Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16866 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16866 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 8587/12 proposto da:
Comune di Ostellato, in persona del suo Sindaco
tempore,

pro

elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte

Zebio n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Marcello e
Cecilia Puritano che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Marco Zanasi, lo rappresentano e difendono giusta
delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 24/07/2014

ricorrente

Vca

contro

Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara – già
Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San
Giorgio – in persona del suo Presidente

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 195,

9\L

presso lo Studio dell’Avv. Sergio Vacirca, che con
l’Avv. Gian Paolo Nascetti, anche disgiuntamente, lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso

controricorrente e ricorrente incidentale

Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
14 giugno 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 giugno 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Marco Zanasi, per il ricorrente;
udito l’Avv. Sergio Vacirca, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
raccoglimento

del

ricorso

principale

e

l’inammissibilità di quello incidentale.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 89/15/11, depositata il 14
giugno 2011,

la Commissione Tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, respinto l’appello del Comune di
Ostellato (FE), confermava la decisione n. 20/02/08
della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara che
aveva accolto il ricorso del contribuente Consorzio di
Bonifica della Pianura di Ferrara avverso l’avviso di
accertamento n. 886/2006 a mezzo del quale veniva
2

avverso la sentenza n. 89/15/11 della Commissione

recuperata ICI non dichiarata anno 2002 relativa a nove
“impianti idrovori”.
Dopo aver stabilito la natura di “persona giuridica
pubblica” del contribuente Consorzio; dopo aver
accertato che tutte le opere di bonifica “erano
intestate catastalmente al Demanio, quale ente

usufruttuario”; dopo aver ritenuto che l’Agenzia del
Territorio avrebbe dovuto “sopprimere le categorie A/5,
A/6 e B/7, istituendo la categoria E – Immobili a
destinazione particolare (dalla categoria El alla
categoria 59) che comprende anche gli immobili della
specie”; dopo aver osservato che “il Consorzio
provvedeva alla salvaguardia idraulica del territorio”;
dopo aver rilevato che secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte le “risultanze catastali” avevano
“valenza meramente indiziaria” relativamente agli
“aspetti che inerivano la natura e titolarità del
diritto”; la CTR, così statuiva: gli “immobili sono
posseduti dal Consorzio e sono utilizzati per compiti
istituzionali del Consorzio stesso per cui ai sensi
dell’art. 2, comma 7, 1. n. 136/2001, fatte salve
eventuali esenzioni, non rinvenute nel corso
dell’esame, l’imposta richiesta dal Comune di Ostellato
non trova fondamento”.
Contro la sentenza della CTR, il Comune di Ostellato
(FE) proponeva ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.

3

proprietario e al Consorzio di Bonifica come

Il contribuente Consorzio resisteva con controricorso,
a sua volta proponendo ricorso incidentale affidato a
cinque motivi.
Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di
depositare memoria.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di

Ostellato (FE) censurava la sentenza ai sensi dell’art.
360, comma l, n. 4, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Nullità della sentenza per extrapetizione o, in
subordine, ultrapetizione; violazione dell’art. 112
c.p.c.”; questo perché, secondo il Comune, la CTR
avrebbe “respinto l’appello per la sola ragione che gli
immobili oggetto di accertamento sono classificati o
classificabili in categoria
ICI”;

laddove,

invece,

E,

e, come tali, esenti

sosteneva il Comune,

il

contribuente Consorzio, con il ricorso proposto davanti
alla CTP, aveva impugnato l’avviso soltanto per
“Inassoggettabilità degli immobili ICI per difetto di
legittimazione passiva del ricorrente ai sensi degli
artt. 1 e 3 ed in quanto esenti ai sensi dell’art. 7,
coma 1, lett. a), d.lgs. 504/92”; a giudizio del
Comune, pertanto, la CTR avrebbe pronunciato su di una
causa di esenzione non domandata, con ciò incorrendo
nel vizio di extra vel ultra petizione.
2.

Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di

Ostellato (FE) censurava la sentenza ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Insufficienza

della

motivazione

4

circa

fatti

1.

controversi e decisivi per il giudizio”; questo perché,
secondo il Comune, la CTR non avrebbe dato conto del
percorso logico che l’aveva condotta a ritenere “che
gli immobili del Consorzio oggetto di accertamento
sarebbero esenti ICI perché classificabili in categoria
E”.
I

motivi,

che

debbono

essere

trattati

congiuntamente, perché dipendono dalla soluzione
d’un’identica questione, sono inammissibili.
Difetti, entrambi i riassunti motivi non colgono
l’effettiva

ratio decidendi

dell’impugnata sentenza

(Cass. sez. III n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n.
23946 del 2011); e, invero, come si è avuto cura di
trascrivere nella narrativa del presente, la CTR ha
giudicato che gli “impianti idrovori” non fossero
assoggettabili a ICI esclusivamente a cagione
dell’inapplicabilità dell’art. 2, comma 7, l. n.
136/2001, norma che disponeva il trasferimento in
proprietà agli enti di Bonifica di immobili già
demaniali; e, quindi, che il contribuente Consorzio non
poteva essere assoggettato a ICI soltanto per la
ragione che i ridetti “impianti idrovori” erano dallo
stesso semplicemente “utilizzati per compiti
istituzionali”, senza perciò averli in proprietà, bensì
soltanto “possedendoli”; e, anzi, la CTR ha addirittura
espressamente escluso che esistessero altre “eventuali
esenzioni, non rinvenute nel corso dell’esame”.
4. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di
Ostellato (FE) censurava la sentenza ai sensi dell’art.

5

3.

