Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16869 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19519/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Gruppo Intini s.p.a. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Toscana – Firenze n. 83/25/2014, pronunciata il 17 gennaio 2014 e

depositata il 20 gennaio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021

dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. La società contribuente S.M.A. s.p.a., società consolidata del Gruppo Intini s.p.a., veniva attinta da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 ed avente ad oggetto la tassazione di gruppo in rapporto alle perdite pregresse. Veniva infatti imputato alla consolidata SMA il duplice utilizzo di una somma, con l’effetto di trasferire dapprima, alla società consolidante Gruppo Intini s.p.a., un reddito pari a zero perchè compensato con delle perdite, per poi trasferire alla consolidante una delle proprie perdite pregresse. Di tal via aveva dato luogo ad una rettifica in diminuzione del reddito della consolidante con l’effetto di abbattere l’imponibile di gruppo in violazione del TUIR, art. 118, comma 2 e art. 122, i quali consentono di utilizzare le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale esclusivamente per compensare i redditi delle società che le ha prodotte.

2. La società consolidante, Gruppo Intini s.p.a., proponeva ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva dopo aver rigettato le difese dell’Ufficio.

3. L’appello promosso dall’Amministrazione finanziaria non sortiva miglior sorte, venendo rigettato dalla Commissione tributaria regionale.

4. Propone ora ricorso per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge due motivi di censura. Rimane intimata il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo la difesa erariale lamenta la violazione dell’art. 122 TUIR, comma 1, lett. a), e dell’art. 118 TUIR, comma 2, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1 In buona sostanza censura l’illegittimità della sentenza per non aver la CTR fatto buon governo del disposto di cui all’art. 118 TUIR, comma 2, avendo consentito alla società consolidante di utilizzare le perdite pregresse subite dalla consolidata, nonostante il divieto previsto dalla disciplina in commento. Secondo la CTR, infatti, non sarebbe identificabile alcuna norma atta a impedire il trasferimento alla consolidante della rettifica in diminuzione del reddito della consolidata. Al contrario, secondo l’Avvocatura dello Stato la norma in commento consentirebbe l’utilizzazione di dette perdite soltanto dalla parte che le ha prodotte. E ciò sia per evitare condotte elusive (con il sorgere di società create ad hoc per l’utilizzo delle predette perdite), sia perchè l’adesione al regime consolidato resta pur sempre una scelta che, una volta operata, impedisce di fruire dei vantaggi di più regimi.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 118 TUIR, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1 Segnatamente, il patrono erariale censura la sentenza nella parte in cui afferma che il trasferimento delle perdite delle consolidate alla consolidante costituirebbe il regime ordinario e fisiologico. La ricorrente svolge dunque la seconda censura per mero tuziorismo, concretando quest’ultima la naturale prosecuzione della statuizione impugnata con il primo motivo. Ed a tal fine evidenzia che la norma in commento depone nel senso diametralmente opposto a quello sancito dalla CTR, prevedendo l’art. 118 TUIR, comma 2, l’intrasferibilità assoluta dalla consolidata alla consolidante.

I due motivi, strettamente connessi tra loro, vanno trattati congiuntamente.

Essi sono entrambi fondati.

3. La questione è già stata affrontata da questa Corte che, in materia, ha così stabilito: “Nel bilancio consolidato il gruppo non ha soggettività giuridica, ma le società che lo compongono conservano la loro soggettività, sia ai fini della determinazione del reddito che della responsabilità. La società consolidata, che esercita l’opzione per la tassazione di gruppo, con elezione di domicilio presso la controllante (art. 119 Tuir), è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi, mentre la consolidante provvede, oltre che a presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, anche alla liquidazione della imposta del “gruppo”. L’art. 118 Tuir, dispone, infatti, che “L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117, comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante”. Si precisa nell’art. 118 Tuir, che “al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo”. Quanto agli obblighi della società controllata l’art. 121 Tuir, prevede che questa “deve compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti di imposta spettanti”. La dichiarazione dei redditi della consolidata va comunicata sia alla Agenzia delle entrate che alla consolidante. (…..). Le società aderenti al consolidato, dunque, mantengono l’obbligo di determinare autonomamente il proprio imponibile secondo le regole ordinarie. Pertanto, ciascuna consolidata, come pure la consolidante, deve quantificare il proprio reddito (o la propria perdita) e presentare la propria dichiarazione nei termini e secondo le modalità ordinarie. Tuttavia, per consentire il consolidamento degli imponibili, e, di conseguenza, la liquidazione dell’unica imposta dovuta dal gruppo, la dichiarazione della consolidata non prevede la determinazione dell’imposta, che invece avverrà esclusivamente nella dichiarazione della consolidante, cui competono gli obblighi di determinazione dell’imponibile consolidato e di liquidazione dell’imposta di gruppo. Nelle singole dichiarazioni delle consolidate, ma anche della consolidante, devono indicarsi oltre al proprio reddito complessivo, anche le ritenute subite, le detrazioni di imposta operate, i crediti di imposta spettanti, gli acconti eventualmente versati in via autonoma, le eccedenze Ires e le eccedenze di imposta diverse dall’Ires, trasferite al consolidato per il loro utilizzo in compensazione “orizzontale”. La dichiarazione delle consolidate non prevede la liquidazione del tributo, ma solo la quantificazione dell’imponibile. Peraltro, le uniche perdite utilizzabili nel consolidato sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime, mentre quelle anteriori all’esercizio dell’opzione sono sottratte al regime di circolazione delle perdite proprie del consolidamento; pertanto, le consolidate devono, dapprima, compensare le perdite anteriori all’ingresso nel consolidato con il proprio reddito, per poi trasferire il “saldo”, se positivo, alla consolidante. Se le perdite sono superiori agli – imponibili positivi, sarà trasferito alla consolidante un “reddito nullo”, mentre l’eccedenza di perdite verrà riportata nell’esercizio successivo per il recupero. Con riferimento agli obblighi della controllante si prevede all’art. 122 Tuir, che “la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo”. Nella determinazione dell’imponibile complessivo, dunque, la capogruppo deve sommare i redditi e ridurre le perdite riferibili alle società controllate diverse da quelle prodotte in periodi precedenti al consolidamento (art. 118, comma 2), e provvedere, poi, a rettificare il risultato così determinato tenuto conto degli interessi passivi indeducibili in capo alle società controllate. In particolare, l’art. 96, comma 7, dispone che detti interessi, se indeducibili per le società aderenti al consolidato, possono però essere utilizzati per ridurre il reddito di gruppo quando altre società partecipanti al consolidato stesso hanno conseguito un risultato operativo lordo non utilizzato in proprio, in tutto o in parte ai fini della deduzione. La dichiarazione del reddito consolidato è, allora, non l’espressione reddituale di un presupposto unitario autonomo, realizzato dal gruppo, ma rappresenta la sintesi dei redditi prodotti dai singoli soggetti appartenenti al gruppo. Non è, quindi, espressione della capacità contributiva del gruppo, ma è la sintesi di capacità contributive individuali. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 bis (rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale), poi, “le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari Cass., n. 28356 del 2019)” (Cfr. Cass., V, n. 4416/2020).

3.1 Nel caso in commento è incontroverso che la CTR abbia ritenuto l’assenza di qualsivoglia divieto al trasferimento della rettifica in diminuzione del reddito dalla consolidata alla consolidante in presenza di perdite pregresse. La decisione del giudice d’appello non appare però conforme ai principi stabiliti da questa Corte, secondo cui, come detto, le uniche perdite utilizzabili nel consolidato sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime, mentre quelle anteriori all’esercizio dell’opzione sono sottratte al regime di circolazione delle perdite proprie del consolidamento.

I due motivi di ricorso sono pertanto fondati e il ricorso va conclusivamente accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perchè faccia corretta applicazione dei prefati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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