Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16867 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 10/08/2016), n.16867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12678-2013 proposto da:

ANAS SPA – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE, (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

è difesa per legge;

– ricorrente –

contro

D.M.P., D.M.D.;

– intimati –

D.M.P. in qualità di erede di U.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PARDO CELLINI giusta procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE (OMISSIS), D.M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 689/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DE MAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi, compensazione delle spese e statuizione sul contributo

unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l’A.N.A.S. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per le lesioni riportate a seguito della caduta dal proprio ciclomotore. Dedusse che, mentre percorreva alla guida del mezzo la SS (OMISSIS), sbandava a causa di un dislivello – non segnalato – esistente tra il manto stradale e il ciglio della strada.

Nel contraddittorio con l’A.N.A.S., acquisita documentazione ed espletata prova testimoniale, il Tribunale, ritenuta la esclusiva responsabilità della convenuta, la condannò al pagamento della somma di Euro 174.762,95, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Proposto gravame dall’A.N.A.S., la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 24.5.2012, nel contraddittorio con D.M.P. e D.M.D. (eredi di U.L.), ritenuto il concorso di colpa della U. nella misura del 50%, ha rideterminato in Euro 105.893,76 la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dall’A.N.A.S., condannandola al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e compensando tra le parti la residua metà. Contro la suddetta sentenza l’A.N.A.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

D.M.P. resiste con controricorso e propone contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi.

D.M.D. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con primo motivo del ricorso principale L’A.N.A.S. denuncia contraddittorietà delle motivazioni in riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie di primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Censura la ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale aveva escluso la presenza sui luoghi del sinistro di segnaletica orizzontale delimitante la carreggiata sulla base delle dichiarazioni rese dall’ing. P., teste indicato dall’A.N.A.S., poichè questi aveva “fatto riferimento solo a quanto al medesimo risultava, senza tuttavia poter affermare di aver potuto verificare di persona la presenza delle striscia longitudinale di delimitazione del margine della carreggiata”, senza considerare che il teste aveva anche dichiarato di essersi recato due volte a settimana sul posto e che pertanto non poteva non essere a conoscenza della esistenza di tale segnaletica.

Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e omissione delle motivazioni in ordine all’esistenza dell’insidia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Assume la ricorrente che la pacifica presenza sul posto di segnaletica verticale indicante banchina cedevole escludeva la concreta possibilità che il dislivello costituisse un pericolo occulto integrante insidia.

Con il terzo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione riguardo alla sussistenza del nesso di causalità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce la ricorrente che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto provato il nesso di causalità sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Lari, il quale si era limitato ad affermare di aver visto U.L., alla guida del proprio ciclomotore, cadere e di aver poi, notando il dislivello tra strada e banchina, sulla base di una propria soggettiva valutazione, attribuito alla presenza del dislivello la causa della caduta.

2. I tre motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

La ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si è limitata ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie come accertate e ricostruite dalla corte di merito. Le censure formulate dalla ricorrente sono inaccoglibili poichè la valutazione delle risultanze probatorie non meno che il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri (così come la scelta, fra le deposizioni da essi rese, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione), involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo – sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica – dell’esame e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, come se il giudizio di cassazione fosse un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno al giudizio di cassazione).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale D.M.P. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Deduce che erroneamente la corte territoriale aveva presunto la corresponsabilità, nella misura del 50%, di U.L. nella causazione del sinistro, nonostante il danno fosse stato determinato in via esclusiva dal dislivello, di per sè insidioso e pericoloso, esistente tra la carreggiata e la banchina.

Il motivo è infondato, avendo la corte di merito, con accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, stabilito in concreto il concorso causale del danneggiato nella determinazione del sinistro.

4. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Lamenta il ricorrente incidentale che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l’attrice avesse abbandonato la domanda di integrale risarcimento del danno. Mentre dal verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni si desumeva soltanto una presunzione di abbandono della domanda non riproposta, presunzione che risultava tuttavia superata stante l’inequivoco tenore della comparsa conclusionale.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il D.M. riprodotto testualmente il verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni, nè indicato con precisione il suo contenuto, non consentendo in tal modo a questa Corte di effettuare il dovuto controllo sulla congruità delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Si osserva, peraltro, che la corte di merito è pervenuta a determinare in concreto la concorrente responsabilità della danneggiata sulla base delle risultanze istruttorie, e non per il sol fatto della contestata limitazione quantitativa della domanda risarcitoria.

5. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), in relazione alla omessa valutazione da parte della corte di merito in ordine all’attendibilità del teste ing. P..

Per disattendere la doglianza è sufficiente qui richiamare le argomentazioni innanzi espresse in riferimento all’esame del ricorso principale, con specifico riguardo agli apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito circa la valutazione dell’attendibilità dei testi e la scelta delle deposizioni ritenute più idonee a sorreggere la decisione.

6. Conclusivamente, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ricorrente principale e)il ricorrente incidentale sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA