. Roberto Spurio in Roma alla via A. Vesalio n.

22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 41/11/13 depositata il 26/03/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR ha respinto gli appelli proposti e per l’effetto confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 2005;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il solo motivo di ricorso dedotto dall’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto essere necessaria la notifica dell’avviso c.d. “bonario” prima della notifica della cartella di pagamento qui impugnata;

– il motivo è fondato;

– questa Corte ha stabilito da tempo (Cass. Sez. 5, Sent. n. 795 del 14/01/2011) che l’avviso bonario;

– con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, in ipotesi di liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti -, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative;

– l’orientamento de quo risulta costante nelle decisioni di questa Suprema Corte (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza. n. 42 del 03/01/2014; Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3154 del 17/02/2015) anche con riferimento al richiamo ai casi in cui trova applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, così come l’omologa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;

– e nel presente caso, trattandosi di liquidazione derivante dall’omesso versamento di tributi dichiarati non spettando il credito illegittimamente utilizzato in compensazione, in quanto esso era indicato nella dichiarazione che lo evidenziava in un importo diverso (e minore) di quanto effettivamente compensato, è insussistente l’obbligo di cui si è detto;

– in ultimo, infatti, questa Corte nella massima composizione nomofilattica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016) ha chiarito che è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60;

– non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

– le spese dei gradi del merito, sussistendo giuste ragioni consistenti nel formarsi di una giurisprudenza costante solo dopo la conclusione della fase di merito, sono compensate; la soccombenza regola le spese del presente giudizio di Legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in Euro 4.100 oltre alle spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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