Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16866 del 10/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 10/08/2020), n.16866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27062-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MONTECO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata

e difesa dall’avvocato VALERIA GALASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1694/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/08/2014 R.G.N. 1632/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Monteco s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Brindisi di dichiarare illegittima la richiesta di pagamento delle differenze sui premi assicurativi versati avanzata dall’INAIL il 24 maggio 2010 unitamente al provvedimento di variazione dell’inquadramento nel settore terziario e non più industria con decorrenza dal 18 maggio 2004, in relazione alla SOGEA s.r.l., società incorporata in tale data dalla Monteco s.r.l.;

il Tribunale ha accolto la domanda e, a seguito di impugnazione di tale decisione da parte dell’INAIL, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione rilevando che, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.M. 12 dicembre 2000, l’INPS non aveva effettuato alcuna modifica della classificazione nel settore terziario, ai fini previdenziali e contributivi, delle aziende Monteco e Sogea, mentre la rettifica disposta dall’INAIL era stata determinata dall’erroneo inquadramento nel settore industria operato dallo stesso INAIL e non alla luce della classificazione disposta dall’INPS;

da ciò l’inapplicabilità del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 che consente l’efficacia retroattiva del nuovo inquadramento INAIL solo se lo stesso è dettato dalla necessità di adeguarsi all’inquadramento posto in essere dall’INPS; peraltro, anche a voler ampliare l’applicabilità della disposizione includendovi l’ipotesi della rettifica disposta per la mera necessità di adeguarsi all’inquadramento dell’INPS L. n. 88 del 1989, ex art. 49 a prescindere da variazioni disposte dall’INPS, in ogni caso il principio di generale irretroattività della legge (art. 11 preleggi) impedirebbe di applicare il D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 a fattispecie i cui elementi costitutivi non si siano integralmente verificati successivamente all’entrata in vigore dello stesso D.M.;

per la cassazione della sentenza ricorre l’INAIL con un solo articolato motivo, cui resiste la società;

per Monteco s.r.l., in sostituzione dell’avvocato Cataldo Motta, deceduto, si è costituita l’avvocata Valeria Galassi;

entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un solo motivo l’INAIL denunzia violazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 2, violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49 violazione del D.Lgs n. 38 del 2000, art. 2, comma 1, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando la decisione impugnata nella parte in cui è stato escluso ogni effetto retroattivo dell’avvenuta rettifica dell’inquadramento tariffario operato d’ufficio;

l’istituto ricorrente sostiene che nel caso di datori di lavoro soggetti, come nel caso di specie, alla classificazione aziendale INPS, una volta accertato, da parte dell’INAIL, il diverso inquadramento operato da altro ente, non può che procedersi alla riclassificazione della gestione tariffaria della ditta, secondo le disposizioni di cui al D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, e che il provvedimento di rettifica ha effetto retroattivo e decorre dalla data del provvedimento dell’INPS, recepito in sede di rettifica dall’INAIL;

il motivo è infondato;

invero, questa Corte (Cass. n. 19785 del 9.8.2017; Cass. n. 18185 del 2019) ha avuto modo di affermare che “in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inail sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice”;

in effetti, con riferimento all’ipotesi contemplata dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dallo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14 e 16 – che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio – sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8;

allorquando il citato art. 14, comma 3 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell’INPS, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del “provvedimento adottato” ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’INAIL;

quindi è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’INAIL (in tal senso v. anche Cass. Sez. Lav. n. 19979 del 10.8.2017, nonchè Cass. Sez. lav. n. 9227 del 13.4.2018);

il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l’art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione, ciò in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro) e coerentemente con il D.M. 12 dicembre 2000, art. 16 (per la rettifica d’ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione;

soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui al citato D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) posto che in entrambe le disposizioni, al comma 2, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;

analoga disposizione è prevista dalle norme di cui allo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 15 e 17 rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;

pertanto, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 10,000,00, per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2020

 

 

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