Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16871 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28770-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE GREGORIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA RIGHI, GIANLUCA

BRASCHI;

– ricorrente –

contro

E.J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEOPOLDO CITI,

DANIELA GUERRIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1596/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/10/2016 r.g.n. 785/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE GREGORIO CORRADO;

udito l’Avvocato CAMICI GIAMMARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1596/2016, pubblicata il 6 ottobre 2016, la Corte d’appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ha dichiarato C.G., in qualità di coordinatore della sicurezza, responsabile dell’infortunio occorso in data (OMISSIS) a E.J.M., quando il lavoratore, nel compiere operazioni di lavaggio di una betoniera, aveva subito l’amputazione della mano destra che era rimasta a contrasto con l’organo motore della macchina, e lo ha condannato al risarcimento del danno conseguente, da liquidarsi in separata sede.

2. La Corte di appello, richiamata la sentenza rescindente e la disposizione (applicabile ratione temporis) di cui al D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 5 ha, in primo luogo, rilevato, a sostegno della propria decisione, che il coordinatore ha l’obbligo di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza; che, nel caso in esame, non era stato mai contestato il tenore testuale dell’art. 38 di detto piano, per il quale il coordinatore avrebbe dovuto “controllare periodicamente che le macchine operanti non” fossero state “in qualche modo modificate o manomesse”; che la manomissione della betoniera era emersa in giudizio in termini oggettivi, stante la mancanza di dispositivi di prevenzione e salvaguardia, e che, d’altra parte, l’attività di pulizia posta in essere dal lavoratore doveva ritenersi tutt’altro che anomala ma semmai di “routine”.

3. La Corte ha, quindi, concluso nel senso che le riscontrate inosservanze della normativa antinfortunistica e il rilievo causale dalle medesime assunto nella produzione dell’evento lesivo erano ascrivibili, oltre che al datore di lavoro, anche al C. in quanto tenuto alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio e alla individuazione ed elaborazione delle misure di prevenzione e protezione.

4. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il C. con unico motivo, assistito da memoria, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza di appello affermato la responsabilità del ricorrente in assenza di allegazioni da parte dell’attore di qualsivoglia elemento probatorio da cui risultasse un illecito di carattere omissivo a carico dello stesso ricorrente e senza neppure procedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio della fase penale del procedimento; per non avere, in particolare, la sentenza dato corso ad alcuna verifica circa il comportamento tenuto dal ricorrente in concreto e cioè se – in osservanza di quanto stabilito nel piano per la sicurezza – fosse stato assolto l’onere di controllare periodicamente che le macchine non avessero subito modifiche o manomissioni.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3. Si deve premettere che, con la propria sentenza rescindente (Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2014, n. 5035), questa Corte ha osservato che il coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 5 (poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 92).

4. Tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.

5. La sentenza ha poi chiarito che la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non deve essere intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalle disposizioni richiamate, che comprendono anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente: poteri che all’evidenza – ha rilevato ancora Cass. pen. 5035/2014 – non erano stati esercitati nella fattispecie in esame, nella quale, come accertato dalla pronuncia di primo grado, la manomissione all’interblocco di sicurezza della betoniera era esistente da tempo, perchè il cerotto era pieno di polvere e cemento e la macchina, pur nuova, versava in pessime condizioni di manutenzione.

6. In questo quadro probatorio, la Corte ha osservato come la doglianza incentrata sull’asserita mancanza di visibilità all’esterno della intervenuta manomissione non poteva assumere il rilievo scriminante fatto valere dal giudice di appello, essendo evidente, in ogni caso, che il compito di vigilare sul rispetto del piano di sicurezza da parte dei lavoratori, gravante sul coordinatore per la sicurezza, non può e non deve limitarsi ad una verifica superficiale, che non tenga conto delle molteplici ed indefinite situazioni di pericolo grave derivanti nei cantieri dalla violazione sistematica della normativa antinfortunistica.

7. Ciò premesso, è da ritenere che l’accertamento di responsabilità compiuto dalla Corte territoriale si sottragga alle censure che gli vengono mosse.

8. Al riguardo si deve, in primo luogo, ribadire che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017).

9. Si deve altresì ribadire che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 13395/2018; conforme, fra le molte: Cass. n. 15107/2013).

10. Resta, d’altra parte, non censurato, nella sua natura di concludente ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., il percorso motivazionale della sentenza impugnata, là dove la Corte ha ritenuto che il C. non avesse adempiuto l’obbligo, connesso alla funzione di coordinatore per la sicurezza, di vigilare attivamente sulla corretta osservanza delle prescrizioni del relativo piano, sospendendo le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori addetti, in situazioni nelle quali – come nel caso di specie – non vi erano connotazioni di occasionalità o di imprevedibilità; accertamento che la Corte, sulla base degli elementi fattuali già enucleati nella pronuncia rescindente, ha plausibilmente fondato, con adeguata motivazione: (a) sul fatto che non fosse mai stato contestato il tenore letterale del piano di sicurezza, trascritto nella sentenza di primo grado, nella parte in cui (art. 38) prevedeva che “il coordinatore per l’esecuzione dovrà controllare periodicamente che le macchine operanti non siano in qualche modo state modificate o manomesse”; (b) sul fatto che la manomissione della betoniera, sulla quale operava il lavoratore al momento dell’infortunio, era emersa in giudizio in termini oggettivi, dato che mancavano precauzioni o dispositivi di prevenzione e di salvaguardia; (c) sul fatto che l’attività di pulizia posta in essere dall’operaio doveva ritenersi attività tutt’altro che anomala, ma semmai di routine (il che portava ad escludere radicalmente che potesse ricorrere una ipotesi di c.d. “rischio elettivo”).

11. Come più volte precisato, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656/2011; conformi, fra le molte: n. 3513/2019; n. 1163/2020).

12. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con liquidazione delle spese di giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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