Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16868 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 10/08/2016), n.16868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15517-2013 proposto da:

F.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NARDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 491/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel febbraio 2008, F.P. convenne in giudizio il Comune di Reggio Calabria per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti (lesioni personali e danni materiali al mezzo) a causa della caduta in una buca situata sulla strada e non segnalata, mentre percorreva la via Carrubara-San Cristoforo, in data (OMISSIS).

Si costituì il Comune di Reggio Calabria contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1488/2010, rigettò la domanda.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 491 del 3 dicembre 2012. La Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda ex art. 2043 c.c., effettuata dal giudice di prime cure, sia per l’espressa deduzione in citazione, e nei successivi atti di causa, di soli elementi di fatto rilevanti ex art. 2043, sia per la espressa qualificazione operata in domanda dall’attore. Ha poi ritenuto non ricorrere i presupposti dell’insidia perchè la buca era ben visibile.

3. Avverso tale decisione, F.P. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi.

3.1. Il Comune, regolarmente intimato, non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 190 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Lamenta il F. che la sentenza impugnata è stata emessa in data anteriore al termine di legge concesso per il deposito della comparsa conclusionale all’unica parte costituita in giudizio. Infatti, come riscontrabile dai verbali di causa all’udienza del 20 settembre 20012 il ricorrente precisava le conclusioni ed il collegio tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Il termine per il deposito sarebbe perciò spirato il 19 novembre, data in cui è stato depositato l’atto di cui sopra. In data 3 dicembre, veniva depositata la sentenza che riportava espressamente che la decisione assunta dalla Corte d’Appello è stata emessa nella camera di consiglio del 15 novembre 2012.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

In assenza di prova di un concreto pregiudizio subito dal ricorrente, sussiste difetto di interesse all’impugnazione in relazione alla censura con cui si faccia valere l’apposizione, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., di una data di pubblicazione della sentenza diversa da (e precedente a) quella di deliberazione della stessa (Cass. 9722/2013).

A parte l’evidenza dell’errore materiale, il ricorrente aveva l’onere di riportare i passi della conclusionale di cui la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto.

Del resto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Cass. n. 18635/2011). Inoltre i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale, sicchè quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal giudice di merito nella forma della sentenza e non dell’ordinanza, l’impugnazione è inammissibile (cass. n. 15676/2014).

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente sostiene che il giudice del merito ha errato perchè ha escluso che la domanda risarcitoria formulata potesse essere qualificata in termini diversi da quelli caratterizzanti l’ambito applicativo dell’art. 2043 c.c.. La motivazione si fonda sul falso presupposto che l’attore abbia cristallizzato la propria pretesa solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., basandosi su elementi labili ed irrilevanti ai fini della individuazione e qualificazione della causa petendi. Così facendo ha violato ha violato il principio dispositivo sostanziale sotteso, tra gli altri, agli artt. 112 e 113 c.p.c..

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia conseguente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Corte d’Appello non ha motivato alle censure mosse in sede di gravame. La Corte non fornisce alcuna motivazione idonea a spiegare perchè l’espressione incidentalmente utilizzata in citazione sia stata ritenuta idonea a superare tutti gli altri dati testuali e le condotte inequivoche che deponevano in senso totalmente contrario alla originaria linea interpretativa del Tribunale.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati insieme perchè strettamente connessi, in quanto sotto profili diversi, lamentano le stesse doglianze e sono entrambi infondati.

Occorre evidenziare che come è noto, la qualificazione della domanda spetta al giudice del merito, ma, in ogni caso, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice di primo grado, prima, e poi quello di appello, hanno qualificato la domanda ai sensi del 2043 sulla base non solo della espressa qualificazione operata dall’attore ma anche sugli elementi di fatto riportati rilevanti solo ex art. 2043 c.c.

Inoltre il terzo motivo presenta un deficit di autosufficienza perchè fa riferimenti generici ad atti e documenti senza nè riportarne il contenuto nè dove sono stati depositati (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il giudice del merito ha errato nella valutazione di merito degli elementi dedotti a sostegno della domanda introduttiva e soprattutto sulla corretta valutazione dell’onere probatorio.

Motivo inammissibile.

Il ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

5. In considerazione che il Comune intimato non ha svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

– la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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