Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16870 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6083-2013 proposto da:

M.A. (OMISSIS), M.S. (OMISSIS), considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA POGLIANI

giusta comparso di costituzione di nuovo procuratore in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del suo Presidente Dott.

C.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24,

presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE SARDA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA, SANDRA

TRINCAS, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ANDREA POGLIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO per cessazione materia del contendere o rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S. ed M.A. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 5, del 10 gennaio 2012, pronunciata dalla Corte di appello di Cagliari.

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti della Regione Sardegna.

I M. avevano dedotto il comportamento colposo della Regione per aver violato la normativa comunitaria e avevano lamentato il danno subito per aver fatto affidamento sulla legalità e correttezza dell’operato della Regione, essendosi determinati alla stipulazione di mutui per via del contributo regionale. A sostegno della domanda, avevano precisato: che, nella qualità di imprenditori agricoli, avevano stipulato con il Banco di Sardegna mutui a tasso agevolato, nei quali la differenza di tasso era a carico della Regione; – che, successivamente, la Commissione della Comunità europea li aveva ritenuti in contrasto con la normativa degli aiuti di Stato; – che, di conseguenza, la Regione aveva sospeso il pagamento della differenza su di essa gravante e aveva chiesto il recupero; – che avevano dovuto ristrutturare il debito con la Banca, concordando un altro mutuo per la restituzione del capitale e degli interessi sino ad allora maturati.

La Regione autonoma della Sardegna si è difesa con controricorso.

2.All’udienza pubblica del 12 novembre 2015, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato irrituale costituzione con nuovo difensore essendo deceduto il precedente, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della data di udienza personalmente alle parti ricorrenti, in mancanza di eventuale sopravvenuta rituale costituzione con nuovo difensore.

In prossimità dell’odierna udienza, i ricorrenti hanno depositato rituale costituzione con nuovo difensore e depositato memorie. Anche la Regione ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le argomentazioni della Corte di appello si snodano attraverso un percorso logico che può così riassumersi.

E’ principio consolidato a livello comunitario che la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro comporti l’obbligo di risarcimento dei danni causati nell’ordinamento interno.

Secondo la Corte di giustizia (C 46/93; C 48/93), il giudice nazionale, nel verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del risarcimento secondo il diritto interno, deve accertare: – a) che sia stata violata una norma comunitaria preordinata a conferire diritti ai singoli; b) che la violazione sia manifesta e grave; – c) che sussista il nesso causale tra la violazione e il danno subito.

Nella specie, difettano i requisiti a) e c).

Quanto al profilo sub a), le norme comunitarie violate non attribuiscono al beneficiario dell’aiuto illegittimo alcuna posizione giuridica tutelata. Infatti, l’obbligo di comunicazione preventiva a fini di controllo concerne il rapporto tra Stato e Comunità europea (Costa/Enel del 1964). Il divieto di attuare le misure prima del controllo e dell’esito dello stesso è posto a tutela dei concorrenti del beneficiario dell’aiuto (come riconoscono gli appellanti), essendo volto ad evitare alterazioni anche temporanee del mercato in assenza di accertamento della compatibilità con il diritto comunitario. Finalità delle norme comunitarie violate non è impedire la soppressione di aiuti prima concessi, costituendo la soppressione l’effetto della tutela della concorrenza del mercato.

Quanto al profilo sub b), la mancanza del nesso di causa è decisiva e assorbente. Se la norma violata non è volta ad impedire l’evento la violazione costituisce mero antecedente storico occasionale.

Comunque, aggiunge la Corte di merito, il danno lamentato coincide con le somme da restituire e il riconoscimento dello stesso si sostanzierebbe in una concessione indiretta degli aiuti incompatibili con il mercato comune.

2. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., unitamente a difetti motivazionali, per non avere la Corte di merito ravvisato la sussistenza del nesso di causa tra il comportamento omissivo della Regione e il pregiudizio economico lamentato, sul presupposto che le norme di diritto comunitario violate non proteggono l’interesse del beneficiario dell’aiuto, ma dei concorrenti.

Si censura la sentenza per non aver considerato che nell’ordinamento, accanto alle norme di tipo cautelare, volte ad impedire un determinato evento, vi è un generale obbligo di non agire con imprudenza, negligenza, imperizia, (art. 2043 c.c.). Tanto più da parte delle amministrazioni pubbliche, sulla correttezza dell’operato delle quali i consociati ripongono affidamento; mentre la Regione, per il tramite dei propri uffici amministrativi avrebbe colpevolmente omesso tali adempimenti. Secondo i ricorrenti, sussisterebbe il nesso di causa perchè, secondo un giudizio controfattuale, se la comunicazione della legge fosse stata effettuata e la Regione si fosse astenuta dal dare attuazione alla legge, il danno non si sarebbe verificato.

La Regione controricorrente mette in evidenza: – che si tratta di mutui di assestamento, di consolidamento delle passività, che presuppongono un indebitamento pregresso (pari al 75% della produzione lorda vendibile) che trasferiscono sul lungo periodo; – che questi mutui avrebbero evitato il fallimento delle aziende le quali, per via dell’indebitamento, non avrebbero ottenuto dalle banche quei mutui neanche ai tassi di mercato, che sono quelli concordati, con una parte consistente a carico della Regione. Con la conseguenza che, anche dando rilievo all’affidamento, i beneficiari non hanno subito un danno, costituendo il mutuo di assestamento un beneficio per via della rateizzazione dell’indebitamento in un arco quindicennale.

2.1. Il motivo va rigettato sotto entrambi i profili di censura.

2.1.1. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato è ora contenuta nell’art. 107 (già art. 87 Trattato Istitutivo della Comunità Europea, TCE), art. 108 (già art. 88 TCE) e art. 109 (già art. 89 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), i quali si occupano, rispettivamente, della individuazione dei presupposti sostanziali degli aiuti compatibili e incompatibili con il mercato interno e delle modalità procedurali attraverso le quali la Commissione europea è chiamata ad accertare tale compatibilità o incompatibilità.

Dall’art. 107 cit. la giurisprudenza della Corte di Giustizia trae i requisiti costitutivi della nozione di aiuto incompatibile con il mercato interno e, dunque, vietato. L’aiuto è incompatibile quando – a) sul piano soggettivo, l’aiuto provenga dallo Stato o sia comunque attuato con risorse dello Stato; la riferibilità allo Stato va intesa in senso ampio, ricomprendendosi in essa tutte le misure disposte da autorità pubbliche, centrali, regionali o locali, territoriali e non territoriali, e persino dagli enti privati che svolgono una attività di interesse e rilevanza pubblica, come ad es. gli enti creditizi (C. giust., 14.11.1984, C-323/82, SA Intermills c. Commission of the European Communities; C. giust., 30.1.1985, C290/83; C. giust., 2.2.1988, C-67, C-68 e C-70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy 8V and others c. Commission of the European Communities); b) sul piano oggettivo, l’aiuto attribuisca un vantaggio economico all’impresa beneficiaria, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri (cc.dd. scambi intra-comunitari, C. giust., 15.12.2005, C-66/02, Italian Republic c. Commission of the European Communities) e falsando o minacciando di falsare in tal modo la concorrenza (non rilevano, dunque, gli aiuti ad imprese operanti in un mercato esclusivamente locale, i quali non sono idonei ad incidere sugli scambi tra Stati, C. giust., 21.1.1976, C- 40/75, Societè des produits Bertrand SA a Commission of the European Communities; C. giust., 21.3.1990, C-142/87, Kingdom of Belgium c. Commission of the European Communities; C. giust., 29.9.2000, T-55/99, Confederacion Espa fiala de Transporte de Mercancias (CETM) c. Commission of the European Communities); c) sul piano oggettivo, la misura sia selettiva, ossia benefici talune imprese o produzioni, con esclusione, pertanto, degli interventi generali di politica economica riguardanti tutte le imprese, i quali non soggiacciono al divieto ex art. 107 TFUE (C. giust., 29.1.1998, C-280/95, Commission of the European Communities c. Italian Republic).

