Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16866 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 10/08/2016), n.16866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21934-2013 proposto da:

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIA 424, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CIAFFI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 412/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

RUTIGLIANO, depositata il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato VINCENZO CIAFFI;

udito l’Avvocato ANGELA PALMISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 7.1.2002 il Giudice di Pace di Casamassima dichiarava la concorrente paritaria responsabilità di L.P. e G.A. nella causazione del sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) e condannava in solido il L. e la A.A. al pagamento della somma di Euro 741,66 in favore di G.A. ed Euro 2.075,00 in favore di G.P..

Proposto appello da G.A., il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, confermava la sentenza di primo grado e regolava le spese del grado secondo soccombenza.

2. Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione G.A., affidato ad un unico motivo, con il quale si chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per la mancata interruzione del giudizio nonostante l’intervenuta sospensione dall’esercizio della professione del procuratore dell’appellante, con i consequenziali provvedimenti.

UNIPOLSAI (già Aurora) Assicurazioni S.p.A. non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale.

3. Con atto depositato all’udienza del 15.3.2016 l’avv. Vincenzo Ciaffi, procuratore di G.A., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo le parti nelle more del giudizio raggiunto un accordo transattivo per il bonario componimento della lite, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. G.A. ha espressamente conferito all’avv. Ciaffi procura speciale a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento di legittimità e ha, altresì, conferito al predetto legale il potere di rinunciare agli atti del giudizio.

Il procuratore della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., presente in udienza, non si è opposto alla declaratoria di estinzione del processo.

4. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con compensazione tra le parti delle spese di lite. Non essendo l’estinzione del giudizio per rinuncia equiparabile a provvedimento di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, va esclusa l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di norma eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. n. 19562/15).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA