Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16869 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/07/2010), n.16869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3130/2009 proposto da:

M.G., NELLA QUALITA’ DI SOSTITUTO PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– ricorrente –

contro

C.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso l’avvocato DI MAJO

Adolfo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SQUARCIA

EMANUELE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ADOLFO DI MAJO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con decreto dell’8-9 febbraio 2009, il Giudice tutelare del Tribunale di Roma – a seguito del ricorso di C.F., nata a (OMISSIS), e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma -, dichiarata aperta l’amministrazione di sostegno nei confronti della Signora C., nominò amministratrice di sostegno di quest’ultima l’Avv. G.P. e dettò particolari disposizioni – per la gestione dell’ingente patrimonio dell’amministrata – sia al segretario personale della stessa sia all’amministratrice di sostegno;

che avverso tale decreto la stessa C. propose reclamo alla Corte d’Appello di Roma, denunciando varie violazioni all’esercizio del suo diritto di difesa e lamentando che la scelta dell’amministratrice di sostegno era caduta su persona diversa da quella da lei stessa designata – Avv. Giancarlo Pizzoli – e che il Giudice tutelare aveva eccessivamente limitato la sua capacità di agire;

che, in contraddittorio con la nominata amministratrice di sostegno e con il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, la Corte adita, con decreto del 27 novembre-10 dicembre 2008, in parziale riforma del decreto impugnato, nominò, in sostituzione dell’Avv. G.P., amministratore di sostegno di C.F. l’Avv. Giancarlo Pizzoli, disponendo che questi assistesse l’amministrata per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e controllasse la gestione del patrimonio della stessa collaborando con il segretario personale della medesima, Dott. S.A.;

che avverso tale decreto il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che resiste, con controricorso, C.F..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

in via preliminare, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè l’illustrazione di tutti i motivi di ricorso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ancora applicabile alla specie, ratione temporis;

che tale omissione comporta – anche secondo “diritto vivente” – l’inammissibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, la sentenza n, 19444 del 2009, pronunciata a sezioni unite);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio, promosso dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, in quanto, secondo diritto vivente, riguardo ai procedimenti in cui è parte, l’ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nel quale risulti soccombente, trattandosi di un organo pubblico propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali diversi da quelli svolti dalle parti private ed esercitati per dovere di ufficio nell’interesse pubblico (cfr. le sentenze nn. 5165 e 21945 del 2004, 5079 del 2005, tutte pronunciate a sezioni unite, nonchè, da ultimo, la sentenza n. 3824 del 2010).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, l’11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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