L’art. 108 TFUE, nell’attribuire alla Commissione europea il compito di accertare la compatibilità o incompatibilità degli aiuti con il mercato interno a norma del precedente art. 107, stabilisce che, tanto nell’ipotesi in cui constati la predetta incompatibilità, quanto nell’ipotesi in cui accerti che l’aiuto è stato attuato in modo abusivo, la Commissione fissa un termine entro il quale lo Stato interessato deve procedere alla soppressione o alla modifica dell’aiuto (par. 2).

Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, tutti i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti; lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione della Commissione (c.d. clausola di sospensione o stand still) (par.3).

L’art. 109 TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può emanare tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione dei precedenti artt. 107 e 108. In attuazione di questa disposizione, è stato emesso dal Consiglio il Regolamento n. 659/1999, modificato dal Regolamento n. 734/2013 (c.d. “Regolamento di procedura”), il quale stabilisce che la notifica degli aiuti di Stato di nuova istituzione deve avvenire tempestivamente e deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare la loro compatibilità.

In mancanza di tempestiva notifica, nonchè delle informazioni che devono corredarla, l’aiuto si qualifica come illegale e legittima l’emissione, da parte della Commissione verso lo Stato membro, di un ordine di natura cautelare di procedere, in via provvisoria, al recupero dell’aiuto medesimo, in attesa della decisione di merito sulla compatibilità o incompatibilità dell’aiuto.

Ove all’accertamento dell’illegalità segua, in sede di decisione di merito (sempre necessaria, anche in ipotesi di omessa notifica, C. giust., 14.2.1990, C301/87, French Republic c. Commission of the European Communities; C. giust., 21.11.1991, C354/90, Federation Nationale du Commerce Exterieur des Produits Alimentaires and Syndicat National des Negociants et Transformateurs de Saumon c. French Republic), l’accertamento dell’incompatibilità dell’aiuto, la Commissione ordina allo Stato membro di procedere al recupero in via definitiva.

2.1.2. Alla luce della normativa comunitaria, quindi, costituisce aiuto non compatibile con il mercato interno tra gli Stati, il beneficio stabilito dalla legislazione nazionale – sia esso di carattere fiscale, sia esso di carattere contributivo-previdenziale, sia esso di altro genere (ad es., concorso pubblico nelle spese per investimenti o nella ristrutturazione dei debiti dell’impresa) – che sia in grado di influenzare, con effetti distorsivi, gli scambi tra Stati membri. Ne consegue che tanto il divieto generale, quanto le regole procedurali volte ad assicurarne l’effettività, sono funzionali alla tutela dell’interesse del mercato comune e alla salvaguardia della libera concorrenza negli scambi intracomunitari (in tal senso, ex multis, C. giust., 18.9.1980, C-730/79, Philip Morris Holland BV c. Commission of the European Communities; C. giust., 29.2.1996, C56/93, Kingdom of Belgium c. Commission of the European Communities; C. giust., 29.4.2004, C-159/01, Kingdom of the Netherlands c. Commission of the European Communities; C. giust., 29.4.2004, C159/01, Kingdom of the Netherlands c. Commission of the European Communities).

2.1.3. Pertanto, è corretta l’affermazione della Corte di merito, secondo la quale le norme comunitarie delle quali si è dedotta la violazione ad opera della Regione Sardegna (per avere essa omesso la notifica del progetto di aiuto contenuto nella L. R. n. 44 del 1988 e per averlo attuato senza che la Commissione europea si fosse potuta pronunciare) non sono volte ad attribuire diritti ai beneficiari degli aiuti illegittimamente attuati ma sono volte ad evitare illegittime alterazioni del mercato in assenza dell’accertamento della compatibilità dell’aiuto con il diritto europeo.

L’interesse che tali norme intendono tutelare non coincide, infatti, con l’interesse (individuale e di rilevanza privatistica) di specifiche categorie di soggetti ma coincide con l’interesse (superindividuale e di rilevanza pubblicistica) alla salvaguardia del mercato e della libera concorrenza.