360, comma l, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Violazione di norme di diritto artt. l, 2, 3, 5 e 7,
comma 1, d.lgs. 504/92; art. 2697 c.c.”; questo perché,
secondo il Comune, il contribuente Consorzio era
indicato in catasto come usufruttuario degli “impianti
idrovori”, quindi tra i soggetti d’imposta ai sensi

Comune, difatti, l’indicazione catastale di usufrutto
era da considerarsi dirimente.
Il motivo è, con le precisazioni appresso, fondato. In
effetti, deve essere a riguardo rammentata la
giurisprudenza di questa Corte, orientata nel senso di
ritenere possibile l’accoglimento del ricorso per
ragioni giuridiche diverse da quelle esposte nei
motivi, in forza del principio

_tura nov2:t curia,

per

cui la diversa qualificazione del fatto non comporta
immutamento del mezzo e in simmetria con l’art. 384,
comma 4, c.p.c. (Cass. sez. VI n. 10841 del 2011; Cass.
sez. III n. 6935 del 2007).
Deve essere perciò preliminarmente osservato che
soggetti passivi ICI sono quelli indicati all’art. 3
d.lgs. n. 504 cit., quindi il proprietario o chi abbia
un diritto reale o il concessionario. Tanto premesso,
va considerato che ai sensi dell’art. 2, comma l, lett.
e), r.d. n. 215 cit. erano in effetti di competenza
dello Stato, secondo l’ulteriore più programmatica
previsione contenuta all’art. 859 c.c., “in quanto
necessari ai fini generali della bonifica: … e) le
opere di difesa dalle acque, di provvista e

6

dell’art. 3, coma l, d.lgs. n. 504 cit.; secondo il

utilizzazione agricola di esse”. Pertanto, le opere
idrauliche in parola appartenevano inequivocabilmente
al demanio statale (Cass. sez. un. 8225 del 2007; Cass.
sez. I n. 683 del 1980); e, questo, nonostante la loro
manutenzione fosse stata affidata agli obbligatori
Consorzi di bonifica dopo la “consegna” ex lege degli

215 cit. e cioè a seguito dell’emanazione del “decreto
di compimento dei singoli lotti”. E’ vero, come
osservato dal Consorzio contribuente, che l’indicazione
catastale non può esser costitutiva di diritti reali né
provare definitivamente i medesimi, in mancanza di
legge o negozio che abbiano stabilito un diritto di
usufrutto o altro diritto reale a favore del Consorzio
contribuente ai sensi dell’art. 978 c.c. e in deroga
all’art. 823, coma l, c.c. (Cass. sez. trib. n. 22972
e n. 22973 del 2010). Cosicché è vero quanto affermato
dal contribuente Consorzio, in contrasto con la CTR,
per cui in assenza di un diritto di usufrutto stabilito
a favore del Consorzio contribuente sugli “impianti
idrovori”, non poteva trovare applicazione la
rammentata disposizione contenuta all’art. 2, coma 7,
1. n. 136 cit., norma per il quale “Sono trasferiti a
titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai
sensi dell’articolo 59 delle norme approvate con regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i
fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti costituito il
diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi”. Ciò

7

stessi avvenuta ai sensi degli artt. 16 e 18 r.d. n.

che permette altresì di comprendere il successivo
trasferimento a Comuni, Provincie e Regioni, ai sensi
dell’art. 5 d.lgs. n. 85 cit., dei “beni appartenenti
al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le
opere idrauliche e di bonifica di competenza statale,
come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947

Disposizione, quella appunto contenuta nell’art. 5
d.lgs. n. 85 cit., che trova il suo presupposto logico
nel mantenimento del carattere demaniale delle opere di
bonifica. Tuttavia va evidenziato che la legge, cioè i
ridetti artt. 16 e 18 r.d. 215 cit., ha provveduto a
“consegnare” gli “impianti idrovori” al contribuente
Consorzio; Consorzio che, quindi, non era affatto un
semplice incaricato della loro manutenzione, ma bensì
il concessionario

ex lege degli stessi; ciò che anche

spiega perché i proventi che derivano dalle opere di
bonifica in discussione “passano al consorzio di
manutenzione” secondo la previsione contenuta all’art.
100, comma 2, r.d. n. 215 cit. e l’esigenza
amministrativa di iscriverli a catasto come
usufruttuari al fine di assoggettarli all’imposta.
Nella sostanza, è la legge che ha dato in concessione
ai Consorzi gli “impianti idrovori”, i quali sono
perciò assoggettati all’imposta ai sensi dell’art. 3,
coma 2, d.lgs. n. 504 cit., siccome modificato ex art.
18 1. 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Assorbito il quarto motivo.

8

del codice civile e dalle leggi speciali”.

6. Il ricorso incidentale del Consorzio contribuente,
essendo

stato

proposto

dalla

parte

totalmente

vittoriosa, è inammissibile per difetto di interesse
(Cass. sez. trib. n. 23548 del 2012; Cass. sez. lav. n.
7057 del 2010).
7. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la

rigetto del ricorso con il quale il Consorzio ha
introdotto la lite fiscale.
8.

Sussistono

giusti

motivi

per

compensare

integralmente le spese processuali dei gradi di merito;
con riguardo invece alle spese di legittimità, le
stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come i

iEPOSITATO IN CANCELLERIA

l

L

dispositivo.

2 4 LUi.,201,4

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il terzo
motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e
dichiara assorbito il quarto; dichiara inammissibile il
ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e
decidendo nel merito,

respinge il

ricorso del

contribuente Consorzio; compensa integralmente le spese
dei gradi di merito; condanna il Consorzio a rimborsare
al Comune le spese del presente, che si liquidano in
2.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese generali e

Funz
a accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 giugno 2014

controversia deve esser qui definita nel merito col

Niag*

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