Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1687 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1687 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 27003-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ACME SRL;
– intimato –

2017
889

avverso

la

sentenza

o.

245/2009

della

0E4.4
COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
c onsiglio del 17/05r2017 dal

Umsigliere Dett.

ANTONIO

Data pubblicazione: 24/01/2018

FRANCESCO ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, avverso la sentenza, depositata il 30
settembre 2009, con la quale la Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la decisione di
primo grado che aveva accolto il ricorso della ACME s.r.l. avverso il
diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di
definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all’art. 9-bis della
fatto che i versamenti non risultavano capienti ed il condono non
poteva pertanto considerarsi perfezionato;
che il giudice di appello rilevava che la mancanza nell’art. 9-bis della
legge n. 289 del 2002, a differenza delle altre previsioni legislative
premiali, di una disposizione che facesse salvi gli effetti della sanatoria
nel caso di omesso o tardivo versamento delle rate successive alla
prima, non determinava l’inefficacia della definizione agevolata, ben
potendo tale lacuna essere colmata attraverso l’estensione, in via
analogica, del regime proprio di tutti i condoni previsti dalla legge n.
289 del 2002;
che la società contribuente non ha svolto difese;
che il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
che la notifica del ricorso per cassazione è stata ritualmente rinnovata
a mezzo posta elettronica certificata nei confronti del difensore in
appello della società contribuente (Cass. n. 20307 del 2016);
considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), del cod. proc. civ.,
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, comma 3,
9, comma 12, 9-bis, 15, comma 5, e 16, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Sostiene la ricorrente che erroneamente la
sentenza impugnata aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto
dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di definizione agevolata
formulata dalla società contribuente ai sensi dell’art. 9-bis I. n.
289/2002 sulla base di una interpretazione analogica del regime
proprio delle altre forme di condono previste dalla I. n. 289/2002,

legge 27 dicembre 2002, n. 289, motivato dall’Ufficio in ragione del

omettendo la C.T.R. di considerare che la definizione agevolata ex art.
9-bis cit. postulava l’integrale pagamento degli importi dovuti;
che il ricorso è fondato, alla luce del costante orientamento di questa
Corte (da ultimo, Cass. n. 417 del 2016), secondo cui che « il condono
previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9-bis, relativo alla
possibilità di definire gli omessi e/o tardivi versamenti delle imposte e
solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una
forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve
ritenersi per le fattispecie regolate dalla stessa L. n. 289 del 2002 negli
articoli 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto
potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi
con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Ne consegue che,
nell’ipotesi di cui all’articolo 9-bis, non essendo necessaria alcuna
attività di liquidazione, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, in ordine alla
determinazione del

quantum,

esattamente indicato nell’importo

specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del
comma 3, oltre agli interessi, il condono è condizionato dall’integrale
e tempestivo pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione
venga rispettata, essendo insufficiente il pagamento della sola prima
rata cui non segua l’esatto adempimento delle successive (ex plurimis:
Cass. n. 20745 del 2010; n. 19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n.
10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n. 9440 e n. 20435 del 2014; n.
420, n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n. 10583,
n. 10881 del 2015). Inoltre, la disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002,
articoli 8, 9, 15 e 16 – nella parte in cui tali disposizioni statuiscono
l’efficacia delle ipotesi di condono “premiale” da essi previste,
ancorché le rate successive alla prima non siano integralmente e
tempestivamente versate – è insuscettibile di applicazione analogica,
data la natura eccezionale delle disposizioni in materia di condono
4

delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il

(vedi, specialmente, Cass. n. 19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n.
25238 del 2013)»;
che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
società contribuente;
parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la società
contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1.800,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.

che le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le

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