E’ vero che, quale conseguenza riflessa di questa funzione pubblicistica si determina la nascita di posizioni soggettive giuridicamente tutelate anche in capo ai soggetti privati, lesi dalla violazione degli obblighi procedurali posti in capo allo Stato che attua un aiuto illegittimo. Ma, è altrettanto vero che questi soggetti vanno identificati, non nelle imprese beneficiarie dell’aiuto illegale, ma nelle imprese loro concorrenti, le quali, in quanto subiscano conseguenze pregiudizievoli per il proprio patrimonio in seguito all’illegittima alterazione del mercato, sono legittimate a dolersene nei confronti dell’autore della violazione.

2.1.4. Dall’applicazione dei principi ribaditi dalla Corte di Giustizia europea (tra le altre, sentenze 19 novembre 1991, Francovich e a.; 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du Pecheur e Factortame; 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kiibler), secondo cui la violazione del diritto comunitario, operata da uno Stato membro attraverso i propri organi legislativi, esecutivi o giurisdizionali, può dar luogo a responsabilità dello Stato medesimo nei confronti del singolo cittadino soltanto se la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti a singoli, la violazione sia stata manifesta e sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dal singolo, deriva che è infondata la pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti, atteso che la normativa comunitaria violata non era diretta a tutelare il diritto del singolo, ma l’interesse del mercato comune e la libera concorrenza negli scambi intracomunitari.

2.2. Secondo la censura prospettata dai ricorrenti, la Regione non avrebbe violato soltanto le norme comunitarie di natura procedurale volte ad assicurare la preventiva notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea (ed aventi la funzione, tipicamente cautelare, di impedire l’evento dell’indebita alterazione del mercato e della concorrenza), ma anche il più generale obbligo di non agire con imprudenza, negligenza e imperizia, fondato sull’art. 2043 c.c..

Obbligo da reputarsi particolarmente penetrante per le amministrazioni pubbliche, in ragione del legittimo affidamento che i consociati ripongono sulla correttezza del loro operato.

Il pregiudizio subito sarebbe, inoltre, la conseguenza immediata e diretta di tale violazione, in quanto se la comunicazione del progetto di aiuto fosse stata debitamente effettuata e la sua attuazione fosse stata posticipata alla decisione della Commissione europea, le conseguenze patrimoniali negative connesse con la necessità di proseguire il finanziamento a tasso pieno non si sarebbero verificate.

2.2.1. Anche tale profilo non ha pregio e va rigettato.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto medesimo solo quando esso sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 TCE (ora art. 108 TFUE). Le imprese beneficiarie hanno l’onere di vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell’aiuto, rientrando tale onere nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno. Soltanto quando questo onere sia stato debitamente assolto, le imprese beneficiarie possono invocare il loro legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto, dovendosi presumere non illegale e non incompatibile un aiuto attuato nel rispetto della procedura prevista dalla norma comunitaria. In mancanza di assolvimento del predetto onere, invece, nessun legittimo affidamento può essere invocato, in quanto l’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e tale soppressione ne presuppone la necessaria restituzione da parte del beneficiario, in modo che egli sia privato dell’indebito vantaggio di cui aveva usufruito nel mercato comune a danno dei concorrenti (C. giust., 20.03.1997, C-24/95; C. giust., 7.03.2002, C- 310/1999; C. giust., 15.12.2005, C-148/04; C. giust. 22.06.2006, C-182/03 e C-217/03).

L’orientamento della giurisprudenza comunitaria è stato recepito sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla giurisprudenza costituzionale.

2.2.1.1. Questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di aiuti di Stato, il principio del “legittimo affidamento” deve intendersi come affidamento non già, sic et simpliciter, nell’operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell’aiuto con le norme comunitarie. Pertanto tale principio è invocabile, da parte del privato beneficiario di aiuti non dovuti, solo se esso si fondi sull’avvenuto rispetto delle procedure previste dall’art. 93 TCE (ora art. 108 TFUE), atteso che un operatore economico normalmente diligente deve essere in grado di accertarsi se le procedure di legge per la concessione degli aiuti siano state o meno rispettate, senza che tale onere di informazione possa ritenersi subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali, ed anche se l’eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime (Cass. n. 4353 del 2003). L’orientamento è stato di recente (Cass. n. 6756 del 2012) ribadito affermandosi che, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 88 TCE (ora art. 108 TFUE), le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dello stesso ove sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione.

2.2.1.2. La Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della L. n. 62 del 2005, art. 27 (Legge comunitaria 2004) e D.L. n. 10 del 2007, art. 1 (disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), sollevate in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., ha evidenziato che le norme in questione non ledono gli evocati parametri costituzionali perchè, sebbene consentano il prelievo fiscale con riferimento a redditi imponibili formatisi molti anni prima, perseguono l’obiettivo di porre rimedio all’illecito comunitario commesso dal legislatore italiano mediante l’illegittima attribuzione ad alcuni contribuenti di esenzioni fiscali integranti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

L’inapplicabilità di questi aiuti – ha precisato la Corte Costituzionale – avrebbe dovuto essere rilevata dagli stessi beneficiari, gravando su di essi l’onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria prevista per la concessione delle misure, dovendosi inferire, in ipotesi di inottemperanza a tale onere, la non invocabilità, da parte dei beneficiari medesimi, di alcun legittimo affidamento su aiuti incompatibili con l’ordinamento europeo (Corte Cost. n.36 del 2009).

2.3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “In riferimento alla stipulazione di contratti di mutuo a tasso agevolato, per i quali la Regione, a carico della quale è prevista l’agevolazione, non abbia rispettato la normativa comunitaria che vieta gli aiuti di Stato a tutela della libera concorrenza nel mercato europeo, qualora gli aiuti siano stati revocati, i beneficiari non sono titolari di posizioni soggettive giuridicamente protette, tutelando la disciplina comunitaria l’interesse del mercato comune e la libera concorrenza negli scambi intracomunitari e, quindi, i soggetti concorrenti di quelli beneficiati; nè, per ottenere il risarcimento del danno, i beneficiari possono invocare il loro legittimo affidamento sulla correttezza dell’operato della Regione, qualora siano restati inottemperanti rispetto all’onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti”.

3. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 1223 c.c. unitamente a difetti motivazionali in ordine alla individuazione del pregiudizio lamentato.

Si censura la sentenza nella parte in cui rileva che il danno lamentato coincide con le somme da restituire e il riconoscimento dello stesso si sostanzierebbe in una concessione indiretta degli aiuti incompatibili con il mercato comune.

Si deduce un travisamento dei fatti, sostenendo che non si tratterebbe di concessione indiretta di aiuti perchè, senza le condizioni vantaggiose del tasso agevolato, non avrebbero stipulato il mutuo, atteso che non avevano necessità del mutuo per far fronte alle passività, già estinte con mezzi propri prima del finanziamento, e avrebbero fatto ricorso a mezzi propri per migliorare l’azienda e non certamente al mutuo a tasso pieno. Il motivo di censura è assorbito.

Le argomentazioni sul punto della Corte di merito sono non influenti rispetto al rigetto della domanda. Infatti, in mancanza di posizione giuridica tutelata dalle norme comunitarie e di tutela dell’affidamento, qualora chi ha beneficiato dell’aiuto comunitario non si sia attivato per controllare il rispetto della disciplina comunitaria prevista per la concessione delle misure, il danno lamentato non è neanche ipotizzabile. Solo per completezza di argomentazione si deve aggiungere che, nella specie, i mutui – come correttamente rileva la Regione – sono quelli cosiddetti di assestamento e, presupponendo un indebitamento pregresso, smentiscono in radice il presupposto della pretesa attorea secondo la quale, in mancanza dei benefici derivanti dagli aiuti, avrebbero fatto ricorso a mezzi propri per migliorare l’impresa e non avrebbero contratto i mutui.

4. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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