Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16868 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 32970/2006 proposto da:

M.F.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VISCONTI Dario,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 11, presso l’avvocato DE

PRIAMO FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RANALLI Anna

Maria, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

che con ricorso notificato in data 13.11.06, M.F. Mi.ha.im.la.se.61.de.Co.d’.

d.c.n.c.d.s.t.i.Madonna e.l.

c.Di Giammartino ,.i.a.p.q.d.r.

d.d.q.e.i.p.r.d.s.d.

t.d.i.d.3.a.s.a.c.d.

Ma.Fr.Mi. l’assegno mensile di mantenimento in favore della D.G. nella somma di Euro 600,00 e nella somma di Euro 500,00 ciascuno quello dovuto per il mantenimento del figlio A. e della figlia Al.;

che, con atto depositato in cancelleria, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che la resistente ha accettato la rinuncia;

che il giudizio, distinto con il n. 32970/06, è stato discusso all’udienza del 30.6.10;

che il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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